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" Formatore per la sicurezza: quali requisiti per tenere i corsi?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
21/11/2013 - Con decorrenza
18/3/2014 e cioè dodici mesi
dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Interministeriale 6/3/2013, entrano in vigore i nuovi requisiti del docente
formatore e vanno in soffitta quelli del regime transitorio dei 3 anni di
“esperienza documentata professionale o didattica in materia di salute e sicurezza
sul lavoro almeno triennale”.
A quali corsi si applica la
nuova qualifica del formatore per la sicurezza?
Per rispondere correttamente è necessario ripercorrere l’iter normativo
partendo dal testo unico Sicurezza e nello specifico dall’articolo 6 comma 8
che definisce i compiti della Commissione Consultiva Permanente che al punto
m-bis recita “elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei
settori di riferimento”.
Se ci si ferma a questo solo punto, sembra che la qualificazione del
formatore abbia valenza generale rispetto al tema della sicurezza e salute.
Gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 che
danno attuazione agli articoli 34 e 37 del d.lgs 81/08 contengono i requisiti
dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi.
Viene citato un futuro regime definitivo “in attesa della elaborazione
della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e uno
transitorio “dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un
triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro”.
Esistono altre norme in corso di validità che per altri tipi di corsi
esprimono altri tipi di requisiti per i docenti formatori in ambito salute e
sicurezza:
-Accordo Stato Regioni del
26/1/2006 relativo ai
requisiti dei corsi per la formazione degli RSPP e ASPP, che è attualmente in fase di revisione.
Al punto 4.2.2 comma b è riportato “dimostrare di possedere una esperienza
almeno biennale, maturata in ambito
prevenzione e sicurezza sul lavoro”.
-Accordo Stato Regioni del
22/2/2012 relativo all’'individuazione delle attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: “2.1. Le docenze verranno effettuate, con
riferimento ai diversi argomenti, da personale con
esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata,
almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che
trattasi. (...)”.
Per quanto riguarda i
coordinatori
in fase di progettazione ed esecuzione di cui al titolo IV del D.lgs 81/08,
i corsi di formazione sono normati dall’allegato XIV che
non definiscono alcun requisito in merito ai docenti.
A questo proposito anche il decreto interministeriale del 6/3/2013
afferma che “i criteri previsti nel presente documento non riguardano la
qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi
specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
(art 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i), per Rspp/Aspp (articolo 32 dello stesso
decreto) e/o ad altre specifiche figure. Il prerequisito e i criteri previsto
dal presente documento non riguardano le attività di addestramento”.
Per quanto attiene ai corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 (anche questa
normativa è in via di aggiornamento) nell’allegato IX
non viene richiesto
alcun requisito per quanto attiene al docente formatore.
Per quanto attiene ai corsi di primo soccorso di cui al Dm
388/03 i requisiti sono esplicitati nell’articolo 3 comma 2: “La formazione dei lavoratori designati è svolta
da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di
personale infermieristico o di altro personale specializzato”.
Per quanto attiene ai soggetti che operano all’interno di
ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, tra i requisiti di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi vi è:
“d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione
di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto
di verifica di apprendimento e aggiornamento.
contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali” (DPR n. 177 del 14/09/2011).
contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali” (DPR n. 177 del 14/09/2011).
Ad oggi sono passati non 90 gg ma un paio di
anni e su un argomento cosi importante
non sono stati emanati requisiti
per la regolamentazione dei corsi di formazione.
In sostanza la situazione attuale e futura
dei requisiti dei formatori in ambito sicurezza e salute può essere espressa
dalla seguente tabella.
Tipo di corso
|
Riferimento normativo
|
Requisiti minimi Formatore-Docente
|
|
LAVORATORI
|
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
D.I. 06 marzo 2013 |
Fino al 17 marzo 2014
|
Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento
o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
|
Dal 18 marzo 2014
|
Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06
marzo 2013
|
||
PREPOSTI
|
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
D.I. 06 marzo 2013
|
Fino al 17 marzo 2014
|
Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento
o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
|
Dal 18 marzo 2014
|
Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06
marzo 2013
|
||
DIRIGENTI
|
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
D.I. 06 marzo 2013
|
Fino al 17 marzo 2014
|
Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento
o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
|
Dal 18 marzo 2014
|
Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06
marzo 2013
|
||
DATORI DI LAVORO\RSPP
|
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011
D.I. 06 marzo 2013
|
Fino al 17 marzo 2014
|
Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento
o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
|
Dal 18 marzo 2014
|
Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06
marzo 2013
|
||
RSPP-ASPP e Aggiornamenti
|
Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006
|
Esperienza > 2 anni in materia di prevenzione
e sicurezza sul lavoro
|
|
RLS
|
Nessuno
|
||
CSE-CSP
|
D. Lgs. 9 aprile 2008, Allegato XIV
|
Nessuno
|
|
ANTINCENDIO
|
D.M. 10 marzo 1998
Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653
|
Nessuno
|
|
PRIMO SOCCORSO
|
D.I. 15 luglio 2003, n. 388
|
Personale medico (Laurea in Medicina e
Chirurgia)
|
|
CEI 11-27
|
Norma CEI 11-27
|
Conoscenza delle norme di sicurezza nella
progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel
settore elettrico, esperienza come docente / formatore.
|
|
SPAZI CONFINATI
|
D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, art. 66
D.P.R. 14 settembre 2011
|
Nessuno
|
|
USO DPI 3^ CATEGORIA
|
D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, art. 77
|
Nessuno
|
|
CANTIERI STRADALI
|
D.I. 4 marzo 2013
|
Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel
settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute
nei cantieri stradali
|
|
PONTEGGI
|
D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, art.
137
comma 6 e 7, Allegato XXI
|
Esperienza > 2 anni sia nel settore della
formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro
|
|
ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO
|
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
|
Esperienza > 3 anni sia nel settore della
formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro
|
Considerazioni finali:
Nonostante commissioni affollate e costose
per i contribuenti il risultato è sotto gli occhi di tutti: normativa lacunosa
e criteri assenti o perlomeno non omogenei.
Ci sono anche situazione paradossali come docenti formatori in ambito
sicurezza e salute che ad oggi hanno già i requisiti conformi alla normativa
futura, ma non possono fare formazione perché non in possesso dei requisiti
attuali.
Visto che la formazione è ritenuta una misura
fondamentale per ottenere gli obiettivi di sicurezza e salute, è auspicabile un
intervento del legislatore volto a definire in modo semplice e univoco i
requisiti che devono avere i formatori.
Ing. Riccardo Borghetto
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