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"Sull’autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
16/09/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Richiama la Corte di Cassazione in questa sentenza quelle che sono le responsabilità sia del committente che del coordinatore in fase di esecuzione,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per un infortunio
occorso in un cantiere temporaneo o mobile ad un lavoratore dipendente
della ditta affidataria.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ribadisce la suprema
Corte, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di
vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo
nel cantiere. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, infatti, non è
assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le
diverse imprese operanti nello stesso cantiere bensì anche quello di
vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle
prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione
delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Allo stesso, infatti, spetta la titolarità di un'autonoma posizione di
garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla
legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle
norme antinfortunistiche,
Al committente, d’altro canto, prosegue la Corte di Cassazione,
così come al responsabile dei lavori, è attribuito dalla legge un
compito di verifica non meramente formale bensì una posizione di
garanzia particolarmente ampia comprendente l'esecuzione di controlli
sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della
prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della
salute dei lavoratori, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano
agli obblighi sugli stessi incombenti nella materia specifica.
Il caso
Il Tribunale ha condannato il legale responsabile di una
società, committente di alcune opere edili, ed il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori in corso nel cantiere per la realizzazione delle stesse alla pena di un
mese e dieci giorni di reclusione ciascuno, in relazione al reato di lesioni
colpose gravi, reato commesso, con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore socio della società
infortunatosi nel cantiere, per avere colpevolmente omesso di compiere le
azioni dagli stessi dovute al fine di impedire l'evento lesivo.
In particolare al coordinatore per l’esecuzione (CSE) era
stato contestato di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento
e di controllo, in violazione del D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza coordinamento (PSC) e dei piani
operativi di sicurezza ( POS)
predisposti dalle imprese esecutrici medesime, non effettuando, nella duplice
qualità richiamata, le necessarie riunioni e i sopralluoghi nonché omettendo di
vigilare sulla corretta gestione del cantiere e consentendo in particolare
l'esecuzione dei lavori nel vano ascensore all'interno del quale si era
verificato l'infortunio del lavoratore precipitato, da un'altezza superiore a
due metri, da un precario piano di calpestio allestito sul montante orizzontale
della struttura in ferro del vano ascensore stesso. Al responsabile legale
della società era stato, invece, contestato di non aver verificato
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro
impartite e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
La corte d'appello ha confermata integralmente la
sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, ha concesso al
responsabile legale della società la sospensione condizionale della pena ed al
coordinatore la non menzione della condanna nel certificato penale.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Gli imputati, a mezzo di un comune difensore, hanno
proposto ricorso per cassazione. Il coordinatore per l’esecuzione, in
particolare, ha contestata l’imputazione di non aver adempiuto al compito della
reciproca informazione tra più imprese simultaneamente operanti in un medesimo
cantiere, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale pericolo
emergenti in caso di interferenze operative tra loro, non essendo tali interferenze
esistenti nel caso particolare, atteso che l'infortunio occorso al lavoratore
era avvenuto nell'ambito di un'attività organizzata ed eseguita in via
esclusiva dall'unica impresa operante in cantiere. Lo stesso CSE ha inoltre
lamentato che gli fosse stata riconosciuta una posizione di garanzia
"diretta" a tutela dell'incolumità dei "singoli" lavoratori
essendo invece questa, secondo quanto indicato dalle norme di legge, a carico
delle imprese esecutori e dei lavoratori autonomi in quanto parte della
complessa organizzazione del cantiere. Ha lamentato altresì che fosse stata
fatta una confusione operativa tra le figure del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori e il datore di lavoro dovendosi ricondurre la tutela del singolo
lavoratore in realtà all'ambito dei doveri di sorveglianza e di controllo
diretto del proprio datore di lavoro, se dipendente di un'impresa, ovvero di se
stesso, in caso di lavoratore autonomo.
