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"La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente"

fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale

05/12/2013 -
Pubblichiamo alcuni estratti dal nuovo libro di Rolando Dubini, dal titolo “ Guida alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente - I contenuti della formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il modulo giuridico per il dirigente ”, pubblicato nel mese di maggio di quest’anno da Punto Sicuro/Media Italia Media. Ci soffermiamo oggi sulla posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente.
 
I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi formali antinfortunistici, e dal possedere poteri di spesa) e nell'ambito dell'organizzazione e del mansionario aziendale, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano, sicuro e igienico, organizzare la produzione con un ulteriore distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo.
 
Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione dirigenziale con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, il dirigente (anche di fatto, o anche un preposto che abbia compiti organizzativi e possa disporre l'adozione di procedure di lavoro sicuro) sarà comunque obbligato a rispettare la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dalla legislazione prevenzionistica.

La Cassazione [Cass. Pen., sez. IV- n. 11351 del 31 marzo 2006] è esplicita: « la stessa formulazione della norma (...)  consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega [o da altri tipi di esplicito incarico antinfortunistico]» e « può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza».
 
Inoltre, commenta Raffaele Guariniello, "è il caso di aggiungere che ...  «il datore di lavoro (...)  e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto»": "chiara è la finalità di questa norma: precisare una volta per tutte che gli obblighi (...) fanno generalmente capo ai datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti" (sulle figure dei dirigenti e dei preposti si vedano  Cass, 21.04.2006, Bruni, in ISL, 2006,6,378, Cass. 30.12.2005, Oberrauch e altro, W., 2006.5,304; Cass. 7.12.2005, P.C. in e, Pedemonte, M. 2006, 4,251).
 
La Cassazione ha altresì sottolineato che “ sussiste la responsabilità del dirigente regolarmente delegato dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nella specie il direttore tecnico) con riferimento alle violazioni puramente formali o documentali, per evitare le quali non sono necessari né la collaborazione del datore di lavoro né alcun impegno di spesa ; in ipotesi siffatte la delega è efficace anche se non comporti l’autonomia finanziaria del delegato (il principio è stato espresso con riguardo ad una fattispecie in cui al direttore tecnico veniva imputata l’omessa esibizione, in sede di ispezione, del libretto concernente un recipiente a pressione e l’omessa verifica periodica annuale -in effetti gratuita- di altri quattro recipienti)” [Cass. sez. III pen. 5.7.99 (ud. 30.3.99) n. 8489, ric. Volterrani ed altri].
 
Per inciso, si noti anche che " anche in relazione allo svolgimento di attività di organizzazioni complesse ed ampie, il dirigente non può spogliarsi dei connessi doveri di carattere eminentemente pubblico, e quindi inderogabili, se non a seguito del conferimento di una delega espressa, con l’indicazione dei doveri relativi allo svolgimento dell’attività di controllo e con il conferimento dei poteri e dei mezzi necessari ad adempierli (omissis) chè, anzi, anche in siffatta ipotesi di valida delega, non vengono meno tutti i doveri del dirigente , ma mutano di contenuto, permanendo a suo carico l’obbligo di una attività di coordinamento organizzativo, di direzione e di controllo dell’attività del delegato" (Corte di Cassazione Penale - sezione III,   n. 6032  del 22.05.1988: Pedicini ).
 
In tale senso, « l’ordinamento individua un livello di responsabilità intermedio incarnato dalla figura del dirigente , che dirige, appunto, ad un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa» (Cassazione Penale, sez. IV, 8.11.2007, n. 47173)
 
I dirigenti hanno il compito essenziale e ineludibile di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi)  le misure di prevenzione e protezione che il Documento di Valutazione dei Rischi avrà identificato come necessarie per contenere o eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e igiene del lavoro.
 
I dirigenti " sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antinfortunistica delle lavorazioni" (Cass. Pen., sez. IV, 1.07.93); occorre comunque sottolineare che (Cass. Pen. sez. IV 8.06.1987, Dechici) " la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, sempre necessaria nell’ambito di aziende ad organizzazione complessa, non esonera di per se stessa il dirigente dall’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificamente delegato l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti, investendoli di ogni suo potere al riguardo; la delega, in tale ipotesi,  dovrà comunque essere provata, non potendo essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni dell’impresa ed alla ripartizione interna dei compiti".
 
Inoltre, com'è loro obbligo, i dirigenti contribuiscono alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.
 
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano

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