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"Contro il rischio da fulmini, il TU 81/08 e la norma tecnica CEI EN 62305"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza

11/11/2013 -

Gli artt. 38 e 39 del DPR 547/1955, abrogati dal TU 81/08, riguardavano le scariche atmosferiche imponendo l’obbligo di proteggere “con mezzi idonei” :

“1) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni  nelle quali: a) si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e nelle quali; b), per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni, sono presenti, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;

2) i camini industriali, che, in relazione all’ubicazione e all’altezza, possano costituire pericolo”.

Per l’art. 39 “ Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto”…dovevano… per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche”.

La normativa in vigore (art. 29 del TU 81/08)* impone l’obbligo di valutare tutti i r ischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “compreso il rischio da fulmini”**.

La norma tecnica, richiamata dall’art. 84 del TU 81/08 (protezione dai fulmini), è la C EI EN 62305, la cui nuova serie è stata pubblicata nel febbraio scorso.

La norma è composta da quattro parti, qui sotto dettagliate.

1) I principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone;
2) la procedura per la valutazione del rischio derivante da fulmini a terra;
3) la definizione dei requisiti per la protezione dai fulmini contro a) il danno materiale alle strutture e b) il pericolo per le persone;
4) le indicazioni di elementi relativi al progetto, all’installazione, alla manutenzione e alla verifica delle misure di protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine.

* ”Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”.
** L’obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non, della struttura.


Continua martedì 12 novembre

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