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"L'individuazione del preposto: la posizione di supremazia"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/11/2013 -
Pubblichiamo alcuni estratti dal nuovo libro di Rolando Dubini, dal titolo “
Guida
alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente - I contenuti della
formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il modulo
giuridico per il dirigente
”, pubblicato nel mese di maggio di quest’anno da Punto Sicuro/Media Italia Media. Ci soffermiamo oggi sull’
individuazione e i compiti del preposto.
L'individuazione
del preposto
La individuazione dei destinatari delle norme
antinfortunistiche “
va compiuta non tanto
in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale
ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle
reali mansioni esercitate che importino
le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e
le
responsabilità del preposto
non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli
professionali o di formali investiture, ma a
chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale,
tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai
soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una
formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di
caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui
soprastante”
(Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in
motivazione).
In questo caso il preposto svolge un compito che,
definito genericamente dalla massima come “dirigere”, rappresenta un modo
concreto di sovraintendere all'attività dei lavoratori.
Come anzidetto, "
l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla
organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli"
(Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): possiamo dunque affermare che "
in materia di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, ma
con sfumature diverse secondo le sue
reali mansioni
, oneri e
responsabilità soltanto gli obblighi di sorveglianza, per cui egli non è tenuto
a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo
del datore di lavoro, ma
deve invece vigilare
affinché gli ordini vengano regolarmente eseguiti. L'omissione di tale
vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali
cautele"
[Cassazione penale, sez. IV, 21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv.
pen. 1989, 377. Giust. pen. 1989, II,362 (s.m.)].
In particolare trattasi di un soggetto, alle dirette
dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante
specifico incarico) una
funzione di
controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione
lavorativa. In particolare ha ritenuto, la Cass. Pen. sez. IV, con sentenza
del 25/1/1982 n. 745, che “
i preposti non
esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al personale
sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali
disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”.
I preposti hanno dunque il compito fondamentale e
prevenzionisticamente preziosissimo
di verificare
la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall'azienda,
e dalla legge, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei
rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Anche prescindendo da una formale investitura da parte
del datore di lavoro nella posizione di preposto con attribuzione dei
compiti connessi e delle conseguenti responsabilità (si veda l'art. 299 D.Lgs.
n. 81/2008: “Esercizio di fatto di poteri direttivi”, norma secondo la quale
“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”), il preposto (anche di fatto)
sarà comunque
obbligato a rispettare e a
far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto
espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di
sicurezza dall’art. 2 comma 1 lettera d) e dall'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81.
In sintesi: «
la
stessa formulazione della norma (art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 626/1994) -
negli stessi, pressoché identici, termini usati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile
1955 n. 547 [ora artt. 2 comma 1 lett. c ed e, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008] -
consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i
preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo
dalla
eventuale delega» e le precise disposizione della legislazione
prevenzionistica in materia di «
obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (...) può far ritenere che
per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e
non derivata dei doveri di sicurezza» (Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza
n. 11351 del 31 marzo 2006).
L'attività
di sovraintendere: contenuto dettagliato
I preposti sovraintendono all’osservanza di tutte le
disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i settori di attività
privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato dall'art. 1, comma 1,
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
L'
attività di
sovraintendere che caratterizza la funzione del preposto comprende il
potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l'esecuzione del lavoro
altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza,
utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore
di lavoro: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito specifico
inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antinfortunistica, perché, in
passato ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 1
comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e ora dell'art. 19 del D.Lgs. n.
81/2008, ha il compito di “sovrintendere alle attività”, e quindi “il preposto
ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e
usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli
altri” (e, in più, “è tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a
fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di
lavoro”) (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).
Nel concetto di preposto consolidatosi con la
definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 626/94 è
contenuta tutta l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità: “
il preposto è, nella impresa, colui che …
sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con
il compito - non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto,
al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se
nominato - di
pretendere dai lavoratori
che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in
conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di
lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”:
dunque “
compito del preposto non è di
sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore,
tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego
congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto
deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore
segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti
di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente
e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il
preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né
dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione
Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
Conformemente al proprio ruolo gerarchico, «
in caso di mancata osservanza delle misure
di sicurezza da parte di uno o più lavoratori,
il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma
deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato
a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi»
(Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).
In tal senso «rispondono del reato di lesioni
personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, il primario di un reparto
di "rianimazione centralizzata" ed il responsabile di una ditta
fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per
l'uso di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna
e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue
dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al
momento della rimozione del traduttore dalla cupola in occasione delle
operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto)
investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel momento di mezzi
personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con indebolimento
permanente del sistema immunitario, dell'organo della procreazione e delle
funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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