"Aggiornamento Professionale Continuo, estendere al 100% la deducibilità delle spese di formazione"
fonte www.lavoripubblici.it / Formazione ed informazione
Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua comporterà un illecito disciplinare. I professionisti saranno, dunque, obbligati a sostenere nuove spese per la partecipazione ai corsi che, come previsto dal comma 5, art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) potranno essere portate in detrazione solo nella misura del 50% del loro ammontare, stabilendo con ciò un principio di parziale (e non completa) inerenza di tali spese alla formazione del reddito d'esercizio.
La Rete delle Professioni Tecniche ha però rilevato che la presunzione di parziale inerenza non sembra potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 137/2012, per due importanti ragioni:
- la prima fa riferimento proprio all'obbligo di formazione per i professionisti, che configurandosi come condizione necessaria per l'esercizio della professione, crea un imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale (inerenza) tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale;
- la seconda concerne, la limitata discrezionalità nella scelta che il professionista può effettuare, in quanto solo i corsi organizzati dagli Ordini o accreditati dai consigli nazionali sono valevoli ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Per tali motivi è partita la proposta della Rete delle Professioni
Tecniche di rendere totale la deducibilità delle spese relative ai corsi
di formazione integrando il comma 5 dell'art.54 con l'aggiunta del
seguente testo:
"Fatto salvo quanto indicato nel precedente
capoverso, sono considerate integralmente deducibili le spese sostenute
per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2
dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e
soggiorno".
Come precisato nella proposta di modifica, in questo modo di
garantirebbe il superamento dell'attuale incoerenza tra la presunzione
di parziale inerenza delle spese di formazione obbligatoria, sancita dal
comma 5 dell'art 54 del D.P.R. 917/1986, e invece la dimostrata ed
oggettiva integrale inerenza delle stesse rispetto all'attività
professionale esercitata che dovrebbero, quindi, essere totalmente
dedotte nella formazione del reddito di esercizio e non solo nella
misura del 50%.
In allegato il documento predisposto dalla Rete delle Professioni Tecniche.
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