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"I quesiti sul decreto 81: sugli obblighi per snc familiari"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/09/2013 - Sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro per le imprese
familiari e per le società in nome collettivo. A cura di Gerardo Porreca
( www.porreca.it).
Quesito
Quali disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano ad una
società in nome collettivo costituita da tre fratelli che gestiscono
degli esercizi commerciali e che prestano l’attività lavorativa per
conto della stessa? Quelle relative all’imprese familiari e quindi
quelle contenute nell’articolo 21 di tale decreto o quelle relative alle
società e quindi tutte le disposizioni del decreto medesimo?
Risposta
Nei casi
analoghi a quello prospettato che vedono impegnati in una azienda parenti e
congiunti la prima cosa da fare, ed è quello che farebbe il personale degli
organi di vigilanza nel caso di una eventuale visita ispettiva, è quella di
inquadrare il tipo di organizzazione di lavoro con cui si ha a che fare e cioè
accertare in particolare se si è in presenza di una impresa
familiare, costituita dal titolare e da collaboratori familiari, oppure di
una organizzazione di tipo datoriale composta da un soggetto che riveste la
funzione di datore di lavoro e da altri che hanno con questi un rapporto di
subordinazione. Tutto ciò per stabilire appunto se nel caso in esame sono da
applicare le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e
s.m.i. e di cui all’art. 26 nel caso di lavori affidati in appalto o quelle
invece di tutto il decreto legislativo medesimo.
Sull’impresa
familiare c’è da fare, in premessa, delle considerazioni che lo scrivente ha
già avuto modo di illustrare in occasione della risposta ad altri analoghi
quesiti e che ad ogni buon fine si ritiene qui opportuno richiamare.
L’impresa
familiare è una di quelle organizzazioni di lavoro alle quali il legislatore ha
inteso concedere degli “sconti” sugli obblighi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro che ha posto in generale a carico di tutte le aziende. La stessa nel
D. Lgs. n. 81/2008 è esplicitamente richiamata nell’articolo 3, riportante il
campo di applicazione di tale decreto, con il quale al comma 12, così come
modificato dal decreto correttivo 3/8/2009 n. 106, è stato stabilito che “
nei confronti dei componenti dell’impresa
familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti
del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21”.
Tale art. 21 del
D. Lgs. n. 81/2008 è quello che ha fissato appunto le disposizioni a carico dei
componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile
oltre che a carico dei lavoratori autonomi. Con esso è stato stabilito che:
“1. I componenti dell'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono
opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo
III;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1,
relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione
specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”
Per meglio
inquadrare il campo di applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. è opportuno ora precisare però cosa si intende per impresa familiare alla
luce del succitato articolo 230-bis del codice civile. Essa è una impresa nella
quale prestano attività lavorativa in maniera abituale il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare i quali vengono
considerati collaboratori
familiari. Il collaboratore familiare dell’imprenditore, proprio in virtù
della sua particolare posizione rivestita, non assume la veste di lavoratore
subordinato ed è da escludere anche che la sua attività possa essere
considerata come lavoro dipendente o che lo stesso possa essere equiparato ad
un socio di una società. Il rapporto che viene a costituirsi in una impresa
familiare fra il titolare ed i suoi componenti, infatti, è un rapporto del
tutto “
sui generis” in quanto in esso
non si riscontrano le caratteristiche di un rapporto subordinato perché, al di
là di una effettiva subordinazione, mancano elementi quali l’obbligo del
rispetto di un orario di lavoro ed il diritto ad una compenso che nella
circostanza più che da una vera e propria retribuzione è rappresentato dalla
sua partecipazione agli utili di impresa secondo la qualità e la quantità
dell’attività dagli stessi prestata.
E’ a carico
dei componenti dell’impresa familiare così come sopra definita che si applicano
gli obblighi indicati nell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali però, così
come sopra indicato, si limitano all’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale adeguati ai rischi che gli stessi possono correre, dell’utilizzo
di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare di quelle contenute nel
Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’utilizzo di una apposita tessera di
riconoscimento qualora gli stessi effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto,
obblighi che non riguardano invece le altre disposizioni contenute nello stesso
decreto anche se, facendo ad esempio riferimento alla individuazione ed alla valutazione
dei rischi, non si vede come le stesse possano non essere effettuate non fosse
altro perché esse sono prodromiche per determinare quale dispositivo di
protezione individuale eventualmente utilizzare e far utilizzare durante
l’attività da parte dei componenti dell’impresa familiare stessa.
