News
"Interpello: le visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro"
fonte www.puntoicuro.it / Salute
22/11/2013 - La
Commissione
per gli interpelli -
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro – è intervenuta altre volte, ad esempio con l’ Interpello n. 1/2013, per fare chiarezza sul tema della
visita medica preventiva.
RTM
La visita medica preventiva è compresa nella
sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e normata
dal D.Lgs. 81/2008 (art. 41), cioè l’insieme degli atti medici finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al luogo
di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa.
Sorveglianza sanitaria che comprende diverse tipologie di visite e
tra queste la visita medica preventiva per stabilire se le condizioni di salute
del lavoratore gli permettono di essere esposto ai rischi correlati alla sua
mansione e al luogo di lavoro. E ricordiamo che con il D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto
“ decreto correttivo”, nel D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la
possibilità di visite preventive in fase preassuntiva, prima cioè che si siano
concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
Quando un lavoratore, dopo un
breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per
mansioni uguali, necessita una nuova visita preventiva?
Per rispondere a questa domanda interviene
l’
Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre
2013 con cui la
Commissione per gli interpelli risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro, su
proposta del Consiglio provinciale di Palermo.
Presentiamo nel dettaglio il
quesito.
Il Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza
di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta
interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
In particolare si chiede di
sapere “
se la previsione di visita medica
preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi
dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare
l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello
stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per
mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale
sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal
medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita
preventiva."
A questo proposito la Commissione
fa presente che la sorveglianza sanitaria, disciplinata
dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è “effettuata dal medico competente nei
casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'art. 41, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una
visita
medica preventiva con l'obiettivo di “
constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine
di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica”.
E il successivo comma prevede una
"
visita medica periodica
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica" la cui periodicità, "
qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno".
Ciò premesso la Commissione
fornisce le
seguenti indicazioni
conclusive.
La Commissione “ritiene che, nel
caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni
che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della
visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno,
il datore di lavoro non è tenuto ad
effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria
del lavoratore risulta conosciuta dal medico
competente”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1234 volte.
Pubblicità