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"Modifiche al decreto 81: nuove variazioni nelle verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/11/2013 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
legge del 30 ottobre 2013, n. 125 per la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
E tra le novità portate dalla conversione in legge c’è un’importante modifica al D.Lgs. 81/2008 relativa alle verifiche periodiche, che viene incontro a quanto richiesto da più parti dopo le modifiche operate al Decreto 81 dal cosiddetto “Decreto del fare”.
Per fare una breve cronistoria e spiegazione di quanto avvenuto, ricordiamo innanzitutto che già il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 aveva modificato la normativa riguardante le verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro (comma 11, art. 71, D.Lgs. 81/2008).
Questo era il comma modificato dal Decreto del fare:
Questo era il comma modificato dal Decreto del fare:
11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell'INAIL, che
vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro
dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità
di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti
all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e
tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al
presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
In relazione all’utilizzo del
termine “
messa in servizio” alcune
parti sociali avevano tuttavia criticato la scelta del legislatore.
Ad esempio una nota della Confindustria di
Benevento, pubblicata dal nostro giornale, aveva criticato la scelta della
decorrenza dalla “
messa in servizio”
delle attrezzature, “e non già dal
momento
della richiesta da parte del datore di lavoro (a differenza di quanto
previsto precedentemente dall’art. 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 e dal DL
69/2013)”.
L’utilizzo del termine “dalla
messa in servizio” avrebbe introdotto, sempre secondo la nota, “un aggravio per
le aziende perché impone impropriamente una verifica subito dopo la messa in
servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza
della periodicità prevista dall’allegato VII (come, invece, indicato dal DM 11/4/2011).
Si tratta, in effetti, di un intervento contrario allo spirito della norma
secondo cui le verifiche
periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di
‘conservazione e di efficienza’ delle attrezzature”.
Ministero del lavoro ed Inail
erano stati dunque sollecitati ad una riflessione sulla correttezza della norma
e sugli effetti organizzativi ed economici sulle imprese. Riflessione che ha
portato in breve tempo alle modifiche inserite nella
legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.
Riportiamo per chiarezza il
contenuto del
comma 9-quinquies, art. 7
della legge di conversione:
Art. 7 - Disposizioni in
materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché
di interpretazione autentica.
(...)
9-quinquies. All'articolo 71,
comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa
in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine
di quarantacinque giorni dalla richiesta».
(...)
E per concludere riportiamo dunque il testo definitivo del comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
E per concludere riportiamo dunque il testo definitivo del comma 11, art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
RTM
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