Così l’art. 45-bis inserito dalla L.98/2013 che converte il DL 69 “Del fare”. E questo, in attuazione dell’art.73, del TU 81/08, il cui c.5 viene pertanto modificato e integrato come di seguito: “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni… sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione” (in corsivo l’aggiunta portata dalla L.98/2013).
E sempre a proposito di macchine agricole, l’art. 45 integra il c. 2 dell’art.107 del DLgs 285/1992 *** che risulta così modificato: “ L’accertamento (dei requisiti di idoneità) … ha luogo mediante visita e prova - da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e trasporti in concessione), secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i ministri dell’Agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del ministro dell’Ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore - o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (in corsivo l’aggiunta portata dalla L.98/2013).
* L’obbligo è stato previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53.
** L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni e che si sia superato un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore (almeno 3 ore devono essere dedicate a moduli pratici).
*** “Nuovo codice della strada”.