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"Bonus mobili, quando una lampada non è un complemento di arredo"
fonte www.edilportale.com / Normativa
05/12/2013 - Un apparecchio di illuminazione (ad esempio una lampada) nuovo e
funzionale non costituisce un complemento di arredo, quindi, può
rientrare tra i beni ammessi al
bonus mobili che spetta a chi arreda una casa oggetto di ristrutturazione edilizia.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un dubbio sorto consultando la miniguida al bonus mobili, sulla possibilità di detrarre le spese per l’acquisto di lampade per l’illuminazione di un immobile appena ristrutturato.
La miniguida classifica tra i beni agevolabili gli apparecchi di illuminazione escludendo, invece, i complementi di arredo insieme a porte, tende e tendaggi e pavimentazioni.
È stato chiesto quindi all’Agenzia quali fossero gli apparecchi di illuminazione non classificabili come complementi di arredo.
In premessa, l’Agenzia precisa che per essere detraibile la spesa deve riguardare l’acquisto di un apparecchio nuovo in quanto, un oggetto usato, di modernariato o di antiquariato non può essere detratto malgrado sia funzionante.
Inoltre, per detrarne la spesa d’acquisto l’apparecchio di illuminazione dovrà essere funzionale e svolgere una funzione ben precisa, ossia quella di rendere luminoso un ambiente più o meno circoscritto.
In definitiva, gli apparecchi d’illuminazione rientrano tra i beni ai quali è possibile applicare il bonus mobili.
Tra gli esempi di acquisti agevolabili riportati dalla miniguida rientrano invece: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e, come chiarito dalla risposta, gli apparecchi d’illuminazione.
Scarica l’INFOGRAFICA di Edilportale su Bonus mobili e detrazioni fiscali 65% e 50%
Ricordiamo che con l’approvazione della Legge di Stabilità 2014 il Senato ha confermato la proroga del bonus mobili fino al 31 dicembre 2014, a differenza del bonus 50% per le ristrutturazioni edilizie e dell’ ecobonus 65% per il risparmio energetico che saranno prorogati fino al 2016 con una progressiva diminuzione delle aliquote fino al 36%.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un dubbio sorto consultando la miniguida al bonus mobili, sulla possibilità di detrarre le spese per l’acquisto di lampade per l’illuminazione di un immobile appena ristrutturato.
La miniguida classifica tra i beni agevolabili gli apparecchi di illuminazione escludendo, invece, i complementi di arredo insieme a porte, tende e tendaggi e pavimentazioni.
È stato chiesto quindi all’Agenzia quali fossero gli apparecchi di illuminazione non classificabili come complementi di arredo.
In premessa, l’Agenzia precisa che per essere detraibile la spesa deve riguardare l’acquisto di un apparecchio nuovo in quanto, un oggetto usato, di modernariato o di antiquariato non può essere detratto malgrado sia funzionante.
Inoltre, per detrarne la spesa d’acquisto l’apparecchio di illuminazione dovrà essere funzionale e svolgere una funzione ben precisa, ossia quella di rendere luminoso un ambiente più o meno circoscritto.
In definitiva, gli apparecchi d’illuminazione rientrano tra i beni ai quali è possibile applicare il bonus mobili.
Tra gli esempi di acquisti agevolabili riportati dalla miniguida rientrano invece: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e, come chiarito dalla risposta, gli apparecchi d’illuminazione.
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Ricordiamo che con l’approvazione della Legge di Stabilità 2014 il Senato ha confermato la proroga del bonus mobili fino al 31 dicembre 2014, a differenza del bonus 50% per le ristrutturazioni edilizie e dell’ ecobonus 65% per il risparmio energetico che saranno prorogati fino al 2016 con una progressiva diminuzione delle aliquote fino al 36%.
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