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"Inail: chiarimenti su infortuni in itinere e sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
06/11/2013 - Molti degli infortuni accertati ogni anno avvengono “in itinere”,
ad esempio durante il percorso di andata e ritorno dall’abitazione al
luogo di lavoro. Dei 496.079 infortuni riconosciuti dall’Inail nel 2012,
ben 67.119 sono da considerare “in itinere”. E dei 790 decessi
accertati nel 2012, 409 si sono verificati fuori dell’azienda, con la
strada come principale “scenario”.
È evidente come, alla luce di questi dati, il tema degli
infortuni in itinere e nelle trasferte sia delicato, ad esempio riguardo alla loro indennizzabilità.
Sul tema delle trasferte si
sofferma la
Circolare Inail n. 52 del 23
ottobre 2013 “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in
missione e in trasferta”.
La circolare segnala che sono
pervenuti all’Inail “numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortuni in
itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a
lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli
avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta
la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo
del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui
deve essere prestata l’attività lavorativa”. E perplessità sono sorte “anche in
merito all’
indennizzabilità degli
infortuni occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore
si trova a dimorare temporaneamente”.
Si forniscono dunque importanti
chiarimenti partendo “dall’inquadramento generale degli istituti dell’occasione
di lavoro e dell’infortunio in itinere” e dall’evoluzione giurisprudenziale
fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda, riguardo al concetto
di “
occasione di lavoro”, che l’evoluzione della giurisprudenza di
legittimità ha “registrato il più favorevole orientamento consistente
nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi
connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata
la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione
della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa
funzionalmente connesse”.
E riguardo all’
infortunio in itinere si conferma il
principio in base al quale, affinché si verifichi l’estensione della copertura
assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore sia “giustificato da
un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla
indissolubilmente all’attività di locomozione”. La tutela assicurativa degli
eventi infortunistici che si verificano durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro avviene “nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi
particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta
extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo,
interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa”. E
dunque per l’indennizzabilità dell’ infortunio in itinere,
occorre “che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di
lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di
trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato”.
Veniamo ora al tema degli
infortuni che possono avvenire in
missione
e in
trasferta.
Si evidenzia che se “i rischi del
percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche
dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei
propri interessi personali e familiari”, diverso è il caso del lavoratore in
missione e/o trasferta “poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in
cui si trova l’ abitazione
del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la
prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è
imposto dal datore di lavoro”.
Tutto ciò che accade nel corso della trasferta, della missione “deve
essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto
accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò
dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua
conclusione”.
L’evento non può ritenersi
indennizzabile “qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non
si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’ attività
svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto
pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale,
individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza”.
In particolare queste sono le
uniche due cause di
esclusione della
indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o
trasferta:
- “nel caso in cui l’evento si
verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame
funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate
dal datore
di lavoro;
- nel caso di rischio elettivo,
cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del
lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione
lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali
scelte”.
Alla luce di queste
considerazioni è chiaro che non solo gli infortuni occorsi durante il tragitto
dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e
viceversa, ma anche “gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati
dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la
prestazione lavorativa e viceversa
devono
essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in
itinere”.
Ultima circostanza valutata è
quella degli infortuni occorsi all’interno della
stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare
temporaneamente.
L’infortunio occorso in albergo
non è equiparabile a quello che avviene presso la privata abitazione (la cui
indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte): “in primo luogo poiché
il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o
trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e
in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve
temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di
rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione”.
In conclusione e alla luce delle
considerazioni esposte “
si devono
ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi
occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio
della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione”.
RTM
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