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"Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
09/12/2013 - La Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27
novembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi
formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto
all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative.
Ricordiamo che il comma 4 dell’art. 37 del
D.lgs. 81/08 prevede l’obbligo formativo in caso:
“a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”
Tutte situazioni caratterizzate
dall’inserimento di nuovi rischi a cui potrebbe essere sottoposto il lavoratore
in relazione alla sua attività all’interno dell’azienda.
La nota del Ministero prende in
esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” e chiarisce che “la
necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso
venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in
considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o
ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui
quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di
emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.
Riepilogando:
- se il lavoratore
viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato
sui rischi specifici della
nuova attività lavorativa
- invece nel caso in cui il lavoratore venga destinato
alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze
sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione
della uscite di
emergenza ) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una
effettiva esigenza di adeguamento formativo.
Federica Gozzini
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