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"La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
05/12/2013 -
Pubblichiamo alcuni
estratti dal nuovo libro di Rolando Dubini, dal titolo “
Guida alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente - I
contenuti della formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il
modulo giuridico per il dirigente
”, pubblicato nel mese
di maggio di quest’anno da Punto Sicuro/Media Italia Media. Ci soffermiamo oggi
sulla
posizione antinfortunistica e le
responsabilità del dirigente.
I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque
anche a prescindere da incarichi formali antinfortunistici, e dal possedere
poteri di spesa) e nell'ambito dell'organizzazione e del mansionario aziendale,
avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico,
vigilare sulla regolarità antinfortunistica
e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le lavorazioni possano
svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano, sicuro e igienico,
organizzare la produzione con un ulteriore
distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la
violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado
di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte
di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo.
Anche prescindendo da una formale investitura da parte
del datore di lavoro nella posizione dirigenziale con attribuzione dei
compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, il dirigente (anche di
fatto, o anche un preposto che abbia compiti organizzativi e possa disporre
l'adozione di procedure di lavoro sicuro) sarà comunque obbligato a rispettare
la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i
soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dalla legislazione
prevenzionistica.
La Cassazione [Cass. Pen., sez. IV- n. 11351 del 31
marzo 2006] è esplicita: «
la stessa
formulazione della norma (...) consente
di ritenere che il legislatore abbia voluto
rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme
antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega
[o da altri tipi di esplicito incarico
antinfortunistico]» e «
può far
ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una
investitura originaria e non derivata dei
doveri di sicurezza».
Inoltre, commenta Raffaele Guariniello, "è il caso di
aggiungere che ... «il datore di lavoro
(...) e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni
del presente decreto»": "chiara è la finalità di questa norma:
precisare una volta per tutte che gli obblighi (...) fanno generalmente capo ai
datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai
dirigenti e ai preposti" (sulle figure dei dirigenti e dei preposti si vedano Cass, 21.04.2006, Bruni, in ISL, 2006,6,378,
Cass. 30.12.2005, Oberrauch e altro, W., 2006.5,304; Cass. 7.12.2005, P.C. in
e, Pedemonte, M. 2006, 4,251).
La Cassazione ha altresì sottolineato che “
sussiste
la responsabilità del dirigente regolarmente delegato dal datore di lavoro
all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nella specie
il direttore tecnico) con riferimento alle violazioni puramente formali o
documentali, per evitare le quali non sono necessari né la collaborazione del
datore di lavoro né alcun impegno di spesa
; in ipotesi siffatte la delega è efficace anche se non comporti
l’autonomia finanziaria del delegato (il principio è stato espresso con
riguardo ad una fattispecie in cui al direttore tecnico veniva imputata
l’omessa esibizione, in sede di ispezione, del libretto concernente un recipiente
a pressione e l’omessa verifica periodica annuale -in effetti gratuita- di
altri quattro recipienti)” [Cass. sez. III pen. 5.7.99 (ud. 30.3.99) n.
8489, ric. Volterrani ed altri].
Per inciso, si noti anche che "
anche in relazione allo svolgimento di
attività di organizzazioni complesse ed ampie,
il dirigente non può spogliarsi dei connessi doveri di carattere eminentemente
pubblico, e quindi inderogabili, se non a seguito del conferimento di una
delega espressa, con l’indicazione dei doveri relativi allo svolgimento
dell’attività di controllo e con il conferimento dei poteri e dei mezzi
necessari ad adempierli (omissis) chè, anzi, anche in siffatta ipotesi di
valida delega, non vengono meno tutti i
doveri del dirigente
, ma mutano
di contenuto, permanendo a suo carico l’obbligo di una attività di
coordinamento organizzativo, di direzione e di controllo dell’attività del
delegato"
(Corte di Cassazione Penale - sezione III,
n. 6032 del 22.05.1988: Pedicini
).
In tale senso, «
l’ordinamento
individua un livello di responsabilità intermedio incarnato dalla
figura del dirigente
, che
dirige, appunto, ad un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o
una sua articolazione. Tale soggetto
non
porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali ma ha
poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche
all’effettivo potere di spesa» (Cassazione Penale, sez. IV, 8.11.2007, n. 47173)
I dirigenti hanno il compito essenziale e ineludibile
di
adottare e attivare (dandovi la
dovuta attuazione a seconda dei casi) le
misure di prevenzione e protezione che il Documento di Valutazione dei Rischi
avrà identificato come necessarie per contenere o eliminare i rischi
esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e tutte le altre misure,
disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e
igiene del lavoro.
I dirigenti "
sono
coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o
di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi,
e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di
predisporre anche tutte le misure di
sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare,
secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità
dell'antinfortunistica delle lavorazioni" (Cass. Pen., sez. IV,
1.07.93); occorre comunque sottolineare che (Cass. Pen. sez. IV 8.06.1987,
Dechici) "
la ripartizione interna ed
istituzionale delle specifiche competenze, sempre necessaria nell’ambito di
aziende ad organizzazione complessa, non esonera di per se stessa il dirigente
dall’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno
che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificamente delegato
l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti, investendoli di
ogni suo potere al riguardo; la delega, in tale ipotesi, dovrà comunque essere provata, non potendo
essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni dell’impresa ed alla
ripartizione interna dei compiti".
Inoltre, com'è loro obbligo, i dirigenti contribuiscono
alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le
situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o
indirettamente nei luoghi di lavoro.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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