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"Fuori dalla portata dei geometri le varianti al Piano Regolatore"

fonte www.edilportale.com / Normativa

15/11/2013 - I geometri non possono seguire progetti che implicano una variante sostanziale del PRG. Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza 1171/2013.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso dell’Ordine degli architetti della provincia di Treviso contro il Comune che aveva affidato ad un geometra la redazione della variante parziale al PRG per la sistemazione della zona artigianale.
 
La posizione degli architetti
Secondo il Consiglio dell’ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, l’affidamento ad un geometra della realizzazione degli elaborati tecnici relativi alla variante parziale al PRG per la sistemazione della zona artigianale contrasta con l’articolo 16 del Regio Decreto 274/1929 che regolamenta la professione di geometra.
 
In base alla normativa professionale, sottolineano gli architetti, i geometri sono competenti per la progettazione di manufatti di modesta valenza e per le attività che non implicano soluzioni di problemi tecnici di significativa rilevanza.
 
La decisione del TAR
Il Tribunale ha osservato che la competenza professionale dei geometri non comprende la progettazione urbanistica. D’altra parte, però, il Regio Decreto 2537/1925, che regola le professioni di ingegnere e architetto, non riserva questa competenza in via esclusiva ai professionisti laureati.
 
Il motivo, spiega il Tar, è che il problema della progettazione urbanistica si è posto solo con l'introduzione del piano regolatore generale, avvenuta con la Legge urbanistica 1150/1942.
 
Secondo il Tar, la redazione di uno strumento di programmazione generale è un'attività complessa che richiede approfondite conoscenze tecniche collegate al grado di preparazione di ingegneri e architetti. Allo stesso tempo, in caso di varianti semplificate è necessario distinguere a seconda del contenuto e della complessità dell’intervento professionale. Se la variante semplificata ha finalità solo localizzative, cioè se serve ad esempio a spostare un'opera pubblica all'interno di un quadro urbanistico già definito, la complessità delle valutazioni tecniche è minore e non c’è motivo di riservare l’incarico ad un professionista laureato.
 
Nel caso preso in esame dal Tribunale, l’incarico era stato definito dal Comune come una mera variante cartografica, mentre consisteva nella rimodulazione di una significativa area comunale sotto il profilo viario, degli insediamenti artigianali e delle fasce di rispetto, con l’individuazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale e una valutazione dell’impatto ambientale.
 
Si trattava quindi di un’attività professionale complessa, che aveva richiesto i pareri del Genio civile e dell’Azienda sanitaria e che avrebbe dovuto quindi essere affidata necessariamente ad un tecnico laureato.

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