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"DURC: le nuove regole dopo il “Decreto del Fare”"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/09/2013 -
Pubblichiamo una comunicazione, a cura della Cassa Edile di Lecce,
che riepiloga le nuove regole attuative per il DURC dopo il “Decreto del
Fare” vigenti dal 21 Agosto 2013.
DURC: le nuove regole dopo il c.d. “Decreto del Fare”
APPALTI PUBBLICI
1. ACQUISIZIONE D’UFFICIO
La
stazione appaltante o l’ente aggiudicatore acquisisce d’ufficio il DURC per
ogni fase dell’appalto, ossia:
a. Verifica
dichiarazione sostitutiva (art. 38, comma 1, lettera i), Codice Appalti);
b.
Aggiudicazione contratto (Art. 11, comma 8, Codice Appalti);
c. Stipula
contratto;
d. Pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a
servizi e forniture o del Saldo Finale (SF);
e. Per i
seguenti certificati:
i. Collaudo,
ii. Regolare
esecuzione,
iii. Verifica
di conformità,
iv.
Attestazione regolare esecuzione.
2. CAUSE ESCLUSIONE
Il DURC, quale
possibile elemento causa di esclusione, viene obbligatoriamente acquisito
d’ufficio dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore (Art. 38, comma
3, Codice Appalti).
3. VALIDITA’
Il DURC rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una validità di 120
giorni dalla data del suo rilascio (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
4. CONTRATTUALIZZAZIONE | Le
stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in
corso di validità, rilasciato per la verifica della dichiarazione sostitutiva,
anche per l’aggiudicazione del contratto e la stipula dello stesso (Art. 31,
comma 5, L. 98/2013).
5. USO PER APPALTI DIVERSI
Le
stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in
corso di validità anche per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i
quali è stato espressamente acquisito (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
6. RICHIESTA PERIODICA
Dopo la
stipula del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori acquisiscono
periodicamente il DURC ogni 120 giorni, utilizzandolo per il pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e
forniture o per i certificati (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
7. SALDO FINALE
Un nuovo DURC
deve essere sempre e comunque acquisito d’ufficio per il pagamento del saldo
finale, indipendentemente se sia ancora in corso di validità un precedente DURC
(Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
8. SUBAPPALTO
Ai fini di
qualsiasi pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del
sub-appalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC, in corso di
validità, relativo all’affidatario e a tutti i sub-appaltatori (Art. 118, comma
6, Codice Appalti).
9. DURC DIGITALE
Il DURC viene
obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore
tramite strumenti informatici, ossia tramite:
a. lo
Sportello Unico Previdenziale (SUP): www.sportellounicoprevidenziale.it;
b. la Posta
Elettronica Certificata (PEC);
c. la Firma
Elettronica (DURC in formato PDF ma con estensione “.P7M”, leggibile con il
programma “DiKe” (Digital Key) gratuitamente messo a disposizione da InfoCert: www.infocert.it). (Art. 31, comma 4, L.
98/2013)
10. INTERVENTO SOSTITUTIVO
Nel
caso in cui il DURC acquisito d’ufficio segnali una inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le
stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne trasferiscono il
dovuto (secondo quanto indicato nel DURC) agli enti previdenziali, assicurativi
e alle casse edili di competenza (Art. 31, comma 3, L. 98/2013).
11. TITOLI DI PAGAMENTO
Ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titolo di pagamento devono essere
corredati dal DURC, anche in formato elettronico (Art. 31, comma 7, L.
98/2013).
EDILIZIA PRIVATA
1. LAVORI IN ECONOMIA
Non deve essere
richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia,
ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile e senza il ricorso a
imprese (Art. 31, comma 1-bis, L.98/2013).
2. VALIDITA’
Sino al 31
dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni.
REGOLE GENERALI
1. SOLLECITO REGOLARIZZAZIONE
In
caso di mancanza dei requisiti per il rilascio positivo del DURC, prima
dell’emissione negativa dello stesso o del suo annullamento (in caso di
rilascio antecedente), viene data possibilità all’impresa di regolarizzare la
sua posizione entro e non oltre 15 giorni. Il sollecito dovrà avvenire
obbligatoriamente tramite PEC, o dell’impresa o di un suo professionista
delegato (consulente del lavoro), in cui saranno esplicitate in modo analitico
le cause dell’irregolarità (Art. 31, comma 8, L. 98/2013).
2. VALIDITA’
Ai fini della
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale, così come per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa tutta, il DURC ha validità 120 giorni dalla data del suo rilascio
(Art. 31, comma 8-ter, L. 98/2013).
3. AGEVOLAZIONI
Ai fini
dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di
cofinanziamento europeo e finalizzate alla realizzazione di investimenti
produttivi, le PA procedenti (anche tramite eventuali gestori privati o
pubblici dell’intervento), sono tenute a verificare, in sede di concessione
delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, ossia
acquisendo d’ufficio il DURC (Art. 31, comma 8-quater, L. 98/2013).
a. La concessione delle
agevolazioni è disposta solo in presenza di un DURC rilasciato in data non
anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio (Art. 31, comma 8-quinqies, L.
98/2013).
4. PREZZO PIU’ BASSO
Negli
appalti pubblici il prezzo dell’opera o dei servizi o delle forniture deve
essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale (oltre
che dei costi
della sicurezza), ossia calcolato sulla base del personale stimato e
remunerato secondo i parametri del contratto nazionale di settore (CCNL
Edilizia), a cui si aggiungono le voci retributive della contrattazione
integrativa di secondo livello, provinciale per l’edilizia (CIPL). (Art. 82,
comma 3-bis, Codice Appalti).
Cassa
Edile di Lecce - Comunicazione Esterna del 22 agosto 2013 - DURC | Le nuove
regole dopo il c.d. “Decreto del Fare” - Cosa cambia negli appalti pubblici e
nell’edilizia privata dopo la L.98/2013 (formato PDF, 510 kB).
Fonte: Cassa Edile di Lecce.
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