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"L'obbligo formativo e dell’idoneità sanitaria per i lavoratori autonomi"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/09/2013 - I termini
generali della
formazione per i
lavoratori autonomi sono definiti dall'art. 21
“Disposizioni relative ai
componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e
ai lavoratori autonomi”.
Qui il comma 2 decide che i
lavoratori autonomi
“relativamente ai rischi propri delle attività svolte e
con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
a) beneficiare della
sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41,
fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali;
b) partecipare a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni dell'art. 37,
fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali”.
A sua volta, l'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" distingue tra prescrizioni di carattere universale (come e quando svolgere la formazione: commi 3, 4 e 6) e la specifica per i lavoratori autonomi descritta nel comma 8:
A sua volta, l'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" distingue tra prescrizioni di carattere universale (come e quando svolgere la formazione: commi 3, 4 e 6) e la specifica per i lavoratori autonomi descritta nel comma 8:
8. I soggetti di cui
all'articolo 21, comma 1 [qui: lavoratori
autonomi],
possono avvalersi
dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano. |
Il secondo
comma dell'art. 37 stabiliva che:
La durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione [dei lavoratori]
sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e di Bolzano |
I termini
formativi definiti dall' Accordo
S-R del 21 dicembre 2011 e “spiegati” dal successivo Accordo S-R del 25
luglio 2012 sono ben conosciuti e, dunque, non abbisognano di essere qui
riconsiderati.
Vale tuttavia
rilevare come, al proposito, il primo capoverso della Premessa all'Accordo del
2011 reciti:
“Il presente accordo
disciplina...
la formazione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs.
81/08.”
e il terzo capoverso reciti:
“La formazione di cui al
presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I° del
D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature
particolari.”
Il Punto 4. dell'Accordo che
stiamo considerando, titola: Articolazione del percorso formativo dei
lavoratori
e dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs.
81/08.
Il suo secondo capoverso recita:
“Inoltre con riferimento ai
soggetti di cui all'articolo 21.. [qui: lavoratori autonomi]
, si
ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito
individuati
possano costituire riferimento anche per tali categorie di
lavoratori,
tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 21, comma 2, lett. b) [sopra citata]
, del
D.Lgs. 81/08.” |
Le
linee applicative, Accordo S-R del 25 luglio 2012, specificano,
alla voce “Efficacia degli accordi”:
“L'art. 21 del D.Lgs. 81/08
dispone che i... lavoratori autonomi...
abbiano la facoltà di di
sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex
art. 37.. -dirette a fornire ai soggetti di cui all'art. 21.. utile parametro
di riferimento per la formazione- non hanno nei confronti dei destinatari
efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall'art.
21, secondo comma, lett. b).. [ove si legge che sono fatti salvi gli
“obblighi
previsti da norme speciali”]
, la obbligatorietà di altra formazione
rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex art.
37.. nei soli casi in cui essa
sia imposta ai sensi di altre
disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione di
cui all'art. 21, comma 2, citata e che, si ripete, attribuisce ai [lavoratori
autonomi]
la
facoltà e
non anche l'obbligo di sottoporsi a
formazione.” |
Sin qui, si è detto, gli
aspetti generali.
Si tratta di considerare adesso
la problematica di formazione e di idoneità
sanitaria per i lavoratori autonomi nell'
ambito degli appalti. Problematica che, all'interno del Titolo I°
viene affrontata dall'art. 26
"Obblighi connessi ai contratti di
appalto o d'opera o di somministrazione".
Il suo primo comma impone che:
"Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture.. a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda... :
a) verifica, con le modalità
previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g)
[i],
l'idoneità tecnico-professionale
.. dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori..da affidare in appalto.. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione
dell'autocertificazione.. dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti
di
idoneità tecnico-professionale,...;
[ii]
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.. |
Nelle ipotesi di cui al primo
comma, i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, pongono in essere la
cooperazione e il coordinamento nell'attuare le misure di prevenzione e
protezione.
