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"Inforisk: un modello applicativo per la valutazione del rischio chimico"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

10/12/2013 - PuntoSicuro si è soffermata varie volte sui vari modelli di calcolo da utilizzare nella valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, sia in particolare sul modello Inforisk, predisposto dal gruppo di lavoro della Regione Piemonte “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni”.
 
Nel mese di ottobre 2013 la Regione Piemonte ha reso disponibile l’ aggiornamento di Inforisk, il modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/2008. La metodologia, già definita nel precedente modello, viene così adeguata alle modifiche introdotte dalla normativa vigente e sono apportate inoltre significative variazioni finalizzate a rendere il metodo “più solido e oggettivo”, con l’obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo della versione originaria.
 
Nel documento aggiornato “ ‘Inforisk’ - Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico” si forniscono “indicazioni operative, dunque immediatamente applicabili ‘sul campo’, per ottemperare a quanto previsto in materia di valutazione del rischio chimico, fornendo così al sistema di prevenzione strumenti adatti ad uniformare il più possibile sull’intero territorio regionale i comportamenti relativi all’applicazione della normativa sul rischio chimico”.
 
Le metodologie e gli strumenti proposti “potranno essere di supporto anche a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro e la conseguente valutazione del rischio. Tuttavia i soggetti che si avvarranno di questo processo di stima del rischio dovranno avere conoscenze specifiche in quanto il processo di quantificazione degli indici e valutativo è in alcuni casi complesso”.
 
A questo proposito il documento ricorda che il D.Lgs. 81/2008 e smi dispone che la valutazione del rischio sia effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione col responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, nei casi di cui all’art. 41 (Sorveglianza sanitaria). E dunque la concreta possibilità di partecipazione del medico competente alla valutazione del rischio, diviene quindi effettiva “solamente quando deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria”.
In ogni caso gli autori del documento ritengono opportuno che per il rischio da agenti chimici “la collaborazione del medico competente sia concretamente richiesta e garantita anche nella fase di avvio del processo valutativo”, proprio per l’importanza del contributo delle conoscenze epidemiologiche, tossicologiche ed igienistico-industriali che il medico competente può fornire.

E nel momento in cui la collaborazione del medico competente diviene obbligo, lo stesso deve anche fattivamente partecipare alla:
- “ricerca della possibile sostituzione degli agenti chimici pericolosi e dannosi;
- predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione;
- individuazione delle misure organizzative e di prevenzione collettiva;
- individuazione dei D.P.I.;
- definizione delle procedure di Primo Soccorso;
- definizione del programma di informazione e formazione ed eventuale addestramento”.
Inoltre il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà dimostrare di “essere effettivamente correlato ai rischi per la salute e la sicurezza valutati, tener conto delle eventuali differenze di genere ed età e obbligatoriamente rispondere ai principi ed ai requisiti di efficacia e validità previsti all’art. 39, comma 1, e all’art. 223, comma 3”.
 
Tornando a Inforisk, si ricorda che tale modello “fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del ‘normale’ processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, ecc.) che rientrano nel capitolo della valutazione del rischio chimico per la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo atto di indirizzo”. Inforisk è quindi un “ modello valutativo che, partendo da dati di tipo qualitativo/semi-quantitativo, permette un approccio – in parte empirico – in grado di stratificare il rischio da esposizione ad agenti chimici”.
 
Si sottolinea che le indicazioni del documento “ non si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene”.
Si indica inoltre che l’eventuale presenza di sensibilizzanti inalatori “comporta l’esclusione dal concetto di ‘ rischio irrilevante per la salute’ in quanto si ritiene che per questi non vi siano ad oggi elementi conoscitivi sufficienti per definire un’esatta relazione dose/risposta e quindi non si possa applicare il concetto di ‘livello d’azione’ e una completa protezione da tali rischi”.
 
Il modello permette dunque, attraverso l’uso facoltativo di una metodologia semplificata, di giungere ad una valutazione del rischio per la salute “ senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità”.
 
Se dalla valutazione del rischio stimato emergono risultati che non permettono l’applicazione del concetto di “ irrilevante per la salute”, il datore di lavoro “dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante l’applicazione di misure specifiche così come indicato al comma 1 dell’articolo 225 e dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio stesso”. In ogni caso anche qualora la valutazione porti al rispetto del concetto di “irrilevante per la salute”, la “non applicabilità delle misure specifiche di protezione e prevenzione è subordinata alla messa in atto delle misure generali di tutela di cui all’art. 224, comma 1”.
 
È poi obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio “in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità. Si raccomanda che la periodicità dell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato (indicativamente triennale)”.
 
Concludiamo segnalando che il documento “potrà subire successive revisioni e aggiornamenti per arricchirlo con esempi pratici o per apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’applicazione del nuovo modello di valutazione”.
 
 
 
Regione Piemonte, “ ‘Inforisk’ - Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico”, a cura del gruppo di lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni”, versione ottobre 2013 (formato PDF, 349 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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