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"Regione Piemonte: recepiti gli accordi in materia di formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
23/09/2013 - Ricordando che la Costituzione italiana attribuisce alle Regioni
potestà di legislazione concorrente con lo Stato in
materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in
materia di istruzione e formazione professionale, anche la Regione Piemonte recepisce
gli accordi sottoscritti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni
in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con il
D.G.R. 17 Giugno 2013, n. 22-5962 “Recepimento
degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012
in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle
DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006”, la Regione
Piemonte segue dunque altre regioni italiane, ad esempio la Regione Lazio, la Regione Sicilia e
la Regione Lombardia, nel tentativo di raggruppare in un unico
strumento le indicazioni relative alla progettazione, alla
realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
La Deliberazione della Giunta
Regionale parte dalla considerazione che la normativa nazionale relativa alla
formazione sulla sicurezza “è spesso
disomogenea
nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi
occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti
coinvolti nel processo formativo”. E inoltre si vuole “contrastare il fenomeno
del moltiplicarsi sul territorio di
corsi
erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un’offerta
formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di legge”.
Oltre a recepire i vari accordi,
la Deliberazione approva il documento allegato, dal titolo “
Indicazioni operative per la formazione
alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.”,
documento redatto da un apposito gruppo costituito in seno al Comitato
Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08, rappresentativo delle
forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati
nel campo della formazione.
Il documento, che sarà oggetto di
continue revisioni e integrazioni future, regola le modalità di effettuazione
di vari corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008:
-
Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione ( RSPP
e ASPP): Art. 32, comma 2 del DLgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
26/01/2006;
-
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi: Art. 34, comma 2 del DLgs 81/08, Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
-
Lavoratori: Art. 37, comma 1 del DLgs 81/08, Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
-
Dirigenti e preposti: Art. 37, comma 7 del DLgs 81/08, Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012;
-
Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi: Art. 116, comma 2 e allegato XXI del DLgs
81/08;
-
Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio
dei ponteggi: Art. 136, comma 6 e allegato XXI del DLgs 81/08.
Viene presentata inoltre la
Commissione regionale per la verifica dei
requisiti dei soggetti formatori.
Infatti presso la Direzione
Sanità della Regione Piemonte “è istituita la commissione regionale per la
verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Essa ha il compito di
verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti
previsti per ciascuno dei corsi di cui ai capitoli successivi e
conseguentemente di stilare e mantenere aggiornato nel tempo uno specifico
elenco di soggetti formatori abilitati all'erogazione” di ciascuno dei corsi
trattati nel documento.
Il documento si sofferma poi sul
quadro normativo e sulle indicazioni relative ai vari corsi.
Ci soffermiamo in particolare sul
Corso di formazione per lavoratori e
preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di
ponteggi e per
lavoratori e preposti
addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si ricorda, a questo proposito,
che la formazione di tali lavoratori e preposti è disciplinata dagli articoli
136 e 116 del D.Lgs. 81/2008 e dall'allegato XXI del decreto.
Se l'allegato XXI “riporta gli
elenchi dei soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi”, nel
documento si definisce “un sistema di autorizzazione all'erogazione dei corsi,
da parte della commissione regionale, differenziato in base alla natura dei
soggetti formatori”. Ad esempio “i soggetti formatori di cui all'allegato XXI
del DLgs 81/08, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori e degli organismi
paritetici, non necessitano di requisiti che debbano essere verificati
dalla commissione regionale e saranno quindi automaticamente inseriti nell'elenco
dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta”.
Riguardo alle
procedure per l'erogazione dei corsi,
al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità
della formazione erogata, “la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere
preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. Tutti i soggetti
formatori devono, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione
del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento
della stessa suddividendoli in parte teorica, esercitazioni pratiche e
verifiche di apprendimento”. E per quanto riguarda lo
svolgimento dei corsi “devono essere puntualmente rispettate tutte
le indicazioni dell'allegato XXI”. Alla conclusione della prova pratica di verifica
“deve essere redatto un
verbale del
corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali
controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
commissione valutatrice” (nel documento sono indicati i contenuti minimi di
tale verbale). Gli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti
vengono “rilasciati direttamente dai soggetti formatori”. E per quanto riguarda
il preposto
con funzioni di sorveglianza dei lavoratori addetti all'impiego di sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi, “si precisa che, per esercitare tale
funzione, deve essere in possesso sia dell'attestato abilitante alla mansione
di addetto”, sia “dell'attestato relativo allo specifico corso per preposto”.
Riguardo alla
periodicità dei corsi di aggiornamento,
come indicato dall'allegato XXI, la cadenza prevista per l'effettuazione dei
corsi di aggiornamento “si differenzia in relazione al profilo dei discenti:
- gli addetti e i preposti
ai ponteggi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 4 anni, con
durata minima di 4 ore, di cui 3 a carattere tecnico-pratico;
- gli addetti alle funi devono
effettuare l'aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 8 ore, di cui 4
a carattere tecnico-pratico;
- i preposti con funzione di
sorveglianza dei lavori effettuati con sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, della
durata minima di 4 ore.
La decorrenza dei quadrienni o
dei quinquenni parte dalla data indicata sull'attestato di frequenza relativo
al corso iniziale”.
Concludiamo questa presentazione
della
Deliberazione della Giunta
Regionale 17 giugno 2013, n. 22-5962 sottolineando che nel documento
allegato oltre all’
Elenco degli enti
bilaterali e degli organismi paritetici costituiti in Piemonte, sono
presenti diversi modelli di documenti. Ad esempio la “richiesta di inserimento
nell'elenco dei soggetti
formatori abilitati all'organizzazione dei corsi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08” e i modelli dei vari
attestati di frequenza e profitto.
Tiziano Menduto
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