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"Procedure standardizzate: i nuovi supporti per le aziende e le criticità"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/11/2013 - Con il
31 maggio
2013 si è conclusa la possibilità dell’autocertificazione
della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 dipendenti e si è
aperta la nuova epoca delle
procedure
standardizzate.
Come indicato dal Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle
procedure
standardizzate, infatti i datori di lavoro di imprese che
occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008. E anche le imprese che
occupano fino a 50 lavoratori possono - nei limiti previsti dall’art. 29, comma
7 del D.Lgs 81/2008 - avvalersi delle procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi.
Fin qui tutto sembrerebbe chiaro.
Ma non mancano tuttavia continue richieste di chiarimento sull’uso dei vari
moduli correlati alle procedure, sulle attività che possono o non possono
ricadere in questa formula valutativa. E sono diverse le faq prodotte dal
Ministero e le risposte
dei nostri esperti alle domande che arrivano su questo tema.
Ad aumentare
confusione e dubbi è poi intervenuta la legge
di conversione n. 98/2013 del decreto-legge “del fare” che prevede un
futuro modello ministeriale per una valutazione semplificata per le attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali.
Di fronte a questi dubbi, ci è
parso interessante intervistare su questi temi, nella cornice di Ambiente
Lavoro di Bologna,
Diego De Merich ricercatore
del Dipartimento Processi Organizzativi dell’area Ricerca Inail, che da diverso
tempo si occupa di procedure standardizzare, di profili di rischio e di
supporti per il processo di valutazione.
Lo intervistiamo ai margini del
convegno Inail del 17 ottobre 2013, a cui partecipava come relatore, dal titolo
“
Le procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi - artt. 6 e 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.”
Ai nostri microfoni viene
presentata la procedura standardizzata
che, secondo De Merich, “è una
metodologia e insieme una modulistica che dovrebbe dare la possibilità al
valutatore di sintetizzare il suo percorso di valutazione”.
Si sofferma inoltre sui “
primi modelli di supporti all’applicazione
della procedura standardizzata. Supporti di tipo informativo e
valutativo”: una serie di strumenti di
supporto alla valutazione “che saranno poi il fulcro dell’applicazione della
procedura”. Di questi supporti e strumenti De Merich presenta diversi esempi,
sia in termini di comparti, che in termini di strumenti e metodologie, ad
esempio con riferimento all’importanza delle “soluzioni” e della
prevalutazione.
Non potevamo poi non riportare
alcune criticità presentate da alcuni consulenti alla fine del convegno sulle
procedure standardizzate e “chiedere conto” a De Merich del futuro modello
semplificato ministeriale, previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs.
n. 81/2008, per le attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali.
Come sarà questo modello?
Come sempre diamo ai nostri
lettori la possibilità di vedere l’intervista o di leggere ampi stralci della
sua trascrizione.
http://www.youtube.com/watch?v=w7EKfdTU9PI
http://www.youtube.com/watch?v=w7EKfdTU9PI
Le procedure standardizzate, che comprendono una modulistica e delle
procedure, in realtà nascondono una complessità. E sicuramente il lavoro per
realizzarle non sarà stato semplice.
Diego De Merich: Sicuramente, ci sono stati quasi due anni e mezzo
di lavoro nel gruppo del Comitato 2 della Commissione Consultiva Permanente. Ma
in realtà noi non ci siamo mossi al di fuori del solco metodologico della
valutazione dei rischi. La procedura segue la metodologia che fu delle linee
guida europee, che furono impostazioni prima della 626 poi dell’81.
Cos’è la procedura? E’ uno strumento, fondamentalmente. Quindi il concetto
è indirizzare e aiutare il valutatore e semplificargli il percorso proprio
grazie a dei supporti informativi, che lui potrà utilizzare nei vari step della
valutazione, per far sì che arrivi a un documento di valutazione che sia
sintetico. Cioè lui riuscirà attraverso quei moduli, soprattutto il modulo
finale, il numero 3, a sintetizzare il suo percorso. Dopo di che il lavoro di
valutazione lo farà attraverso i documenti di lavoro che saranno i supporti che
lui utilizzerà. Quella sarà la documentazione cosiddetta di lavoro. Poi il DVR
è il documento cogente che lui dovrà firmare. Ma per arrivare a quella sintesi
potrà utilizzare dei
supporti che
saranno resi disponibili. Che in molta parte sono già disponibili.
La banca dati di cui mi occupo da
molti anni, quella dei
profili di
rischio per comparto, costituisce già una bagaglio di conoscenze che molti
RSPP e consulenti utilizzano da anni.
Noi con questi supporti vogliamo
dare delle indicazioni ancora più sintetiche, più semplici da utilizzare.
Secondo un sistema che dalla scheda di profilo di rischio per comparto,
attraverso degli ipertesti, porta il valutatore ad utilizzare strumenti di
livello sempre più crescente. (...)
Oggi ho presentato la
scheda di profilo dei panificatori.
All’interno di questa scheda, che è una tabella di sintesi di quel ciclo, in
termini di rischi, ci sono dei link a strumenti successivi: check list, schede
macchine, buone pratiche validate dalla Commissione, etc (...).
La semplificazione non è nella metodologia, che resta quella.
La valutazione dei rischi resta
quella, gli step non sono semplificabili e poi corrispondono a degli obblighi
di legge.
