News
"Interpello: la valutazione dei rischi nelle strutture penitenziarie"
fonte www.prevenzionesicurezza.com / Sicurezza alimentare
14/11/2013 - L’
Interpello n. 12/2013 del
24 ottobre 2013 si
sofferma sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza in
particolari luoghi di lavoro, con particolare riferimento al tema
dell'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione di alcuni punti del D.Lgs. n. 81/2008 nelle
strutture e nei
servizi penitenziari.
La
Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro – risponde dunque alla istanza di interpello avanzata dalla Federazione nazionale UGL Polizia
penitenziaria in merito a
questi temi:
-
obbligatorietà del documento di
valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi
penitenziari;
-
applicazione dell'allegato IV,
punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 (punto relativo all’utilizzo di pareti
trasparenti o traslucide);
-
predisposizione di spogliatoi
ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
Come in tutti gli interpelli la Commissione presenta alcuni aspetti
normativi interenti al quesito posto.
Innanzitutto si premette che l'
art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
prevede che nei
riguardi delle Forze
armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché
nell'ambito delle
strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...],
le disposizioni del presente Decreto
Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese
quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del
fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate [...]
con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988. n. 400, [...].
Inoltre si segnala che il successivo comma 3, dell'articolo 3, prevede
che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2,
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...].
E dunque, ad oggi, poiché i citati decreti attuativi non sono stati
emanati, “rimane in vigore il Decreto Ministeriale 29 agosto 1997, n. 338,
Regolamento
recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e
penitenziarie ai
fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni”.
E tale decreto va applicato tenendo conto del disposto dell'articolo
304, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui al comma 2 – i decreti con i quali si provvede
all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con
quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del
decreto legislativo 626/1994 -
laddove
disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad
altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle
corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Ciò premesso la
Commissione
per gli interpelli fornisce le seguenti
indicazioni.
Si sottolinea che il legislatore, “con il rinvio ai decreti attuativi,
non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività
ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio
espletato”.
Al riguardo l'art. 2 del DM 338/1997 (nell’interpello è indicato
erroneamente il DM 388/1997) stabilisce che per le strutture e i servizi
penitenziari
le norme e le prescrizioni
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche
esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga,
aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate,
attentati
all’incolumità del
personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed
impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o
autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni
detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina.
E dunque in relazione al
primo
quesito posto dalla Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria “l'articolo
3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di
lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il
datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di
valutazione dei rischi, delle esigenze particolari” individuate negli articoli
1 e 2 del citato DM 338/1997.
In merito poi al
secondo quesito,
relativo alle
problematiche di sicurezza
presentate dalle superfici vetrate, “non essendo state disciplinate dal
regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto
previsto dall'allegato IV, punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero
essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in
modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né
rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Nel caso in cui vengano
utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.In riferimento infine al
terzo
quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di
Polizia Penitenziaria, “la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena
indicati, che trovi integrale applicazione l'allegato IV, punto 1.12 del D.Lgs.
n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1422 volte.
Pubblicità