Onde promuoverli, il datore di
lavoro committente - da non confondere col committente di cui all'art. 90,
comma 9, lett. a) [iii] -
elabora lo specifico documento
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Diversamente, nel Titolo IV
"Cantieri temporanei o mobili", l'art. 89 definisce – prima - il
lavoratore
autonomo come
“persona fisica la cui attività professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"; e poi
la
idoneità tecnico-professionale come “
possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare." [iv]
Il successivo art. 90, al comma
9, lett. a), pone l'obbligo al committente o al responsabile dei lavori
"anche
nel caso di affidamento dei lavori.. ad un lavoratore autonomo" di procedere
alla verifica dell' idoneità
tecnico professionale
" ..dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.
...".
La lettera a), prosegue decidendo
che:
"Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all'allegato XI
[v],
il requisito...
si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte.. dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria e artigianato e del
documento unico di regolarità
contributiva [DURC]
, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XII [“Contenuto
della notifica preliminare di cui all'art 99”]
; |
Ciò
non può escludere, tuttavia, la previsione del comma 2, lett. d), dell'All.
XVII, nella parte in cui richiama l'
obbligo
posto da norme speciali (ad es. quella definita nel D.P.R. 14 settembre 2011
n. 177
“
Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti”):
2.
i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
d) attestati inerenti la
propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo. |
Si
rammenta come il
“ove espressamente” sia stato inserito, nella
formulazione originaria, dal decreto integrativo e correttivo D.Lgs. 106/09, su
pressione delle parti sociali.
Da più
parti, ci si era interrogati su quale dovesse ritenersi l'intenzione del
legislatore. Se cioè volesse richiamare la
facoltà stabilita nel comma 2
dell'art. 21, oppure se - in considerazione della natura di disposizione
speciale dell'art. 90, e dunque dell'All. XVII - volesse significare, se non
addirittura estendere, l'
obbligo concreto rintracciabile nella norma appena
richiamata (l'art. 90).
Su
questa dicotomia - che, invero, la lettera complessiva della norma sembrava non
aiutare a risolvere - si è articolato un esteso, notevole impegno ermeneutico.
Coadiuvato e sorretto (ma non più valevole dopo la modifica operata dal D.Lgs.
106/09) dalla Corte di legittimità, soprattutto la Cass. Pen., per molti
aspetti benemerita nell'azione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Così
che il Dott. Guariniello poteva osservare, nel 2009, come
“le più recenti
pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli
obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, posti a carico
del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità
che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti, in particolare nei casi
di infortuni sul lavoro”. Premettendo a queste considerazioni che
“il
tenore dell'Allegato XVII [Idoneità tecnico-professionale]
porta a
ritenere
vincolante [anche per il lavoratore autonomo]
l'esibizione
della relativa documentazione al committente ai fini della verifica
dell'idoneità tecnico professionale.”
In
verità, tuttavia, l'
Allegato XVII,
consegue puntualmente al dettato di legge quando:
a-
dettaglia l'obbligo di cui all'art. 90 (Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori), comma 9, definendo
“le modalità” rispetto alle
quali
“le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie” devono
esibire la documentazione necessaria;
b-
decide la discrezionalità, per i lavoratori
autonomi, di esibire la documentazione relativa
alla propria formazione e idoneità sanitaria [vi] fatta salva quella
obbligatoriamente prevista da norme speciali (comma 2, lett. d).
Ovviamente
non è qui in discussione la pressante opportunità che i lavoratori autonomi
svolgano, e siano in grado di certificare, una formazione e un aggiornamento
periodico sufficienti e adeguati.
Inoltre,
trattando l'All. XVII di condizioni minime, il committente (o il responsabile
dei lavori) potrebbe ben richiedere una integrazione della documentazione che
dimostri la formazione e l'idoneità sanitaria del lavoratore autonomo.
Ma di
pressante opportunità, appunto, si
tratta.
Non
come hanno sostenuto autorevoli commentatori, di obbligo “concreto”.
