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"Sostanze stupefacenti: istruzioni operative per lavoratori, RSPP e SERD "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/11/2013 - In relazione ai
problemi associati all’utilizzo di
sostanze
stupefacenti e agli ambienti lavorativi, PuntoSicuro ha recentemente presentato
gli obblighi
dei datori di lavoro e specifiche indicazioni per il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e per il Medico Competente. Concludiamo questa
raccolta di istruzioni operative occupandoci delle istruzioni e indicazioni per
i
lavoratori, per il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e per il
SERD
(Servizio Dipendenze).
E lo facciamo con riferimento a
quanto contenuto nel documento “
Istruzioni
operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche
categorie di lavoratori’” elaborato dal Comitato di Coordinamento
Provinciale Monza e Brianza e pubblicato sul sito dell’ Azienda sanitaria
locale della provincia di Monza e Brianza.
Iniziamo con le
indicazioni operative per i lavoratori.
Innanzitutto bisogna indicare che
i
lavoratori interessati a queste
istruzioni sono i lavoratori addetti a determinate mansioni considerate a
rischio, indicate nell’allegato 1 dell’Intesa della Conferenza
Unificata del 30 ottobre 2007.
Tali lavoratori verranno
sottoposto da parte del Medico Competente a controlli periodici per accertare
l’assenza di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il documento presenta un
sintetico possibile
percorso di
accertamento.
Il percorso parte dalla
fase di controllo.
In particolare il Medico
Competente “dispone il controllo per la valutazione dell’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope e, tramite il Datore di Lavoro, tale data verrà
comunicata al lavoratore stesso con un preavviso massimo di 24 ore:
- viene prelevato un campione di
urine (verificando che si tratti effettivamente di urina e che la stessa
appartenga al lavoratore sottoposto a controllo) dal Medico Competente o da
personale sanitario da lui individuato;
- l’esame può essere effettuato
direttamente con l’utilizzo di test che abbiano caratteristiche di cut-off
(soglia) e che consentano la registrazione oggettiva a stampa dei risultati da
allegare alla cartella sanitaria (se negativi o se positivi), trasmessi insieme
al verbale di prelievo al laboratorio per la conferma degli stessi;
- il medico competente può
avvalersi di laboratori di analisi autorizzati. In questo caso dovrà occuparsi
del solo momento della raccolta delle urine e della redazione del verbale di
prelievo, controfirmato dal lavoratore. Un campione deve essere riservato
all’eventuale richiesta di controanalisi da parte del lavoratore; in tal caso,
il costo dell’analisi è a sue spese”.
Quali sono le sostanze che vengono ricercate?
Generalmente l’analisi riguarda
“la ricerca di oppiacei, metadone, buprenorfina, cocaina, cannabinoidi,
amfetamina, metamfetamina, MDMA (ecstasy). A giudizio del medico competente
potranno essere ricercate anche altre sostanze. Si ricorda che nelle urine la
presenza di queste sostanze può permanere anche per parecchi giorni. Tale
variabilità dipende da molti fattori (tipologia e quantità di sostanza assunta,
purezza della sostanza, caratteristiche individuali dell’assuntore, ecc.). Di
fatto dopo un’assunzione di sostanze stupefacenti, una
positività nelle urine si riscontra per qualche giorno. I
cannabinoidi (hashish, marijuana) sono le sostanze che rimangono dosabili nelle
urine più a lungo, in alcuni casi anche per più di una settimana”.
Il documento - che vi invitiamo a
visionare integralmente - riporta una
tabella
con il tempo indicativo della permanenza della positività nelle urine dopo
l’assunzione di specifiche sostanze.
Sempre in relazione al percorso
di accertamento sono presentati diverse casistiche:
-
in caso di negatività per sostanze stupefacenti “verranno
programmati i controlli successivi secondo le cadenze previste ed il medico
competente emetterà un giudizio di idoneità
alla mansione;
-
in caso di positività riscontrata al test di screening “viene
effettuato un test di conferma da un laboratorio autorizzato dalla Regione. In
questo breve periodo il medico competente può decidere di far sospendere il
lavoratore dalla mansione oppure no”;
-
in caso di conferma della positività, “il medico competente
comunica al datore di lavoro l’inidoneità temporanea alla mansione. Al
lavoratore è data facoltà di ricorrere entro 10 giorni ed a sue spese alla
controanalisi presso un laboratorio autorizzato”.
In caso di positività al test di
conferma il medico competente provvede direttamente, nel rispetto della
privacy, ad inviare il lavoratore ad un SERD per l’effettuazione di ulteriori
accertamenti specialistici.
Riguardo ai
compiti del Servizio Dipendenze (SERD) è importante chiarire che il
SERD “ha, nella specifica situazione, esclusivamente compiti certificatori di
tipo specialistico e non terapeutico. Tramite il medico competente, il SERD
convoca il lavoratore per avviare il percorso di certificazione entro 30 giorni
dalla segnalazione. Qualora il lavoratore non si presenti, il SERD ne dà
comunicazione al medico competente”.
