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"Quesito: quali soggetti sono tenuti ad aderire al SISTRI "
fonte www.insic.it / Ambiente
11/12/2013 -
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato le risposte a diversi
quesiti in materia di SISTRI (raccolti in un quadro sinottico di
sintesi), a seguito dell'entrata in vigore del Sistema il 1 ottobre
scorso.
Proponiamo alcuni dei quesiti a cui il Ministero ha dato risposta, in materia di soggetti tenuti all'adesione al Sistema.
Il Quesito
Sono obbligati all'operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i "nuovi produttori", solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi?
Inoltre, l'obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi?
Secondo il Ministero
I nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.
Possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- trattamento di RP e produzione di RP = Sistri SI come gestore e Sistri SI come nuovo produttore;
- trattamento di RP e produzione di RNP = Sistri SI come gestore e Sistri NO come nuovo produttore;
- trattamento di RNP e produzione di RP = Sistri NO come gestore e Sistri SI come nuovo produttore;
- trattamento di RNP e produzione di RNP = Sistri NO come gestore e NO come nuovo produttore.
Quanto al secondo quesito, la nuova formulazione dell'art. 11 del dl 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti speciali pericolosi e ai Rifiuti urbani pericolosi: "1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi".
Proponiamo alcuni dei quesiti a cui il Ministero ha dato risposta, in materia di soggetti tenuti all'adesione al Sistema.
Il Quesito
Sono obbligati all'operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i "nuovi produttori", solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi?
Inoltre, l'obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi?
Secondo il Ministero
I nuovi produttori sono obbligati ad aderire se trattano o producono rifiuti pericolosi.
Possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- trattamento di RP e produzione di RP = Sistri SI come gestore e Sistri SI come nuovo produttore;
- trattamento di RP e produzione di RNP = Sistri SI come gestore e Sistri NO come nuovo produttore;
- trattamento di RNP e produzione di RP = Sistri NO come gestore e Sistri SI come nuovo produttore;
- trattamento di RNP e produzione di RNP = Sistri NO come gestore e NO come nuovo produttore.
Quanto al secondo quesito, la nuova formulazione dell'art. 11 del dl 101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con riferimento ai Rifiuti speciali pericolosi e ai Rifiuti urbani pericolosi: "1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi".
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