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"Inforisk: un modello applicativo per la valutazione del rischio chimico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
10/12/2013 - PuntoSicuro si è
soffermata varie volte sui vari modelli di calcolo
da utilizzare nella
valutazione del
rischio chimico nei luoghi di lavoro, sia in particolare sul
modello Inforisk, predisposto dal
gruppo di lavoro della Regione Piemonte “Rischio da agenti chimici, cancerogeni
e mutageni”.
Nel mese di ottobre 2013 la
Regione Piemonte ha reso disponibile l’
aggiornamento
di Inforisk, il modello applicativo proposto per la valutazione del rischio
da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/2008. La
metodologia, già definita nel precedente modello, viene così adeguata alle
modifiche introdotte dalla normativa vigente e sono apportate inoltre significative
variazioni finalizzate a rendere il metodo “più solido e oggettivo”, con
l’obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo
della versione originaria.
Nel documento aggiornato “
‘Inforisk’ - Modello applicativo proposto
dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico” si
forniscono “indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili ‘sul
campo’, per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione
del rischio chimico, fornendo così al sistema di prevenzione strumenti
adatti ad uniformare il più possibile sull’intero territorio regionale i
comportamenti relativi all’applicazione della normativa sul rischio
chimico”.
Le metodologie e gli strumenti
proposti “potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto
nell’ambito delle
piccole e medie
imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza
di sostanze chimiche in ambiente di lavoro e la conseguente valutazione del
rischio. Tuttavia i soggetti che si avvarranno di questo processo di stima del
rischio dovranno avere conoscenze specifiche in quanto il processo di
quantificazione degli indici e valutativo è in alcuni casi complesso”.
A questo proposito il documento
ricorda che il D.Lgs. 81/2008 e smi dispone che la valutazione del rischio sia
effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione col responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il
medico
competente, nei casi di cui all’art. 41 (Sorveglianza sanitaria). E dunque
la concreta possibilità di partecipazione del medico
competente alla valutazione del rischio, diviene quindi effettiva
“solamente quando deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria”.
In ogni caso gli autori del
documento ritengono opportuno che per il rischio da agenti chimici “la
collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita
anche nella fase di avvio del processo valutativo”, proprio per l’importanza
del contributo delle conoscenze epidemiologiche, tossicologiche ed igienistico-industriali
che il medico competente può fornire.
E nel momento in cui la
collaborazione del medico competente
diviene obbligo, lo stesso deve anche fattivamente partecipare alla:
- “ricerca della possibile
sostituzione degli agenti chimici pericolosi e dannosi;
- predisposizione di un piano di
monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione;
- individuazione delle misure
organizzative e di prevenzione collettiva;
- definizione delle procedure di
Primo Soccorso;
- definizione del programma di
informazione e formazione ed eventuale addestramento”.
Inoltre il
protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà dimostrare di “essere
effettivamente correlato ai rischi per la salute e la sicurezza valutati, tener
conto delle eventuali differenze di genere ed età e obbligatoriamente
rispondere ai principi ed ai requisiti di efficacia e validità previsti
all’art. 39, comma 1, e all’art. 223, comma 3”.
Tornando a Inforisk, si ricorda
che tale modello “fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del ‘normale’ processo
produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori;
non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono
verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni,
ecc.) che rientrano nel capitolo della valutazione
del rischio chimico per la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo
atto di indirizzo”. Inforisk è quindi un “
modello
valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo,
permette un approccio – in parte empirico – in grado di stratificare il rischio
da esposizione ad agenti chimici”.
Si sottolinea che le indicazioni
del documento “
non si applicano ai
rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene”.
Si indica inoltre che l’eventuale
presenza di
sensibilizzanti inalatori
“comporta l’esclusione dal concetto di ‘
rischio
irrilevante per la salute’ in quanto si ritiene che per questi non vi siano
ad oggi elementi conoscitivi sufficienti per definire un’esatta relazione
dose/risposta e quindi non si possa applicare il concetto di ‘livello d’azione’
e una completa protezione da tali rischi”.
Il modello permette dunque,
attraverso l’uso facoltativo di una
metodologia
semplificata, di giungere ad una valutazione del rischio per la salute “
senza procedere ad una valutazione
complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni
che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici caratterizzati
da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità”.
Se dalla valutazione del rischio
stimato emergono risultati che non permettono l’applicazione del concetto di “
irrilevante per la salute”, il datore
di lavoro “dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante
l’applicazione di misure specifiche così come indicato al comma 1 dell’articolo
225 e dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o
biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio
stesso”. In ogni caso anche qualora la valutazione porti al rispetto del
concetto di “irrilevante per la salute”, la “non applicabilità delle misure specifiche
di protezione e prevenzione è subordinata alla messa in atto delle misure
generali di tutela di cui all’art. 224, comma 1”.
È poi obbligatorio un
aggiornamento della valutazione del rischio
“in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti
chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o
la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. Si raccomanda che la
periodicità dell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato
(indicativamente triennale)”.
Concludiamo segnalando che il
documento “potrà subire successive revisioni e aggiornamenti per arricchirlo
con esempi pratici o per apportare le modifiche che si rendessero necessarie a
seguito dell’applicazione del nuovo modello di valutazione”.
Regione Piemonte, “ ‘Inforisk’ - Modello applicativo proposto dalla Regione
Piemonte per la valutazione del rischio chimico”, a cura del gruppo di
lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni”, versione
ottobre 2013 (formato PDF, 349 kB).
Tiziano Menduto
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