Questo il
percorso certificatorio del SERD:
-
prima visita medica e raccolta anamnesi;
-
controlli laboratoristici urine e capello: viene prenotato
appuntamento con laboratorio autorizzato che curerà direttamente il prelievo
dei campioni biologici e le analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti;
-
seconda visita e restituzione esiti degli accertamenti ed eventuale
approfondimento, se necessario;
-
certificazione: viene redatta ed inviata al medico competente la
certificazione relativa all’accertamento. In base alla certificazione prodotta,
il Medico Competente prende i provvedimenti del caso.
Riguardo alla
certificazione di “assenza di
tossicodipendenza”, si ricorda che “la regola generale vuole che il
riscontro anche solo di una positività agli accertamenti di primo livello per
assunzione di sostanze stupefacenti debba essere seguito obbligatoriamente
dall’allontanamento del lavoratore dalla mansione a rischio e dal monitoraggio
cautelativo (controlli periodici) della durata di sei mesi prima del reintegro,
in caso di negatività a questi controlli, nella mansione per cui sono stati
effettuati i controlli. Il lavoratore potrà nel frattempo essere adibito ad altra
mansione”.
Tuttavia in deroga a tale regola
generale “si ammette che per alcuni casi, per i quali il SERD abbia certificato
‘assenza di tossicodipendenza da sostanze
stupefacenti’, che il Medico Competente possa riammettere immediatamente il
lavoratore alla mansione a rischio e possa decidere di non sottoporlo a
monitoraggio cautelativo per sei mesi. È opportuno che questa decisione del
Medico Competente di procedere alla riammissione immediata del lavoratore e/o
all’esonero dal monitoraggio cautelativo venga concordata con il collega del
SERD che ha sottoscritto il certificato”.
Altre
tipologie di certificazione:
- “
Assenza di tossicodipendenza ma riscontrato uso di …”: “il Medico
Competente dispone il monitoraggio cautelativo per almeno sei mesi con
contestuale sospensione dalla mansione. La decisione su come impostare il
monitoraggio cautelativo è correlata al tipo di certificazione e può prevedere
un numero variabile di controlli e di sostanze ricercate, sino a 6 controlli
urinari al mese ed un esame del capello finale”;
- “
Uso terapeutico di …”: “l’uso terapeutico di metadone o
buprenorfina prevede la non idoneità alla mansione. In ogni caso è auspicabile
una valutazione caso per caso effettuata da Medico
Competente e medico del SERD”;
-
Tossicodipendenza: “la certificazione di tossicodipendenza comporta
l’inidoneità alla mansione. Il SERD propone al lavoratore la presa in carico
per la definizione di un programma terapeutico individualizzato, applicando
l’art. 124 del DPR 309/90. Il lavoratore, per essere riammesso alla mansione,
deve sottoporsi al programma, il cui esito positivo è certificato dal SERD come
remissione completa quando i parametri diagnostici risultano negativi per
almeno 12 mesi. Il lavoratore può scegliere di sottoporsi al programma presso
il SERD di residenza territoriale o presso il SERD che ha effettuato la
certificazione. Qualora il lavoratore non accetti di sottoporsi al programma,
ne viene data comunicazione al Medico Competente”.
Per concludere riportiamo
brevemente alcune
istruzioni operative
per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Intanto deve partecipare alla
definizione di una
politica aziendale
che affronti il tema:
- “collabora con il Datore di
Lavoro ed il Medico Competente nella valutazione del rischio specifico e nella
stesura del documento dedicato fornendo consulenza ed ausilio tecnico per:
individuare l’elenco dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio; elaborare
misure preventive e protettive; progettare e proporre programmi di informazione
e formazione inerenti il rischio; stendere la procedura dei controlli;
- supporta il Datore di Lavoro
nella individuazione di eventuali ulteriori postazioni di lavoro disponibili
per i lavoratori dichiarati ‘temporaneamente non idonei alla mansione a rischio’”.
Inoltre si rapporta con il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
- “condivide con il RLS,
unitamente al Datore di Lavoro e al Medico Competente, il documento di
valutazione dedicato al rischio specifico;
- mette a conoscenza il RLS del piano di informazione
e formazione cui saranno sottoposti i lavoratori;
- condivide con il RLS, unitamente al Medico
Competente ed al Datore di Lavoro, le modalità con cui verrà reso noto al
lavoratore, risultato positivo agli accertamenti, l’inidoneità temporanea alla
mansione”.
Infine effettua nei confronti dei
lavoratori “un’
attività informativa e di
sensibilizzazione mirata alla prevenzione ed acquisizione di una maggior
consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema azienda”.
Comitato di Coordinamento
Provinciale Monza e Brianza, Asl Monza e Brianza, “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze stupefacenti
da parte di specifiche categorie di lavoratori’”, documento elaborato da
uno specifico “gruppo di lavoro informativo”, (formato PDF, 179 kB).
RTM
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