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"Attrezzature di sollevamento: compiti del datore di lavoro e criticità"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/12/2013 - Il Decreto
legislativo 81/2008 all'articolo 71, comma 8, stabilisce che il datore di
lavoro provveda ad assicurare i
controlli
necessari al mantenimento nel tempo del
buono
stato di conservazione e dell'
efficienza
delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni fornite dai
fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche.
In considerazione delle
responsabilità e delle difficoltà di tali controlli, anche in riferimento alle macchine
per le quali non risulta disponibile il manuale d'uso, e alla futura
predisposizione di una specifica guida Inail delle norme tecniche pertinenti
e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli
apparecchi di sollevamento, si è tenuto il 17 ottobre 2013 ad Ambiente
Lavoro di Bologna il convegno “
Macchine
e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di
sollevamento materiali”.
L’evento, organizzato da INAIL-Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza, non solo ha presentato la struttura della guida,
ma ha affrontato il panorama normativo vigente, le tipologie di controllo, le figure
a diverso titolo coinvolte nei controlli e i problemi, con particolare riguardo
al settore edile e a taluni elementi delle attrezzature
di sollevamento che gli stessi costruttori individuano come particolarmente
critici.
In relazione alle criticità e ai
compiti del datore di lavoro ci soffermiamo sull’intervento “
Le criticità delle attrezzature di
sollevamento rilevate dai datori di lavoro”, a cura dell’Ing. Francesca
Ferrocci (Area Sicurezza delle costruzioni – ANCE).
Dopo aver fornito dati sugli
infortuni nel settore costruzioni, con riferimento all’uso di macchine, vengono
preliminarmente indicati gli
obblighi
del datore di lavoro.
La relazione ricorda, ad esempio,
che l’
obbligo di manutenzione spetta
al datore di lavoro ai sensi ed agli effetti del D .Lgs. 81/2008 (TU).
In particolare, secondo l’art.15,
c.1, lettera z), “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle
indicazioni dei fabbricanti è una misura generale di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. E per quanto attiene alle attrezzature
di lavoro, “il titolo III del TU detta le disposizioni normative
riguardanti i requisiti di sicurezza che tali attrezzature debbono possedere
per poter essere utilizzate”.
Se “le attrezzature devono essere
conformi alle direttive comunitarie di prodotto, sono comunque salvaguardate le
attrezzature realizzate in epoca precedente all’adozione delle direttive
comunitarie purché siano rispettati i requisiti di sicurezza di cui
all’allegato V (del TU)”.
L’art.71 dispone poi, quale
obbligo del datore di lavoro, “quello di mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della
salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle Direttive comunitarie”.
La relazione - che vi invitiamo a
visionare integralmente - sottolinea non solo cosa prendere in considerazione
all’atto della scelta delle attrezzature, ma anche che il datore di lavoro deve
adottare “adeguate
misure tecniche e
organizzative (tra cui quelle dell’allegato VI) al fine di garantire che
ciascuna attrezzatura di lavoro sia installata ed utilizzata in conformità alle
condizioni previste e, in ogni caso, di perseguire il fine di ridurre al minimo
i rischi connessi all’utilizzo da parte degli addetti”.
È necessario assicurarsi che le
attrezzature di lavoro:
- “siano installate e utilizzate
in modo conforme alle istruzioni per l’uso;
- siano oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza e siano corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
- siano assoggettate a tutti gli
aggiornamenti dei requisiti minimi di sicurezza di natura normativa e tecnica;
- siano curati la tenuta e
l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è
previsto”.
E laddove le attrezzature
“richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
- l’uso delle attrezzature sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
informazione, formazione
ed addestramento adeguati;
- in caso di riparazione,
trasformazione, manutenzione, i lavoratori interessati devono essere
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”.
Inoltre il datore di lavoro,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste,
dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,
“provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro la
cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
- le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose” siano sottoposte a:
controlli
periodici (“secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi”);
controlli straordinari (“al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali
che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni
naturali o periodi prolungati di inattività”).
Questi interventi sono volti ad
assicurare “il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, conservati e tenuti a disposizione
degli organi di vigilanza”.
Dopo aver presentato anche
l’articolo 95 (misure generali di tutela del Titolo IV del TU) e l’articolo 96
(obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), vengono
presentate le
peculiarità e criticità
del settore edile:
- “caratteristiche del suolo;
- presenza di linee elettriche;
- evoluzione del cantiere e
modifiche stabilità locale del piano di appoggio;
- frequenza operazione di
montaggio e smontaggio”.
Viene fatto in particolare
l’esempio relativo alle peculiarità e criticità correlate alla
gru a torre: “cedimento del piano di
appoggio, non corretta installazione, collasso della gru per cedimento
strutturale”, inoltre “ errori di
manovra, presenza di ostacoli fissi o mobili, vento di elevata intensità”,
fattori che possono comportare il ribaltamento del mezzo.
Per prevenire tale rischio:
- “indagine preliminare per la
scelta del luogo di installazione (natura del terreno, ecc.);
- rispetto indicazioni del
fabbricante e relativo registro di controllo;
- verifiche;
- evitare o limitare il rischio
di interferenza;
- evitare utilizzo in condizioni
di vento forte, braccio della gru libero di ruotare.
Un altro rischio con la gru
a torre è relativo alla
caduta
dall’alto. Un rischio soprattutto “per addetti al montaggio/smontaggio e/o
manutenzione”.
È bene utilizzare, quando
possibile, “passerelle di servizio dotate di parapetti e/o piattaforma del
carrello”: “in assenza di tali apprestamenti, utilizzo di DPI anticaduta
(formazione, informazione ed addestramento)”.
Un terzo rischio è relativo agli
agenti chimici (olii, grasso
carburante), soprattutto per addetti al montaggio/smontaggio e/o manutenzione.
L’intervento si sofferma anche
sui rischi e la prevenzione nell’utilizzo di
gru su autocarro (ribaltamento, agenti chimici, rischio rumore,
rischio vibrazioni, ...) e affronta il tema dei piani di manutenzione collocati
nell’ambito dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza.
Senza dimenticare, in
conclusione, l’importanza di
informazione
e formazione.
Il datore di lavoro deve infatti
“provvedere all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
incaricati di utilizzare le attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari”. E nel caso in cui i lavoratori siano incaricati di
eseguire riparazioni, trasformazioni o manutenzioni, “il datore di lavoro deve
provvedere affinché siano qualificati in modo specifico”.
“ Le criticità delle attrezzature di sollevamento rilevate dai
datori di lavoro”, a cura dell’Ing. Francesca Ferrocci (Area Sicurezza
delle costruzioni – ANCE), intervento al convegno “Macchine e attrezzature di
lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento
materiali” (formato PDF, 2.35 MB).
Tiziano Menduto
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