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"Decreto 81: la tutela della salute e sicurezza dei volontari "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
30/10/2013 - Non è la prima
volta che l’ Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro ( Olympus)
si occupa dei
volontari, ad esempio
con riferimento alle tutele vigenti nella Protezione
Civile e volontariato.
Recentemente è tornata ad
affrontare il tema con un
working paper,inserito sul sito di Olympus il 18 luglio 2013, dal titolo “
La
tutela della salute e sicurezza dei volontari” e a cura di Sara Ferrua,
assegnista di ricerca di diritto del lavoro nell’ Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
L’obiettivo del breve saggio,
pubblicato prima delle modifiche
al D.Lgs. 81/2008 operate dal Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013, è quello di ricostruire il quadro normativo che
disciplina la prevenzione dei volontari e analizzare le tutele offerte dalla
normativa vigente.
Approfondendo quanto già
raccontato da PuntoSicuro sulla materia, è interessante riprendere l’analisi dell’autrice
riguardo alle
caratteristiche del
volontariato in Italia con riferimento ai dati Istat e FEO-FIVOL
(Fondazione Europa occupazione e volontariato).
In Italia le
organizzazioni di volontariato attive sono, al 2007, 35mila circa.
E da un’indagine Istat svolta su 19mila famiglie (49mila persone) emerge un
costante incremento dei volontari. “Infatti, se nel 2001 le persone che
avevano svolto attività di volontariato
erano l’8,4% e sono arrivate, con una crescita costante, al 9% del 2009, nel
2010 hanno raggiunto il 10%”.
Riguardo ai
settori di attività del volontariato “l’ambito socio assistenziale,
sanitario ed educativo corrisponde all’attività prevalente di oltre metà delle organizzazioni di
volontariato italiane”. E beneficiano delle iniziative del volontariato “anzitutto
persone malate o infortunate, e poi, più o meno in pari misura, persone che si
collocano in tutte le fasi del corso della vita: minori e giovani, adulti in
difficoltà, anziani. Una organizzazione di volontariato su cinque si rivolge ai
disabili, tra possibili altri bacini di utenza, e una quota di poco inferiore
ha come destinatari persone indigenti”.
L’autrice ricorda che la
definizione di lavoratore volontario
può essere ricavata dall’art. 2 della
Legge
11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”. Per volontario si
intende “l’attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà”.
Riguardo alle tutele il saggio
ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevedeva nella sua originaria formulazione
l’equiparazione, a fini antinfortunistici, “del volontario di cui alla l. n.
266/1991, del volontario che effettua il servizio civile, del volontario del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, al lavoratore
subordinato”. Tale scelta ha tuttavia suscitato “una certa discussione specie
nel mondo del volontariato”: si temeva che la completa estensione della
normativa “fosse penalizzante per le associazioni di volontariato”. E dunque il
legislatore, in fase correttiva, con il D.Lgs. 106/2009, ha apportato un’importante
modifica. Il volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile “continua ad essere equiparato al lavoratore in senso
infortunistico e ad esso si applica la disciplina del d.lgs. n. 81/2008, mentre
ai volontari di cui alla l. n. 266/1991 e ai volontari che effettuano il
servizio civile si applicano le sole disposizioni relative ai
lavoratori autonomi”.
Veniamo dunque brevemente alle
tutele.
Con riferimento alla nuova
formulazione (Legge 98/2013) del primo periodo del comma 12-bis dell’art. 3 del
T.U. Sicurezza,
nei confronti dei
volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che
effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
si applicano le disposizioni relative ai lavoratori
autonomi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza).
Tali soggetti, ai fini della
tutela antinfortunistica, devono:
- “utilizzare le attrezzature di
lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- munirsi, ove previsto, dei dispositivi
di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al titolo III T.U. Sicurezza;
- munirsi di apposita tessera
di riconoscimento corredate di fotografia e contenente le proprie
generalità ove svolgano attività di lavoro in luoghi in cui si effettuino
attività in regime di appalto o subappalto;
- provvedere, con oneri a loro
carico, alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
centrati sui rischi tipici delle proprie attività”.
