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"Sull’autonoma posizione di garanzia del CSE e del committente"

fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale

16/09/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 (u. p. 28 marzo 2013) -  Pres. Bianchi – Est. Dell’Utri – P.M. Iacoviello - Ric. P. G. e T. G. 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Richiama la Corte di Cassazione in questa sentenza quelle che sono le responsabilità sia del committente che del  coordinatore in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per un infortunio occorso in un cantiere temporaneo o mobile ad un lavoratore dipendente della ditta affidataria.
 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ribadisce la suprema Corte, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, infatti, non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Allo stesso, infatti, spetta la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche,
 
Al committente, d’altro canto, prosegue la Corte di Cassazione, così come al responsabile dei lavori, è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti nella materia specifica.

Il caso
Il Tribunale ha condannato il legale responsabile di una società, committente di alcune opere edili, ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in corso nel cantiere per la realizzazione delle stesse alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose gravi, reato commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore socio della società infortunatosi nel cantiere, per avere colpevolmente omesso di compiere le azioni dagli stessi dovute al fine di impedire l'evento lesivo.
 
In particolare al coordinatore per l’esecuzione (CSE) era stato contestato di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, in violazione del D. Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza ( POS) predisposti dalle imprese esecutrici medesime, non effettuando, nella duplice qualità richiamata, le necessarie riunioni e i sopralluoghi nonché omettendo di vigilare sulla corretta gestione del cantiere e consentendo in particolare l'esecuzione dei lavori nel vano ascensore all'interno del quale si era verificato l'infortunio del lavoratore precipitato, da un'altezza superiore a due metri, da un precario piano di calpestio allestito sul montante orizzontale della struttura in ferro del vano ascensore stesso. Al responsabile legale della società era stato, invece, contestato di non aver verificato l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro impartite e contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.
La corte d'appello ha confermata integralmente la sentenza di primo grado e, in parziale riforma della stessa, ha concesso al responsabile legale della società la sospensione condizionale della pena ed al coordinatore la non menzione della condanna nel certificato penale.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Gli imputati, a mezzo di un comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Il coordinatore per l’esecuzione, in particolare, ha contestata l’imputazione di non aver adempiuto al compito della reciproca informazione tra più imprese simultaneamente operanti in un medesimo cantiere, con particolare riguardo alle situazioni di potenziale pericolo emergenti in caso di interferenze operative tra loro, non essendo tali interferenze esistenti nel caso particolare, atteso che l'infortunio occorso al lavoratore era avvenuto nell'ambito di un'attività organizzata ed eseguita in via esclusiva dall'unica impresa operante in cantiere. Lo stesso CSE ha inoltre lamentato che gli fosse stata riconosciuta una posizione di garanzia "diretta" a tutela dell'incolumità dei "singoli" lavoratori essendo invece questa, secondo quanto indicato dalle norme di legge, a carico delle imprese esecutori e dei lavoratori autonomi in quanto parte della complessa organizzazione del cantiere. Ha lamentato altresì che fosse stata fatta una confusione operativa tra le figure del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il datore di lavoro dovendosi ricondurre la tutela del singolo lavoratore in realtà all'ambito dei doveri di sorveglianza e di controllo diretto del proprio datore di lavoro, se dipendente di un'impresa, ovvero di se stesso, in caso di lavoratore autonomo.
 
Il coordinatore, inoltre, ha censurata la sentenza impugnata per aver assegnato al coordinatore per la sicurezza compiti che allo stesso non spettano, quale quello consistente in un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, e non già quello, configurabile su un diverso piano, avente a oggetto la generale configurazione delle lavorazioni e per avergli altresì addebitata la colpa di non aver sospeso il cantiere non essendo state riscontrate nel caso in esame le condizioni di un pericolo grave e imminente così come richiesto dalle disposizioni di legge. Non era stato tenuto in considerazione altresì, secondo il CSE, il fatto che il piano realizzato all'interno del vano ascensore dal quale era precipitato il lavoratore era stato predisposto dallo stesso due o tre giorni prima dell'infortunio con modalità del tutto difformi rispetto alle indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento, con la conseguenza che tale fatto (del tutto estraneo alla "generale configurazione delle lavorazioni" quale parte integrante dei doveri di vigilanza del coordinatore) avrebbe dovuto essere riguardata, dai giudici del merito, quale circostanza di carattere istantaneo e occasionale, dovuta all'imprudente comportamento e agli errori di valutazione compiuti dal medesimo lavoratore infortunato. Non era inoltre stato tenuto conto, secondo lo stesso CSE, anche della sua presenza assidua e costante in cantiere, come del resto attestato dalle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato in sede di indagini preliminari.
 
Il responsabile legale della società, da parte sua, ha messo in evidenza, a sua difesa, che, in conformità all'insegnamento dettato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il controllo del committente va riferito alla generale configurazione delle prescrizioni di sicurezza e non già alla singola contingente situazione di pericolo ed ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute infondate dalla Corte di Cassazione che ha pertanto rigettato i ricorsi e confermate le condanne degli imputati. Per quanto riguarda il coordinatore la suprema Corte ha ribadito che l'imputato era a conoscenza della realizzazione degli impalcati nel vano ascensore e che ciò lo avrebbe dovuto indurre a verificare la corretta esecuzione dei piani di lavoro, da parte del lavoratore infortunato, senza delegare a quest'ultimo ogni incombente riferibile al controllo della verifica della loro realizzazione in conformità alle norme antinfortunistiche.
 
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, “ in tema di prevenzione antinfortunistica”, ha sostenuto la Sez. IV , al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv. 252139)”.
 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è pertanto tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. Nel caso in esame in particolare, ha sostenuto la suprema Corte, una volta venuto a conoscenza della necessità di procedere all'esecuzione di lavorazioni all'interno del vano ascensore ubicato nel fabbricato in corso di costruzione il coordinatore avrebbe dovuto, in virtù della sua posizione funzionale, provvedere all'immediata adozione di tutte le cautele concretamente necessarie a impedire che l'esecuzione di attività lavorative all'interno del vano stesso potesse costituire un potenziale pericolo per l'incolumità dei lavoratori.
 
Per quanto riguarda infine la posizione ed il ricorso del responsabile legale della società la suprema Corte ha sostenuto che “ in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonché quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3, n. 1825/2008, Rv. 242345), con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n. 37840/2009, Rv. 245275)”.
 
“Il committente (unitamente al responsabile dei lavori)”, ha quindi concluso la Sez. IV, “ è chiamato a verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente (così come al responsabile dei lavori) è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia”.
 
 
 

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