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"I quesiti sul decreto 81: sulle verifiche periodiche delle attrezzature"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

18/12/2013 - Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Non essendo stato modificato il decreto ministeriale 11/4/2011 che ha fissato le modalità delle verifiche delle attrezzature di lavoro, secondo il quale le verifiche successive alla prima vanno effettuate esclusivamente dalle ASL nel termine di 30 giorni dalla richiesta, è necessario rispettare tali modalità o le stesse verifiche possono essere ora effettuate su libera scelta del datore di lavoro, così come indicato nella modifica apportata dal “decreto del fare” all’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008?

Risposta
Il lettore fa riferimento nel quesito formulato alle disposizioni contenute nell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008, così come sostituito dalla legge 9/8/2013 n. 98 di recepimento del D. L. 21/6/2013 n. 69 (cosiddetto “ decreto del fare”), con il quale è stato fissato l’obbligo da parte del datore di lavoro di verificare le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII dello stesso D. Lgs., e nel comma 13 dello stesso articolo 71 con il quale il legislatore ha precisato che tali verifiche debbono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri di abilitazione stabiliti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Il lettore nel quesito ha posto in realtà in evidenza quella che possiamo definire una incompletezza della modifica che la legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013 ha introdotto per semplificare le procedure sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Con il comma 11 del citato art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. infatti, che comunque successivamente, è opportuno precisare, ha subito dopo il “ decreto del fare” una ulteriore modifica  con la legge 30/10/2013 n. 125, entrata in vigore il 31/10/2013, per quanto riguarda il momento dal quale far partire il termine dei 45 giorni per effettuare la prima verifica che ora va riferito non più al momento della messa in servizio dell’attrezzatura medesima ma della richiesta della verifica, è stato stabilito che:
 
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (già dalla messa in servizio ) dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”
 
comma che ha sostituito il comma 11 originale del D. Lgs. n. 81/2008 nel quale era stato indicato che: 
 
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”
 
 
(…)
 
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