Riguardo alle facoltà di beneficiare
della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici - disposizioni
che ricalcano la disciplina comunitaria - sono emerse delle criticità.
Secondo alcuni l’inquadramento
della sorveglianza sanitaria e della formazione alla stregua di mere facoltà
può “pregiudicarne l’applicazione concreta, tanto più in assenza di incentivi
economici certi al loro esercizio; si ricorda, infatti, che il decreto precisa
che i costi dell’accesso a tali prestazioni sono a carico dei lavoratori
stessi, disattendendo così l’invito della Commissione CE a prevedere tariffe
agevolate. Occorre comunque precisare che, sebbene si tratti di facoltà, ove i
lavoratori intendano avvalersene, il datore di lavoro committente non potrà
rifiutarsi di cooperare per il loro soddisfacimento”.
Sempre riguardo ai volontari, il
legislatore “ha reputato opportuno consentire che le modalità di realizzazione
della tutela vengano
pattuite tra le
parti. In quest’ottica l’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008 “stabilisce
che il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile
possano stipulare degli accordi con i quali individuare le forme di attuazione
della normativa prevenzionistica prevista in loro favore. Ad esempio, potrà
essere concordato che l’associazione si faccia carico di acquistare i
dispositivi di protezione individuale o organizzare i corsi di formazione per i
volontari”. Inoltre sempre il comma 12-bis stabilisce che ove uno dei soggetti indicato
nel primo periodo del comma
svolga la sua
prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è
tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è
altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e
altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
Dunque nel caso in cui il
volontario “svolga l’attività nell’ambito dell’organizzazione di un soggetto
che è datore di lavoro, tale soggetto ha l’obbligo di tutelare l’integrità
fisica del volontario, rispettando alcuni obblighi ricalcati su quelli che, in
base all’art. 26 T.U. Sicurezza, sono posti in capo al datore di lavoro
committente, allorquando questi decida di affidare lavori o servizi ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi”.
In relazione ad
altre figure di volontariato, ricordiamo
che l’art. 3, comma 3-bis del T.U. Sicurezza, introdotto dal d.lgs. 106/2009 stabilisce
invece “che, nei riguardi:
a) delle cooperative sociali di
cui alla l. n. 381/1991;
b) delle organizzazioni di
volontariato della Protezione Civile;
c) dei volontari della Croce
Rossa Italiana;
d) dei volontari del Corpo
nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
e) dei volontari dei Vigili del
Fuoco
le disposizioni del d.lgs. n.
81/2008 sono applicate tenendo conto delle
particolari
modalità di svolgimento delle rispettive attività, da individuarsi con
decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Dipartimento della protezione Civile e il Ministero
dell’Interno, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro”. E tale individuazione “è stata attuata grazie al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2011, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011”.
Concludiamo dando qualche
informazione relativa alle tutele dei
volontari
delle cooperative sociali ex legge n. 381/1991.
Riguardo alle cooperative sociali
bisogna fare riferimento sempre al D.M. 13 aprile 2011.
Il legislatore, “dopo aver
premesso che le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui
al T.U. Sicurezza, si applicano nei confronti del lavoratore o del socio
lavoratore delle cooperative sociali
che
svolge la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro, tenendo conto dei
rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attività di cui
all’art.1, lett. a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, prevede, in
particolare, che ove gli stessi svolgano la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a
fornire adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in
cui questi sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività”.
Per quanto attiene ai volontari
che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa presso le cooperative
sociali, “il comma 3, dell’art. 7, del d.m. 13 aprile 2011 prevede che essi
ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività
loro richieste; anche in questo caso, così come per i lavoratori e i soci
lavoratori, non si parla di sorveglianza sanitaria”.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ La tutela della salute e sicurezza dei volontari”, a cura
di Sara Ferrua, assegnista di ricerca di diritto del lavoro nell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, in Working Papers di Olympus 22/2013 (formato
PDF, 400 kB).
Tiziano Menduto
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