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"Albo Gestori, una circolare sull'iscrizione dei veicoli "
fonte www.insic.it / Ambiente
13/09/2013 - Il Comitato nazionale ha emanato la circolare 995/2013, tenendo presenti le nuove norme in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore
e di immatricolazione dei veicoli, ed ha fornito chiarimenti riguardo i
titoli di disponibilità ammessi e per i quali è richiesta la
documentazione attestante tale disponibilità.
Pertanto, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi i titoli di disponibilità come proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing dei veicoli.
Inoltre, chiarisce il Comitato, è consentita per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente, purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.
Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell'apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l'attività di trasportatore per conto di terzi.
Risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente e, fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l'esercizio dell'attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009.
Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
Nella circolare si fa poi riferimento alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente: ai fini dell'iscrizione le imprese interessate presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Laa circolare dettaglia anche i contenuti del contratto di locazione (vedi punto 2).
Al punto 3 si fa riferimento invece alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente. Il Comitato ricorda che con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI il ministero ha chiarito che ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità del veicolo va dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. L'Ufficio rilascia una copia semplice della dichiarazione, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, dovranno presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione, vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese dovranno presentare copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
Pertanto, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi i titoli di disponibilità come proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing dei veicoli.
Inoltre, chiarisce il Comitato, è consentita per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente, purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.
Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell'apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l'attività di trasportatore per conto di terzi.
Risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente e, fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l'esercizio dell'attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009.
Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
Nella circolare si fa poi riferimento alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente: ai fini dell'iscrizione le imprese interessate presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Laa circolare dettaglia anche i contenuti del contratto di locazione (vedi punto 2).
Al punto 3 si fa riferimento invece alla iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente. Il Comitato ricorda che con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI il ministero ha chiarito che ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità del veicolo va dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. L'Ufficio rilascia una copia semplice della dichiarazione, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, dovranno presentare alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione, vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese dovranno presentare copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
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