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"La sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
19/11/2013 -
La Fondazione Andrea
Rossato, il cui principale scopo sociale è la sicurezza nello sport, in
virtù delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa l’applicabilità
degli obblighi di “sicurezza a tutela dei lavoratori” in ambito sportivo, ha
predisposto nel mese di maggio 2013, con il contributo di esperti tecnici e
giuridici nella materia della sicurezza sul lavoro, un documento denominato
“Indicazioni operative per la sicurezza sul lavoro nella associazioni sportive”
allo scopo di diffondere presso le Associazioni sportive la conoscenza dei
principali obblighi derivanti dalla Legge italiana per tutela della sicurezza
del lavoro. Il recente Decreto Legge n. 69 del 21/06/201 ha apportato alcune
modifiche al D. Lgs. 81/08, che interessano nello specifico proprio le
Associazioni Sportive: la Fondazione Andrea Rossato ha pertanto revisionato il
documento emesso in maggio 2013 recependo tali novità legislative.
Premessa
L’applicazione alle Associazioni
Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori,
contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione dato che la
normativa di settore, precipuamente l’art. 90 L. 289/2002, la L. 398/91 e le
numerose norme di dettaglio fiscale/tributario, non solo non escludono
espressamente l’applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma
confermano anzi che le prestazioni lavorative rese nell’ambito delle
Associazioni Sportive non godono di un particolare regime giuridico. Lo stesso
D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua
applicazione alle Associazioni Sportive.
Le Associazioni Sportive sono
pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”, come qualsiasi “azienda” che per lo
svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della
collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma professionale
o anche volontaria.
Tuttavia per determinare
correttamente e completamente gli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle Associazioni sportive è
necessario individuare in concreto quale tipologia di rapporto di lavoro
l’associazione intrattiene con i propri collaboratori, distinguendo tra
lavoratori subordinati e non subordinati.
Ciò premesso, va segnalato che
recenti modifiche al D.Lgs. 81/2008 hanno esteso l’obbligo di redigere il
Documento di Valutazione dei Rischi (cosiddetto DVR) a tutte le organizzazioni
con lavoratori subordinati, anche se in numero inferiore a 10: stante
l’applicabilità della disciplina alle Associazioni sportive, ne deriva che
anche per esse sussiste l’obbligo di redazione di un documento che contenga la
valutazione di tutti i rischi e l’individuazione di tutte le misure a tutela
della salute dei soggetti che prestano attività lavorativa, ma solo nel caso in
cui l’organizzazione intrattenga rapporti di lavoro qualificabili come
subordinati.
Tipologia di collaborazioni lavorative esistenti nelle
Associazioni/Società sportive
Le Associazioni e Società
sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale si
avvalgono dell’opera di molteplici collaboratori che possono essere
classificati nelle seguenti categorie:
- collaboratori didattici:
istruttori, animatori, etc.;
- collaboratori amministrativi:
addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.;
- collaboratori gestionali:
custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.;
- collaboratori professionali:
medici, fisioterapisti, consulenti, etc.;
- figure che operano
nell’attività agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti
accompagnatori, etc.
Tali collaboratori possono prestare la propria
attività a titolo gratuito e volontario oppure a titolo oneroso,
qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure sportivi
dilettanti retribuiti. In particolare, il decreto Legge n. 69/13 ha modificato
il D. Lgs. 81/08, precisando che ai “soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore […]
delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni […] si applicano le disposizioni di cui all’articolo
21 del presente decreto”, applicando cioè ai suddetti soggetti le medesime
disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:
a) utilizzare attrezzature di
lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
b) munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
c) munirsi di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Per quanto concerne invece i
lavoratori che svolgono la propria attività “professionale” presso
l’associazione sportiva dilettantistica e non rientrano nel caso precedente
(attività svolta spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese),
al fine di adempiere correttamente agli obblighi di legge, è opportuno
effettuare alcuni chiarimenti, al fine di classificare correttamente il
rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo.
Premesso che la forma
contrattuale non classifica nella sostanza il rapporto di lavoro, i criteri da
utilizzare e i requisiti da ricercare per la corretta qualificazione di un
rapporto di lavoro subordinato sono stati individuati dalla Corte di Cassazione
che ha più volte ribadito che per definire la natura subordinata di un rapporto
di lavoro è sufficiente riscontrare l’esercizio del potere direttivo e
disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti del prestatore oppure lo
svolgimento della prestazione del lavoratore integrata nell’organizzazione del
datore di lavoro e coordinata con quest’ultimo.
La Suprema Corte ha anche
individuato i criteri c.d. sussidiari, utili ad identificare un rapporto di
lavoro subordinato:
1. il nomen juris (dato
contrattuale formale)
2. l’oggetto della prestazione
lavorativa (obbligazione di mezzi o di risultato)
3. l’esecuzione personale della
prestazione lavorativa
4. la proprietà degli strumenti
di lavoro
5. l’assunzione del rischio
economico
6. la forma e la modalità della
retribuzione
7. il vincolo di orario di lavoro
8. la continuità temporale delle
prestazioni
9. l’obbligo di giustificare le
assenze
10. il diritto alle ferie
11. l’esclusività della
dipendenza da un solo datore di lavoro
12. la finalità della prestazione
I criteri sussidiari hanno natura
probatoria e devono essere valutati nel loro complesso; solo ove siano
sussistenti tutti o in buona parte, si potrà qualificare il rapporto di lavoro
come subordinato. Tali criteri tuttavia valgono solo in via indiziaria per
l’individuazione del carattere subordinato del rapporto di lavoro, dato che
essi possono essere compatibili anche con un rapporto lavoro di tipo autonomo.