D’altro canto
è chiaro che se il titolare dell’impresa familiare assume nei confronti dei
componenti della stessa impresa la veste di datore di lavoro i componenti
stessi, prestando la loro attività per conto di essa con un vero e proprio
rapporto di subordinazione, diventano a tutti gli effetti lavoratori così come
definiti dall’art. 2 comma 1 lettera a)
del D. Lgs. n. 81/2008 ed in tal caso il titolare dell’impresa familiare, nella
sua qualità di datore di lavoro, assume una posizione di garanzia nei loro
confronti ed è pertanto obbligato ad adottare tutte le misure di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, quali ad esempio
l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e la nomina di un RSPP
ovvero il ricorso allo svolgimento diretto dei compiti del servizio medesimo, la
valutazione dei rischi, la redazione del documento di valutazione dei rischi
(DVR) o del documento
di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la nomina del medico
competente, la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e di gestione dell’emergenza, la formazione ed
informazione dei componenti secondo i criteri dettati dall’Accordo raggiunto in
seno alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21/12/2011, la sorveglianza
sanitaria, la promozione della designazione del RLS all’interno dell’azienda, ecc.
Diverso è il
caso in cui non si ha a che fare con un’impresa familiare ma, come nel caso in
esame, con una società in nome collettivo vera e propria (S.n.c.) gestita da
fratelli e parenti. Nelle società in nome collettivo, in particolare, i soci sono
considerati come datori di lavoro alla pari e, se prestano attività lavorativa
per conto della società stessa, risultano essere, ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 ed ai fini della applicazione dello stesso
decreto, anche equiparati a lavoratori subordinati per cui la società dovrà
provvedere ad attuare nei loro confronti tutti gli adempimenti previsti dal D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà quindi istituire il servizio di prevenzione e
protezione o ricorrere allo svolgimento diretto del servizio medesimo, effettuare
la valutazione dei rischi, redigere il DVR o il DVRS, ecc..
Con
riferimento alla individuazione del datore di lavoro nelle S.n.c., essendo
tutti i soci ritenuti alla pari garanti della sicurezza, è necessario
effettuare alcune altre considerazioni. La figura del datore di lavoro è
definita dall’articolo 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come "
il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa” dove per unità produttiva si deve
intendere, così come indicato dalla lettera t) dello stesso articolo 2, lo
"
stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale".
Nelle piccole
e medie imprese il potere decisionale e di spesa è in genere detenuto dallo
stesso soggetto titolare del rapporto di lavoro per cui non si pone il problema
di individuare la figura del datore di lavoro dell'azienda che coincide con il
suo titolare. Nel caso di grandi e grandissime imprese le stesse in genere si
articolano in diverse unità produttive dotate ciascuna di autonomia finanziaria
e tecnico funzionale alla cui direzione vi è un soggetto titolare dei poteri
decisionali e di spesa anche se lo stesso non è titolare del rapporto di lavoro
con i lavoratori. E’ in questo soggetto che si individua la figura del vero e
proprio datore di lavoro che a sua volta, se si verificano delle determinate
condizioni, potrebbe delegare a terzi le proprie funzioni di responsabilità.
Per
individuare invece la figura del datore di
lavoro nelle società (S.p.A., S.r.l., S.n.c.) si deve tenere conto anche
delle attribuzioni e delle deleghe
conferite ai vari soggetti della compagine societaria. In tali tipi di
organizzazione in genere i poteri decisionali e di spesa, necessari per attuare
le norme di prevenzione, sono conferiti all'amministratore delegato della
S.p.A. o della S.r.l., o ad uno dei soci della S.n.c. ma in tali casi per
individuare con chiarezza la figura del datore di lavoro, proprio per evitare
che tutti i soci possano trovarsi coinvolti in faccende giudiziarie relative
alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, è opportuno ed è
sufficiente che le attribuzioni che fanno capo al socio datore di lavoro risultino
specificatamente da delibere societarie interne effettuate per iscritto da
esibire all’organo di vigilanza o al giudice in caso di necessità.
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