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"La Cassazione in merito alle responsabilità di un CSE"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

20/09/2013 - Pubblichiamo un intervento a cura di Emanuela Dal Santo, presidente del  CISC  (Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine).

Sentenza di condanna di CSE: apriamo un dibattito?
La Cassazione Penale, sezione 4, ha promulgato la sentenza n. 28808/2013 in merito, tra le varie, alle responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione in relazione ad infortunio avvenuto durante lo smontaggio parziale di un ponteggio, eseguito scorrettamente.
Dalla lettura della sentenza sembra di rilevare l'attribuzione del compito di deus ex machina della sicurezza al solo coordinatore per l'esecuzione, che deve garantire formazione, informazione, apprestamenti, controllo continuo, ecc. nel cantiere.
 
Poichè riteniamo che compito del CSE non sia quello di garantire in ogni e qualunque momento la sicurezza del cantiere, ma che la sicurezza derivi solo dalle sinergie che in cantiere si devono creare, nel rispetto dei ruoli di ognuno, poniamo alla pubblica attenzione l'analisi che abbiamo prodotto della sentenza citata. Con ciò non vogliamo sottrarci, come coordinatori, alle nostre legittime responsabilità, ma ci auguriamo di riuscire ad originare un dibattito che porti all'esatta definizione di ruoli e responsabilità nei cantieri.
 
Dall'analisi della sentenza di Cassazione Penale, IV Sezione, n. 28808 del 5 luglio 2013 (non disponendo delle sentenze dei due gradi di giudizio precedenti, ovviamente i nostri ragionamenti si concentrano esclusivamente sull'articolato della sentenza di Cassazione) risulta che il ponteggio in questione era vistosamente carente per quanto attiene agli ancoraggi. Risulta anche che la collega avesse già più volte tollerato che ponteggi privi (o privati nel corso dell'esecuzione delle opere) di componenti essenziali venissero mantenuti in essere.
 
Certamente non possiamo e vogliamo stabilire che il comportamento della collega fosse esente da pecche, lungi da noi, ma non è questo l'oggetto della nostra valutazione.
Nella lettura dell'articolato della sentenza incontriamo una serie di passaggi che, a nostro avviso, confliggono con l'articolato del D.Lgs. 81 e sui quali gradiremmo avere chiarimenti. Riportiamo nel seguito i punti in questione, molti dei quali sono contenuti nella sentenza in esame ma derivano da sentenze di Cassazione precedenti, in modo da poterli analizzare e discutere singolarmente.
 
Secondo la sentenza, il CSE
1. doveva provvedere "a una specifica ammonizione degli operai addetti al relativo smontaggio al fine di impedire il compimento di tale operazione in assenza dei necessari presupposti di sicurezza";
2. nell'ambito della sua posizione di garanzia, gli spetta effettuare "l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza";
3. in funzione della sua posizione, ha "precisi doveri d'iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi da prevedere (oltre che di quelli in corso di esecuzione) e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni";
4. non ha "esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori";
5. in merito alle misure di sicurezza, l'operato del CSE comprende "la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione";
6. infine, "Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere".
 
Per quanto attiene al punto 1, stante il fatto che le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio possono/devono essere effettuate da persone specificamente formate ed addestrate in materia, sotto la sorveglianza di specifico preposto, non di ammonizione ai lavoratori doveva trattarsi, ma semmai di:
- verifica preliminare del possesso di tali caratteristiche da parte dei lavoratori addetti;
- verifica della presenza del preposto durante l'esecuzione delle attività;
- sospensione delle attività di smontaggio, in assenza di una qualunque di tali due condizioni ovvero di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
 
Non ci risulta che l'ammonizione ai singoli lavoratori rientri nelle competenze e nei doveri del CSE, essendo a ciò deputate figure specifiche dell'impresa, in primis il preposto (nonché il dirigente e il datore di lavoro).
Per quanto attiene al punto 2, l'istruzione dei lavoratori non spetta al CSE; formazione, informazione e addestramento spettano al datore di lavoro, tramite la sua struttura aziendale. Il CSE deve operare attraverso le riunioni di coordinamento, e nel caso specifico, a nostro avviso, ovvio e opportuno riferimento sul luogo di lavoro può essere il preposto di cantiere, ovvero la figura espressamente identificata dal datore di lavoro dell'impresa quale referente per la sicurezza del cantiere.
 
In merito al punto 3, se i precisi doveri d'iniziativa citati si riferiscono alla sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, non possiamo che concordare. Ma se tali doveri e relative responsabilità comportano, come sembra di capire, che il coordinatore
debba sostituirsi all'impresa nella definizione ed adozione di accorgimenti specifici per garantire la sicurezza delle lavorazioni, dissentiamo pienamente. Il datore di lavoro, nell'ambito del proprio POS, analizza le singole attività lavorative e dispone con quali mezzi, attrezzature, impianti, secondo quali tempistiche e modalità di lavoro, misure di prevenzione e protezione i singoli addetti, acciò specificamente formati ed informati (nonché addestrati) eseguiranno quanto necessario. Tali responsabilità sono e non possono che essere del datore di lavoro. Il coordinatore deve solamente disporre delle conoscenze necessarie e sufficienti a riconoscere la validità di quanto apprestato dall'impresa.
 
Il punto 4, a nostro avviso, consente di analizzare pienamente e di sintetizzare l'essenza vera del compito del CSE. In base all'articolo 92 comma 1 a), deve vigilare sulla corretta attuazione di quanto disposto nel PSC, ivi compresa l'attuazione delle relative procedure di lavoro. Se il legislatore avesse voluto che il CSE verificasse anche l'attuazione delle disposizioni operative concrete derivanti dal POS (e anche dal PIMUS, nel caso specifico) non avrebbe attribuito questo compito al CSE con riferimento esclusivamente al comma 1 a) ma anche al comma 1 b).
 
Che poi, come detto al punto 5, al CSE competa l'effettiva predisposizione delle misure di sicurezza, è sicuramente impossibile. Il CSE non ha potere discrezionale e di spesa nell'ambito dell'appalto, quindi tanto meno può disporre la predisposizione di misure di sicurezza. Inoltre, dal momento che la norma ha espressamente disposto che il controllo costante e continuo dell'attuazione delle direttive di sicurezza date ai lavoratori sia effettuato dal preposto (e non dal CSE), non è dato cogliere nella legge un punto in cui tale potere/dovere sia attribuito al CSE.
La conclusione secondo cui il coordinatore deve operare un'attenta e costante opera di vigilanza in cantiere, non ha quindi a nostro avviso alcun fondamento normativo. All'impresa affidataria e all'impresa esecutrice spettano tali compiti, da esplicare attraverso la propria organizzazione (vedi ad es. art. 97 comma 1); al CSE spetta il compito di verificare che tale controllo e gestione sia effettivamente operativo, sospendendo in caso di necessità le singole lavorazioni. A supporto di tale impostazione, richiamiamo in particolare l'articolo 92 comma 1 e): il CSE segnala al committente le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1, e alle prescrizioni del PSC.
 
 
Corte di Cassazione - Penale, Sez. Quarta – Sentenza del 5 luglio 2013, n. 28808 - Responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione in relazione ad infortunio avvenuto durante lo smontaggio parziale di un ponteggio, eseguito scorrettamente.
 
 
 

Il presidente del CISC, arch. Emanuela Dal Santo

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