Alla luce di quanto detto, al
fine di adempiere correttamente agli obblighi imposti dalla legislazione
vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed evitare le sanzioni
previste per il caso di violazione, è opportuno verificare concretamente
l’esistenza dei requisiti qualificanti e, ove occorra, di quelli sussidiari in
tutti i rapporti di lavoro in essere con l’Associazione, prescindendo sia dagli
aspetti formali, che da quelli tributari e contributivi, poiché questi
dipendono dal rapporto di lavoro ma non lo qualificano.
Gli obblighi di sicurezza per le Associazioni sportive ex D.Lgs. 81/08
Il D. Lgs. 81/08 pone a carico
del datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori
che operano con vincolo di subordinazione nell’Associazione, garantendo
innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi
per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino
attrezzature, impianti e infrastrutture “a norma”, siano forniti di eventuali
dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in
sicurezza.
Le nuove “figure” lavorative
diffusesi nel mondo sportivo di recente, non consentono di identificarsi in una
fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni
associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati
con i propri collaboratori.
In presenza di lavoratori
subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere all’obbligo di:
1. valutare tutti i rischi a cui
sono soggetti i lavoratori;
2. nominare un Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o svolgere direttamente i compiti
del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisendo le necessarie competenze
previste dalla legge.
La valutazione dei rischi è lo
strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi
adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno
annoverate anche le misure per la gestione
delle emergenze, compreso il primo soccorso.
Per semplicità, riportiamo di
seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.
Descrizione dei principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 |
Articolo di riferimento del D.Lgs. 81/08 |
Associazione sportiva con
almeno un lavoratore subordinato |
Associazione sportiva priva
di rapporti di lavoro subordinati |
Redazione di un documento contenente la
valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di sicurezza |
Art. 17
Art. 28 |
SI |
NO |
Nomina
del Responsabile del
Servizio diPrevenzione
e
Protezione
o
svolgimento diretto dei compiti
da
parte
del Datore
di Lavoro |
Art. 17 |
SI |
NO |
Nomina del Medico Competente nei casi in
cui si
renda necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori |
Art. 18 |
SI |
NO |
Nomina e formazione dei lavoratori addetti alla
gestione
delle emergenze,
dell’antincendio e del primo soccorso |
Art. 43 |
SI |
NO |
Predisposizione delle procedure da attuare
in caso di emergenza |
Art. 43 |
SI |
NO (*) |
Informazione, formazione e
addestramento
sulla sicurezza dei lavoratori |
Art. 36
Art. 37 |
SI |
NO |
Formazione del Rappresentante
dei
Lavoratori, se eletto dai lavoratori |
Art. 37 |
SI |
NO |
Gestione sicurezza nei lavori in appalto non
di tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità |
Art. 26 |
SI |
NO |
Adempimenti a carico del
Committente dilavori di natura edile |
Titolo IV |
SI |
SI |
(*): la
gestione dell’emergenza dovrà comunque
essere garantita nei confronti
degli utenti e delpubblico eventualmente presente |
Tra i precedenti, si vogliono
sottolineare gli obblighi in capo al Datore di Lavoro di informazione,
formazione e addestramento dei lavoratori, tesi sia a rendere consapevoli
questi ultimi dei rischi, sia delle modalità di lavoro previste per garantire
la sicurezza. Più in generale, la normativa in materia di sicurezza pone particolare
attenzione alla formazione di tutte le figure dell’organizzazione, precisando
specifici percorsi formativi, durata e modalità di erogazione delle attività
formative. Recenti Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome,
sanciti il 21/12/2011, hanno dettagliatamente normato la formazione in materia
di sicurezza delle seguenti figure:
- datore di lavoro che intenda
svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
- dirigenti e preposti presenti
nell’organizzazione
- lavoratori
mentre altre norme di legge hanno
stabilito i requisiti formativi di:
- responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (Rspp)
- lavoratori addetti
all’antincendio e al primo soccorso.
Invece verso gli appaltatori e i
lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore e presso i luoghi
di lavoro gestiti dall’associazione sportiva dilettantistica, il D. Lgs.
81/08 prevede che quest’ultima:
a) verifichi l’idoneità tecnico
professionale dell’appaltatore / lavoratore autonomo;
b) comunichi i rischi
interferenti o propri dei luoghi di lavoro;
c) qualora necessario per
l’espletamento dell’attività, fornisca attrezzature a norma;
d) coordini le attività svolte
dagli appaltatori / lavoratori autonomi;
e) qualora le attività sia
riconducibili ad opere di natura edile, ottemperi a complessi e articolati
adempimenti previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Si vuole evidenziare che, a
prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati, l’Associazione
sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a
qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti
la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività
sportive, sia durante situazioni di emergenza.
Ultimo significativo dato è
l’individuazione del soggetto che acquisisca la posizione di Datore di lavoro
nell’ambito dell’Associazione. Egli si identifica, generalmente, con il legale
rappresentante dell’Associazione - Società sportiva dilettantistica, ma ciò
dipenderà dalla tipologia di struttura che ogni Associazione si è data per
Statuto. La sua individuazione precisa è molto importante poiché egli assume
non solo gli obblighi suindicati onde “mettere in sicurezza” l’Associazione, ma
- in prima persona – viene investito della responsabilità giuridica derivante
da eventuali incidenti che possano determinarsi in caso di mancata attuazione
delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione del Rischio,
volte a tutelare la salute dei lavoratori e dei soggetti terzi che possano
accedere nei luoghi dell’Associazione.
Ing. Federico Maritan
Dott. Dante Scibilia
Avv. Anna Zampieron
Ing. Mauro Rossato
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