La semplificazione sta nel
fornire informazioni utili a percorrere gli step in modo più conforme e più
efficace.
Per la fase di standardizzazione è utile fornire strumenti adatti al
comparto che si vuole valutare?
DDM: Sì, se il principio di standardizzazione è uno dei principi
basilari che abbiamo seguito, l’
approccio
per comparto ci aiuta intanto a organizzare le informazioni per gruppi
omogenei. dobbiamo considerare che noi abbiamo quasi 4,5 milioni di piccole e
imprese: alcune di queste operano in attività a rischio non significativo,
altre invece sono coinvolte in infortuni mortali (...).
È importante creare degli
indirizzi per gruppi omogenei che diano
delle risposte in relazione alla priorità dei rischi presenti. Dunque c’è il
concetto di partenza del comparto, dopodiché nella procedura è espresso un
principio di elasticità: cioè il
valutatore, a sua scelta, può pensare di iniziare la valutazione rispetto alle
fasi di lavoro, oppure rispetto alle mansioni, oppure anche rispetto ai fattori
di rischi specifici. È lasciato alla libera scelta del valutatore l’approccio,
l’ambito di valutazione. (...)
La standardizzazione (...) ci
permette non solo di integrare le conoscenze che abbiamo sviluppato in questi
anni non solo sulla valutazione dei rischi, ma anche sui sistemi di
sorveglianza. Abbiamo l’opportunità di integrare i dati che ci vengono dagli
indicatori di sorveglianza, e parlo di infortuni e malattie professionali, e i
dati relativi al supporto alla valutazione dei rischi.
Ecco il valore aggiunto di questa
operazione che l’Inail sta svolgendo su mandato del Ministero:
creare un sistema condiviso di supporti per
l’applicazione della valutazione dei rischi,
primariamente per le procedure standardizzate – quindi con
attenzione per le microimprese – ma in realtà (...) [creare] anche un sistema
di cui possono avvalersi anche le imprese di dimensioni maggiori.
(...)
Sono state fatte ricerche per verificare la correttezza nell’uso delle
procedure da parte delle aziende? E comunque quali sono le difficoltà
principali nel applicare le procedure standardizzate?
DDM: Noi abbiamo già effettuato delle prove prima dell’uscita, e
quindi ci siamo resi conto delle prime difficoltà nell’interpretazione dei
moduli. (...) Difficoltà facilmente superabili. (...)
Ci sono tuttavia delle
criticità più profonde, ed è qui che
entra in ballo la valenza dei supporti.
Noi dobbiamo aiutare prima di
tutto le piccole imprese e le dobbiamo aiutare dandogli un percorso che gli
chiarisca il nesso che c’è tra il pericolo, il rischio conseguente e le misure,
le soluzioni che devono essere adottate. C’è questo
concetto della soluzione, molto pragmatico, che è compreso
soprattutto dalla piccola impresa in modo più diretto. Abbiamo anche eliminato
dalla procedura certe concettualità (ad esempio il calcolo della stima per
probabilità, per gravità, ...) per evidenziare il rapporto diretto tra il
rischio e la soluzione.(...)
La semplificazione di cui si
parla tanto e che è richiesta a gran voce (...) sta proprio in questo: a fronte
di un’offerta di informazione da parte istituzionale (...) di strumenti
operativi, si facilita il percorso della valutazione.
A seguito della legge di conversione n. 98/2013 del decreto-legge “del
fare”, la valutazione dei rischi potrà essere effettuata anche utilizzando il
futuro modello ministeriale per le attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali. Che modello sarà?
DDM: (...) Il Decreto del Fare ha introdotto il
concetto di classe di rischio, di
indice di rischio che certamente, nell’ambito di un principio di
semplificazione e sburocratizzazione (...), è importante.
Che cosa succederà? Il Decreto
deve uscire e le classi di rischio verranno indicate sulla base di dati
oggettivi. Quali dati oggettivi? Quelli dei sistemi di sorveglianza: flussi
informativi, sorveglianza mortali, mal prof (...). È già partito in Inail un
gruppo di lavoro e si arriverà da questi dati oggettivi ad una classificazione
che contempli una
classe a rischio basso
per la quale il decreto dirà quali sono le ulteriori semplificazioni.
Per quanto ci riguarda
il modello della procedura già contempla
una semplificazione, perché è insito nel ciclo lavorativo. Se io ho un
negozio che fa vendita al dettaglio i pericoli saranno cinque, in un’industria
meccanica saranno 30. Il concetto di semplificazione è già insito nella
descrizione dell’analisi del ciclo. Il modello di cui parla il decreto noi non
sappiamo quale sarà... Fatto sta che poi si dice che
le aziende a rischio basso avranno la facoltà di utilizzare le
procedure standardizzate. (...)
Nella costruzione dei modelli che
oggi abbiamo presentato, abbiamo già immaginato che ci possa essere una
ulteriore semplificazione per quelle attività che hanno rischi solo
trasversali....(...).
Non andrei a
pensare ad un ulteriore modello. Il modello potrebbe essere un modulo della
procedura che lui utilizza e che, attraverso la famosa dichiarazione, dichiara
di avere di avere effettuato la valutazione dei rischi in base alle procedure
standardizzate...
Intervista a cura di Tiziano Menduto
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