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"Attrezzature di sollevamento: compiti del datore di lavoro e criticità"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

05/12/2013 - Il Decreto legislativo 81/2008 all'articolo 71, comma 8, stabilisce che il datore di lavoro provveda ad assicurare i controlli necessari al mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e dell' efficienza delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche.
 
In considerazione delle responsabilità e delle difficoltà di tali controlli, anche in riferimento alle macchine per le quali non risulta disponibile il manuale d'uso, e alla futura predisposizione di una specifica guida Inail delle norme tecniche pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli apparecchi di sollevamento, si è tenuto il 17 ottobre 2013 ad Ambiente Lavoro di Bologna il convegno “ Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali”.
 
L’evento, organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, non solo ha presentato la struttura della guida, ma ha affrontato il panorama normativo vigente, le tipologie di controllo, le figure a diverso titolo coinvolte nei controlli e i problemi, con particolare riguardo al settore edile e a taluni elementi delle attrezzature di sollevamento che gli stessi costruttori individuano come particolarmente critici.

In relazione alle criticità e ai compiti del datore di lavoro ci soffermiamo sull’intervento “ Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai datori di lavoro”, a cura dell’Ing. Francesca Ferrocci (Area Sicurezza delle costruzioni – ANCE).
 
Dopo aver fornito dati sugli infortuni nel settore costruzioni, con riferimento all’uso di macchine, vengono preliminarmente indicati gli obblighi del datore di lavoro.
 
La relazione ricorda, ad esempio, che l’ obbligo di manutenzione spetta al datore di lavoro ai sensi ed agli effetti del D .Lgs. 81/2008 (TU).
 
In particolare, secondo l’art.15, c.1, lettera z), “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti è una misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. E per quanto attiene alle attrezzature di lavoro, “il titolo III del TU detta le disposizioni normative riguardanti i requisiti di sicurezza che tali attrezzature debbono possedere per poter essere utilizzate”.
Se “le attrezzature devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto, sono comunque salvaguardate le attrezzature realizzate in epoca precedente all’adozione delle direttive comunitarie purché siano rispettati i requisiti di sicurezza di cui all’allegato V (del TU)”.
L’art.71 dispone poi, quale obbligo del datore di lavoro, “quello di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.
 
La relazione - che vi invitiamo a visionare integralmente - sottolinea non solo cosa prendere in considerazione all’atto della scelta delle attrezzature, ma anche che il datore di lavoro deve adottare “adeguate misure tecniche e organizzative (tra cui quelle dell’allegato VI) al fine di garantire che ciascuna attrezzatura di lavoro sia installata ed utilizzata in conformità alle condizioni previste e, in ogni caso, di perseguire il fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo da parte degli addetti”.
È necessario assicurarsi che le attrezzature di lavoro:
- “siano installate e utilizzate in modo conforme alle istruzioni per l’uso;
- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
- siano assoggettate a tutti gli aggiornamenti dei requisiti minimi di sicurezza di natura normativa e tecnica;
- siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto”.
E laddove le attrezzature “richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- l’uso delle attrezzature sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- in caso di riparazione, trasformazione, manutenzione, i lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”.
Inoltre il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, “provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose” siano sottoposte a: controlli periodici (“secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi”); controlli straordinari (“al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”).
Questi interventi sono volti ad assicurare “il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”.
 
Dopo aver presentato anche l’articolo 95 (misure generali di tutela del Titolo IV del TU) e l’articolo 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), vengono presentate le peculiarità e criticità del settore edile:
- “caratteristiche del suolo;
- presenza di linee elettriche;
- evoluzione del cantiere e modifiche stabilità locale del piano di appoggio;
- frequenza operazione di montaggio e smontaggio”.
 
Viene fatto in particolare l’esempio relativo alle peculiarità e criticità correlate alla gru a torre: “cedimento del piano di appoggio, non corretta installazione, collasso della gru per cedimento strutturale”, inoltre “ errori di manovra, presenza di ostacoli fissi o mobili, vento di elevata intensità”, fattori che possono comportare il ribaltamento del mezzo.
 
Per prevenire tale rischio:
- “indagine preliminare per la scelta del luogo di installazione (natura del terreno, ecc.);
- rispetto indicazioni del fabbricante e relativo registro di controllo;
- verifiche;
- evitare o limitare il rischio di interferenza;
- evitare utilizzo in condizioni di vento forte, braccio della gru libero di ruotare.
 
Un altro rischio con la gru a torre è relativo alla caduta dall’alto. Un rischio soprattutto “per addetti al montaggio/smontaggio e/o manutenzione”.
È bene utilizzare, quando possibile, “passerelle di servizio dotate di parapetti e/o piattaforma del carrello”: “in assenza di tali apprestamenti, utilizzo di DPI anticaduta (formazione, informazione ed addestramento)”.
Un terzo rischio è relativo agli agenti chimici (olii, grasso carburante), soprattutto per addetti al montaggio/smontaggio e/o manutenzione.
 
L’intervento si sofferma anche sui rischi e la prevenzione nell’utilizzo di gru su autocarro (ribaltamento, agenti chimici, rischio rumore, rischio vibrazioni, ...) e affronta il tema dei piani di manutenzione collocati nell’ambito dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza.
 
Senza dimenticare, in conclusione, l’importanza di informazione e formazione.
 
Il datore di lavoro deve infatti “provvedere all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari”. E nel caso in cui i lavoratori siano incaricati di eseguire riparazioni, trasformazioni o manutenzioni, “il datore di lavoro deve provvedere affinché siano qualificati in modo specifico”.
 
 
 
Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai datori di lavoro”, a cura dell’Ing. Francesca Ferrocci (Area Sicurezza delle costruzioni – ANCE), intervento al convegno “Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali” (formato PDF, 2.35 MB).
 
 
Tiziano Menduto

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