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"Aua, semplificazioni valide non solo per le piccole imprese"
fonte www.edilportale.com / Ambiente
12/11/2013 - L’Aua, Autorizzazione unica ambientale, è una semplificazione di cui
beneficiano non solo le piccole e medie imprese, ma anche quelle di
grandi dimensioni che gestiscono impianti produttivi non soggetti ad
Aia, Autorizzazione integrata ambientale.
Il chiarimento è arrivato, insieme ad altre istruzioni operative, dal Ministero dell’Ambiente, che con una circolare diramata nei giorni scorsi ha spiegato le disposizioni contenute nel Dpr 59/2013 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato anche che la richiesta dell’Aua è obbligatoria nel momento in cui scade uno dei titoli abilitativi che l’Aua va a sostituire.
Se la richiesta dell’Aua fosse facoltativa, si legge nella circolare, e il soggetto continuasse a richiedere i singoli permessi, verrebbe infatti meno l’obiettivo della semplificazione.
Alla scadenza della prima comunicazione deve quindi essere presentata l’istanza per ottenere l’Aua.
Quando l’attività è soggetta a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore può decidere anche di non avvalersi dell’Aua.
In generale, la domanda per ottenere l’Aua va presentata rispettando le norme di settore dei titoli abilitativi in scadenza.
Ricordiamo che l’Autorizzazione unica ambientale è stata prevista dalla Legge 35/2012 per le Pmi e gli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere l’AIA.
L’AUA può sostituire fino a sette titoli abilitativi sugli scarichi, l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l’AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.
Il chiarimento è arrivato, insieme ad altre istruzioni operative, dal Ministero dell’Ambiente, che con una circolare diramata nei giorni scorsi ha spiegato le disposizioni contenute nel Dpr 59/2013 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente ha spiegato anche che la richiesta dell’Aua è obbligatoria nel momento in cui scade uno dei titoli abilitativi che l’Aua va a sostituire.
Se la richiesta dell’Aua fosse facoltativa, si legge nella circolare, e il soggetto continuasse a richiedere i singoli permessi, verrebbe infatti meno l’obiettivo della semplificazione.
Alla scadenza della prima comunicazione deve quindi essere presentata l’istanza per ottenere l’Aua.
Quando l’attività è soggetta a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore può decidere anche di non avvalersi dell’Aua.
In generale, la domanda per ottenere l’Aua va presentata rispettando le norme di settore dei titoli abilitativi in scadenza.
Ricordiamo che l’Autorizzazione unica ambientale è stata prevista dalla Legge 35/2012 per le Pmi e gli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere l’AIA.
L’AUA può sostituire fino a sette titoli abilitativi sugli scarichi, l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l’AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.
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