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"Architetti, obbligatorie almeno 90 ore di formazione ogni tre anni"
fonte www.edilportale.com / Formazione ed informazione
18/09/2013 - È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, il
Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Il Regolamento attua l’articolo 7, comma 1, del Dpr 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali, che impone ai professionisti di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” pena una sanzione per violazione delle norme deontologiche.
Il testo definisce “aggiornamento e sviluppo professionale continuo” ogni attività formativa che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e prevede che gli iscritti all’Albo degli APPC dovranno acquisire almeno 90 crediti formativi professionali (CFP) ogni tre anni, con un minimo di 20 all’anno, di cui almeno 4 sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Un CFP corrisponde a un’ora di formazione.
Gli iscritti potranno scegliere liberamente le attività formative da svolgere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014; il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorrerà quindi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Nel primo triennio i CFU da acquisire sono 60, con un minimo di 10 all’anno, di cui almeno 4 annui sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, gli Ordini territoriali possono già effettuare attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti CFP che saranno computati tra i crediti da acquisire obbligatoriamente dal 2014.
Secondo il Regolamento, la gestione, realizzazione e controllo del programma di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sono di competenza del CNAPPC e degli Ordini territoriali. Sarà realizzata una apposita Piattaforma Informatica Nazionale nella quale il CNAPPC registrerà tutti gli eventi formativi validati; nella piattaforma gli iscritti dovranno inserire il proprio Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line, contenente le attività curricolari di aggiornamento e i crediti formativi maturati.
Il CNAPPC promuoverà propri eventi formativi, fisserà i criteri per la valutazione e predisposizione delle attività formative, e validerà gli eventi da svolgersi all’estero; anche l’Ordine territoriale promuoverà propri corsi, valuterà le richieste di validazione avanzate da soggetti terzi e svolgerà attività di controllo.
Gli Ordini provinciali e il CNAPPC concederanno l’ accreditamento per i corsi erogati da altri soggetti, valutando tipologia, qualità e contenuti dell’evento formativo. Solo gli Ordini territoriali e il CNAPPC potranno organizzare corsi sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Per l’assolvimento degli obblighi formativi, saranno validi i corsi di formazione, anche a distanza online; master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, relazioni e attività di aggiornamento, corsi abilitanti; altri eventi specificatamente individuati dal CNAPPC.
I corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.
Gli Ordini potranno promuovere attività interdisciplinari di aggiornamento e sviluppo professionale, di concerto con altri Ordini e Collegi professionali.
Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del Regolamento, relativamente alla classificazione delle materie e alle attività che possono avere valenza formativa, all’articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti e ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
Il Regolamento attua l’articolo 7, comma 1, del Dpr 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali, che impone ai professionisti di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” pena una sanzione per violazione delle norme deontologiche.
Il testo definisce “aggiornamento e sviluppo professionale continuo” ogni attività formativa che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e prevede che gli iscritti all’Albo degli APPC dovranno acquisire almeno 90 crediti formativi professionali (CFP) ogni tre anni, con un minimo di 20 all’anno, di cui almeno 4 sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Un CFP corrisponde a un’ora di formazione.
Gli iscritti potranno scegliere liberamente le attività formative da svolgere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014; il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo decorrerà quindi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Nel primo triennio i CFU da acquisire sono 60, con un minimo di 10 all’anno, di cui almeno 4 annui sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento, gli Ordini territoriali possono già effettuare attività formative sperimentali su base volontaria; per tali attività verranno riconosciuti CFP che saranno computati tra i crediti da acquisire obbligatoriamente dal 2014.
Secondo il Regolamento, la gestione, realizzazione e controllo del programma di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sono di competenza del CNAPPC e degli Ordini territoriali. Sarà realizzata una apposita Piattaforma Informatica Nazionale nella quale il CNAPPC registrerà tutti gli eventi formativi validati; nella piattaforma gli iscritti dovranno inserire il proprio Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line, contenente le attività curricolari di aggiornamento e i crediti formativi maturati.
Il CNAPPC promuoverà propri eventi formativi, fisserà i criteri per la valutazione e predisposizione delle attività formative, e validerà gli eventi da svolgersi all’estero; anche l’Ordine territoriale promuoverà propri corsi, valuterà le richieste di validazione avanzate da soggetti terzi e svolgerà attività di controllo.
Gli Ordini provinciali e il CNAPPC concederanno l’ accreditamento per i corsi erogati da altri soggetti, valutando tipologia, qualità e contenuti dell’evento formativo. Solo gli Ordini territoriali e il CNAPPC potranno organizzare corsi sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Per l’assolvimento degli obblighi formativi, saranno validi i corsi di formazione, anche a distanza online; master, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, relazioni e attività di aggiornamento, corsi abilitanti; altri eventi specificatamente individuati dal CNAPPC.
I corsi di formazione indetti dal CNAPPC in collaborazione con organismi statali e che abilitano a svolgere una funzione avente rilevanza pubblica su tutto il territorio dello Stato si intendono automaticamente approvati.
Gli Ordini potranno promuovere attività interdisciplinari di aggiornamento e sviluppo professionale, di concerto con altri Ordini e Collegi professionali.
Il CNAPPC si riserva di emanare linee guida e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del Regolamento, relativamente alla classificazione delle materie e alle attività che possono avere valenza formativa, all’articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti e ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
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