Il coordinatore, inoltre, ha censurata la sentenza
impugnata per aver assegnato al coordinatore per la sicurezza compiti che allo
stesso non spettano, quale quello consistente in un puntuale controllo, momento
per momento, delle singole attività lavorative, e non già quello, configurabile
su un diverso piano, avente a oggetto la generale configurazione delle lavorazioni
e per avergli altresì addebitata la colpa di non aver sospeso il cantiere non essendo
state riscontrate nel caso in esame le condizioni di un pericolo grave e
imminente così come richiesto dalle disposizioni di legge. Non era stato tenuto
in considerazione altresì, secondo il CSE, il fatto che il piano realizzato
all'interno del vano
ascensore dal quale era precipitato il
lavoratore era stato predisposto dallo stesso due o tre giorni prima
dell'infortunio con modalità del tutto difformi rispetto alle indicazioni del
piano di sicurezza e coordinamento, con la conseguenza che tale fatto (del
tutto estraneo alla "generale configurazione delle lavorazioni" quale
parte integrante dei doveri di vigilanza del coordinatore) avrebbe dovuto
essere riguardata, dai giudici del merito, quale circostanza di carattere
istantaneo e occasionale, dovuta all'imprudente comportamento e agli errori di
valutazione compiuti dal medesimo lavoratore infortunato. Non era inoltre stato
tenuto conto, secondo lo stesso CSE, anche della sua presenza assidua e
costante in cantiere, come del resto attestato dalle dichiarazioni rese dallo
stesso infortunato in sede di indagini preliminari.
Il responsabile legale della società, da parte sua, ha
messo in evidenza, a sua difesa, che, in conformità all'insegnamento dettato
sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del committente va
riferito alla generale configurazione delle prescrizioni di sicurezza e non già
alla singola contingente situazione di pericolo ed ai rischi specifici delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute
infondate dalla Corte di Cassazione che ha pertanto rigettato i ricorsi e
confermate le condanne degli imputati. Per quanto riguarda il coordinatore la
suprema Corte ha ribadito che l'imputato era a conoscenza della realizzazione
degli impalcati nel vano ascensore e che ciò lo avrebbe dovuto indurre a verificare la
corretta esecuzione dei piani di lavoro, da parte del lavoratore infortunato,
senza delegare a quest'ultimo ogni incombente riferibile al controllo della
verifica della loro realizzazione in conformità alle norme antinfortunistiche.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza
di legittimità e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, “
in tema di prevenzione antinfortunistica”, ha
sostenuto la Sez. IV
, al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di
organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere,
bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse
delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle
procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori
(Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961;
Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che,
nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a
quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass.,
Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e
comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle
attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure
di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo
continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al
fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo
sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul
processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv. 252139)”.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è pertanto
tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza,
l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere
(Cass., Sez. 4, n. 46820/2011), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello
sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Nel caso in esame in particolare,
ha sostenuto la suprema Corte, una volta venuto a conoscenza della necessità di
procedere all'esecuzione di lavorazioni all'interno del vano ascensore ubicato
nel fabbricato in corso di costruzione il coordinatore avrebbe dovuto, in virtù
della sua posizione funzionale, provvedere all'immediata adozione di tutte le
cautele concretamente necessarie a impedire che l'esecuzione di attività
lavorative all'interno del vano stesso potesse costituire un potenziale
pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
Per quanto riguarda infine la posizione ed il ricorso del
responsabile legale della società la suprema Corte ha sostenuto che “
in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee
misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale
scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori
(Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative
eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la
piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure
prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai
sensi di legge (Cass., Sez. 3, n. 1825/2008, Rv. 242345), con la conseguenza
che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da
ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si ricolleghi
causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n. 37840/2009, Rv.
245275)”.
“Il
committente (unitamente al responsabile dei lavori)”, ha quindi concluso la Sez. IV, “
è chiamato a verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli
obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure
di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente (così come al responsabile dei
lavori) è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale,
bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente
l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i
temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela
della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano
agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia”.
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