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"Quesito: docenza e aggiornamento dei professionisti antincendio "
fonte www.insic.it / Formazione ed informazione
04/12/2013 -
Successivamente ho partecipato, sempre in qualità di docente ad altri corsi di informazione e formazione specifica nella prevenzione incendi sino al luglio 1990, data in cui ho cessato il servizio nel Corpo Nazionale.
Da quella data, dopo 28 anni di servizio, svolgo a tutt'oggi, la libera professione esclusivamente nel settore della progettazione di prevenzione incendi, tenendo tra le altre cose, annualmente un corso sulla materia per i periti industriali della provincia di Trieste che intendano conseguire l'abilitazione di Stato ad esercitare la libera professione.
Ora, all'età di 70 anni, ai sensi del Decreto 5 agosto 2011 dovrei partecipare, per mantenere l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai corsi d'aggiornamento di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore dalla data d'entrata in vigore del citato decreto (art. 7) e ciò entro il compimento del 75 anno d'età. Tra le altre cose, con quali "docenti" in quanto a qualificazione? Quelli che ho contribuito a formare?
In conclusione, la qualifica di docente è riconosciuta ad un ex funzionario VV.F. ed, in quanto tale, il docente è esentato dal sottostare alla citata disposizione ministeriale?
Secondo l'Esperto
Il D.M. 5 agosto 2011 colma una vecchia lacuna in merito all'aggiornamento dei professionisti in materia di normativa antincendio. Si comprende l'apparente disagio che vive un funzionario dei Vigili del fuoco che, per decenni, ha insegnato ed applicato la normativa antincendio, ma il problema dell'aggiornamento riguarda tutti indistintamente.
Del resto, la tumultuosa e continua emanazione di disposizioni normative, spesso dovute a recepimenti di direttive europee, non possono esonerare nessuno dal dovere di "aggiornarsi", quanto meno per conoscere il continuo variare degli adempimenti amministrativi e delle norme tecniche emanate.
Non poteva certo continuare una permanenza nell'elenco dei professionisti iscritti nell'Albo del Ministero dell'Interno con il solo requisito dell'anzianità o dell'appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, senza una verifica periodica dell'aggiornamento in materia antincendio.
Il Quesito
Successivamente ho partecipato, sempre in qualità di docente ad altri corsi di informazione e formazione specifica nella prevenzione incendi sino al luglio 1990, data in cui ho cessato il servizio nel Corpo Nazionale.
Da quella data, dopo 28 anni di servizio, svolgo a tutt'oggi, la libera professione esclusivamente nel settore della progettazione di prevenzione incendi, tenendo tra le altre cose, annualmente un corso sulla materia per i periti industriali della provincia di Trieste che intendano conseguire l'abilitazione di Stato ad esercitare la libera professione.
Ora, all'età di 70 anni, ai sensi del Decreto 5 agosto 2011 dovrei partecipare, per mantenere l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai corsi d'aggiornamento di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore dalla data d'entrata in vigore del citato decreto (art. 7) e ciò entro il compimento del 75 anno d'età. Tra le altre cose, con quali "docenti" in quanto a qualificazione? Quelli che ho contribuito a formare?
In conclusione, la qualifica di docente è riconosciuta ad un ex funzionario VV.F. ed, in quanto tale, il docente è esentato dal sottostare alla citata disposizione ministeriale?
Secondo l'Esperto
Il D.M. 5 agosto 2011 colma una vecchia lacuna in merito all'aggiornamento dei professionisti in materia di normativa antincendio. Si comprende l'apparente disagio che vive un funzionario dei Vigili del fuoco che, per decenni, ha insegnato ed applicato la normativa antincendio, ma il problema dell'aggiornamento riguarda tutti indistintamente.
Del resto, la tumultuosa e continua emanazione di disposizioni normative, spesso dovute a recepimenti di direttive europee, non possono esonerare nessuno dal dovere di "aggiornarsi", quanto meno per conoscere il continuo variare degli adempimenti amministrativi e delle norme tecniche emanate.
Non poteva certo continuare una permanenza nell'elenco dei professionisti iscritti nell'Albo del Ministero dell'Interno con il solo requisito dell'anzianità o dell'appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, senza una verifica periodica dell'aggiornamento in materia antincendio.
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