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"Le responsabilità nel caso di un infortunio di un lavoratore distaccato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
23/09/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
In questa sentenza la Corte di Cassazione affronta e fa il punto
sulla individuazione degli obblighi di sicurezza tra il datore di lavoro
distaccante e quello distaccatario nel caso del distacco di un lavoratore.
Alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ha
sostenuto la suprema Corte, sono a carico del distaccatario tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione salvo l’obbligo di informare e
formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato, essendo
tale obbligo posto in capo al datore di lavoro distaccante. Nel caso in
particolare oggetto della sentenza, che si riferisce all’infortunio
accaduto ad un lavoratore distaccato a causa di una carenza di sicurezza
di un ponteggio sul quale lo stesso stava lavorando e dal quale è
caduto infortunandosi, è stata riconosciuta in particolare al
distaccante la responsabilità di aver disposto il distacco del
lavoratore senza avere preventivamente accertato che il ponteggio fosse
conforme alle norme di sicurezza ed al distaccatario quella di non avere
provveduto, prima di avviare il lavoratore distaccato allo svolgimento
della sua attività, ad eliminare le carenze medesime.
Il caso e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la condanna pronunciata
dal Tribunale nei confronti dei datori di lavoro di due imprese per il reato di
cui agli artt. 113 e 590 c.p., commesso con violazioni di regole
prevenzionistiche, in danno di un lavoratore dipendente di una delle imprese
stesse. Secondo i giudici di merito, nel corso dei lavori concernenti opere
edili commissionate da una società all’altra e che quest’ultima a sua volta aveva
trasferito per quanto riguarda le opere edili ad una ditta subappaltatrice e
per quanto riguarda le opere in ferro ad altra ditta subappaltatrice,
l’amministratore di una di tali imprese subappaltatrici aveva distaccato un
proprio dipendente a favore dell'altra impresa subappaltatrice appunto per
l'esecuzione delle lavorazioni in ferro, essendo questi un fabbro cementista.
Per l’effettuazione di tali lavori era stato necessario effettuare la modifica
del ponteggio al fine di disporlo in modo che
potessero essere svolte le lavorazioni alle quote dei balconi. Era accaduto che
quando il lavoratore aveva percorso una passerella composta da due o tre assi
non ben ancorate al ponteggio, alcune di esse si erano rovesciate, ed è
pertanto caduto al suolo dall'altezza di sei metri, riportando lesioni che gli
avevano cagionato una malattia di durata superiore a sessanta giorni.
In primo grado al datore di lavoro distaccante era stato
ascritto di non aver predisposto adeguate passerelle ben fissate e munite verso
il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede, contrariamente a quanto
disposto dall’art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 164 del 1956, ed eguale censura era
stata mossa al datore di lavoro distaccatario nei confronti del quale è stato
anche ritenuto che avesse omesso di redigere il POS, anche se tale violazione prevenzionistica era stata
ritenuta priva di efficienza causale rispetto all'evento verificatosi.
In grado di appello, a fronte delle osservazioni difensive
con le quali il distaccante ha evidenziato la titolarità in capo al
distaccatario degli obblighi di sicurezza previsti a favore del lavoratore, la
Corte distrettuale, accertato l’esistenza di un distacco, ha condiviso
l'assunto del primo giudice, secondo il quale, ai sensi del comma 3 dell’art.
30 del D. Lgs. n. 276/2003, il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi
dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di
prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità
fisica. Nel caso particolare la Corte territoriale aveva ravvisato la
violazione di tali obblighi poiché il datore di lavoro distaccante, dopo aver
eseguito un controllo in cantiere, aveva potuto rendersi conto che occorreva
effettuare una messa a punto dei ponteggi in vista dell'esecuzione dei lavori
di posa dei balconi e quindi della necessità di rendere conformi il ponteggio stesso
alla normativa vigente e di dotare lo stesso delle protezioni e degli
ancoraggi.
Quanto al distaccatario, anche se non aveva alcun potere
sull'organizzazione del cantiere, lo stesso secondo la Corte di Appello in
quanto datore di lavoro avrebbe dovuto verificare che fossero state attuate le
misure di sicurezza necessarie e in caso negativo non iniziare i lavori di posa
dei balconi in ferro.
