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"Novità sulla idoneità delle macchine agricole e l’abilitazione al loro uso"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza

19/09/2013 -

È differito al 22 marzo 2015 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole *, fatte salve le procedure su:

  • l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
  • le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione;
  • i soggetti formatori;
  • la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione **.
  • Così l’art. 45-bis inserito dalla L.98/2013 che converte il DL 69 “Del fare”. E questo, in attuazione dell’art.73, del TU 81/08, il cui c.5 viene pertanto modificato e integrato come di seguito: “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni… sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione” (in corsivo l’aggiunta portata dalla L.98/2013).

    E sempre a proposito di macchine agricole, l’art. 45 integra il c. 2 dell’art.107 del DLgs 285/1992 *** che risulta così modificato: “ L’accertamento (dei requisiti di idoneità) … ha luogo mediante visita e prova - da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e trasporti in concessione), secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i ministri dell’Agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del ministro dell’Ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore - o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (in corsivo l’aggiunta portata dalla L.98/2013).

    * L’obbligo è stato previsto dall’Accordo tra Governo e Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53.

    ** L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni e che si sia superato un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore (almeno 3 ore devono essere dedicate a  moduli pratici).

    *** “Nuovo codice della strada”.

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