L' Interpello n. 7,
del 2 maggio 2013 (meglio: la risposta
all'interpello posto dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – ANCE)
pone per ora la parola fine a questo lungo dibattere:
“Pertanto- conclude la Commisione per gli
Interpelli -
un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica
dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a
verificare
il possesso della documentazione,
di cui
all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al
medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e
l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia
l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione
inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al
lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il
committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti
rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi
consistano nel possesso della documentazione appena citata”.
E'
appena il caso di richiamare che per l'art. 12 (Interpello), comma 3, del
D.Lgs. 81,
“Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma
1
costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza”.
Buon lavoro
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza
Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
[i]
Art. 6 [compiti della] Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro: comma 8, lett. g): "definire criteri finalizzati
alla definizione del sistema di qualificazione.. dei lavoratori autonomi.. Il
sistema di qualificazione.. è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;".
Ad oggi, tale decreto non è stato emanato.
[ii]
non si tratta - né potrebbe - della idoneità tecnico professionale di cui
all'All. XVII; il quale al comma 2, lett. d), pone l'obbligo per il lavoratore
autonomo di produrre l'attestazione della propria formazione e idoneità
sanitaria, ove espressamente prevista (- l'attestazione!
-) dal D.Lgs.
81/08.
Vale
soffermarsi brevemente su questo aspetto, anche a dimostrazione di come vengono
scritte le leggi in casa nostra: nell'All. XVII la lett. d) del comma 2
richiede l'
attestazione in oggetto
“ove espressamente
richiesta dal presente decreto legislativo”. Oltre all'art. 90 -che qui non
si considera-, il D.Lgs. 81/08 la richiede all'art. 26 (Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), nel combinato tra
“verifica”
(art. 26, c.1, lett. a) ) e
“esibire” (All. XVII, comma 2 ).
Subordinandola però alla emanazione di un DPR che, ad oggi, non ha visto la luce.
In tale
condizione (di assenza), dice l'art. 26, il datore di lavoro verifica
l'idoneità tecnico-professionale acquisendo l'
autocertificazione del
lavoratore autonomo (solo per implicito, si noti, autocertificazione dei
requisiti
stabiliti come obbligatori dall'All. XVII), ai sensi dell'art.
47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000).
Stando
dunque alla grammatica della proposizione, utilizzata dal comma 2, lett. d),
dell'All. XVII, non sono la formazione e l'idoneità sanitaria a dover essere
espressamente previste dalla legge. Ma, invece, l'
attestazione (autocertificazione)
ex art. 47 del DPR 445/2000, che nulla ha a che fare con formazione e
idoneità sanitaria del lavoratore autonomo. Limitandosi esso articolo a
definire le modalità relative alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà.
...sarebbe
bastato, nel comma 2, lett. b) dell'All. XVII, porre il verbo al femminile:
“attestati
inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente
previste
dal presente decreto legislativo”.
[iii]
il quale, come giustamente osserva G. Porreca, rappresenta
"il soggetto
per il quale viene realizzata un'opera che richiede la installazione di un
cantiere temporaneo o mobile..". in
" I
quesiti sul decreto 81: l'idoneità tecnico professionale nel subappalto"
in siti "Porreca" e PuntoSicuro 27 giugno 2012
[iv]
è evidente che quando l'art. 89, comma 1, lett. l),
parla di
"possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro", riferisce alle imprese affidatarie ed alle imprese
esecutrici; questo pone un problema di correlazione col comune, necessario
requisito -per le imprese e per il lavoratore autonomo - della idoneità tecnico
professionale ex art. 90, comma 9, lett. a), ed All. XVII.
[v]
è stato tuttavia giustamente osservato, da parte
dell'Avv. R.Dubini, che
"tale eccezione è nei fatti inapplicabile
perché l'All. XI include tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di
sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza
sorveglianza sanitaria del medico competente." " La
verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri" in PuntoSicuro 18 marzo 2011
[vi]
si pone un problema di coordinamento di norme, se non
di vera e propria aporia:
“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente” (art. 41), il quale deve partecipare (art. 25) alla valutazione
dei rischi per l'elaborazione del DVR... che il lavoratore autonomo non è
obbligato a redigere, se non rispetto a norme speciali (es. art. 2, comma 1,
lett. a) e b), DPR 177/2011)
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