I ricorsi in
cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione della Corte di Appello i due imputati
hanno fatto ricorso in cassazione. Il distaccante, da parte sua, ha messo in
evidenza che il ponteggio di cui all’infortunio era stato modificato e che l’infortunio
stesso si era verificato proprio a seguito della modifica apportata. Ha fatto
presente, altresì, che nel caso di distacco gli obblighi prevenzionali
incombono sul distaccatario, mentre a carico del datore di lavoro distaccante è
posto esclusivamente l'obbligo di formazione e di informazione in ordine ai
rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali il lavoratore è distaccato ed inoltre che non aveva poteri di intervento
sul cantiere e poteva solo verificare la regolarità dello stesso, cosa che ha
fatto puntualmente.
Il difensore di fiducia del distaccatario, invece, ha
basato la sua difesa sul fatto che egli non era in condizione di mettere in
sicurezza il ponteggio, essendo tale obbligo in
capo al coimputato non ricorrente, e che non era altresì a conoscenza del
sopraggiungere dei fabbri e quindi della necessità di modificarlo e di valutarlo
rispetto alle nuove lavorazioni.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
I ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione
manifestamente infondati. La stessa per prima cosa ha ritenuto opportuno
ricordare la disciplina degli obblighi in materia prevenzionistica ricadenti
sui datori di lavoro interessati qualora si dia corso al distacco di un
lavoratore richiamando così le disposizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs.
10/9/2003 n. 276. Per quanto attiene
alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro
distaccante e datore di lavoro distaccatario, ha ricordato la Sez. IV, gli
obblighi di sicurezza gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il
distacco che sul beneficiario della prestazione tenuto a garantire la sicurezza
dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita ed a tale
conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta ritenendo che ciò derivi
dall'appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali
inderogabili in forza di atti privati per cui, quali che siano i rapporti
interni tra datore di lavoro distaccante ed il beneficiario della prestazione,
rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni
prevenzionali. Tale principio giurisprudenziale, ha poi proseguito la Sez. IV, è
stato poi confermato dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che prevede
esplicitamente che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione, salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore
sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali questi viene distaccato, obbligo quest’ultimo che viene posto, infatti, in
capo al datore di lavoro distaccante.
“
Tanto vale però”,
ha proseguito la Corte di Cassazione, “
per
quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, ovvero per il tempo
durante il quale il
lavoratore distaccato
esegue la prestazione.
Prima di tale momento la posizione del datore di lavoro distaccante non può che
essere ricostruita secondo la consueta griglia normativa, eventualmente
adattata alle particolarità del caso. In quanto datore di lavoro, il
distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi
tipici della posizione datoriale” e “
nel momento in cui trova esecuzione la
prestazione del lavoratore distaccato”, ha quindi sostenuto la Sez. IV, “
il datore di lavoro distaccatario assume
tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quello di informazione
e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali vi è il distacco”. La Sez. IV ha confermato, altresì, che al distaccante non
si poteva chiedere di intervenire sul ponteggio e nell'esecuzione dell'opera ma
che allo stesso è stato ascritto giustamente di aver dato corso al distacco
nonostante non fossero esistenti le condizioni di garanzia Corretta ha quindi
ritenuta la posizione assunta dalla Corte di Appello che ha individuato
l'obbligo prevenzionistico incombente sul distaccante laddove ha affermato che
questi non avrebbe potuto disporre il distacco del lavoratore infortunato senza
essersi preventivamente accertato che i ponteggi erano stati modificati ed
adeguati alla vigente normativa.
Parimenti infondato ha, infine, ritenuto la Corte di
Cassazione il ricorso del distaccatario il quale aveva l'obbligo principale, in
quanto datore di lavoro, di garantire che il lavoratore distaccato non si
ponesse al lavoro prima che il ponteggio fosse conforme alle norme. Il
distaccatario, ha ribadito la Sez. IV, era ben consapevole delle lavorazioni
che avrebbero dovuto eseguire i fabbri e quindi della necessità di arrecare
modifiche al ponteggio ed in forza di ciò aveva l'obbligo di assicurarsi della
regolarità del medesimo e di vietarne l'uso ai propri lavoratori e quindi anche
al lavoratore
distaccato. La suprema Corte comunque, considerato
il periodo nel quale sono stati commessi i reati ed il termine di cinque anni fissato per le
contravvenzioni, ha dichiarata maturata per esse la prescrizione già in tempo
anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
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