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"I quesiti sul decreto 81: sulle verifiche periodiche delle attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
18/12/2013 - Sulle modalità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
successive alla prima. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Non
essendo stato modificato il decreto ministeriale 11/4/2011 che ha fissato le
modalità delle verifiche
delle attrezzature di lavoro, secondo il quale le verifiche successive alla
prima vanno effettuate esclusivamente dalle ASL nel termine di 30 giorni dalla
richiesta, è necessario rispettare tali modalità o le stesse verifiche possono
essere ora effettuate su libera scelta del datore di lavoro, così come indicato
nella modifica apportata dal “decreto del fare” all’art. 71 del D. Lgs. n.
81/2008?
Risposta
Il
lettore fa riferimento nel quesito formulato alle disposizioni contenute
nell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008, così come sostituito dalla legge
9/8/2013 n. 98 di recepimento del D. L. 21/6/2013 n. 69 (cosiddetto “
decreto del fare”), con il quale è stato
fissato l’obbligo da parte del datore di lavoro di verificare le attrezzature
di lavoro riportate nell’Allegato VII dello stesso D. Lgs., e nel comma 13
dello stesso articolo 71 con il quale il legislatore ha precisato che tali
verifiche debbono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri di
abilitazione stabiliti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e
dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il
lettore nel quesito ha posto in realtà in evidenza quella che possiamo definire
una incompletezza della modifica che la legge n. 98/2013 di conversione del D.
L. n. 69/2013 ha introdotto per semplificare
le procedure sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Con
il comma 11 del citato art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. infatti, che
comunque successivamente, è opportuno precisare, ha subito dopo il “
decreto del fare” una ulteriore
modifica con la legge 30/10/2013 n. 125,
entrata in vigore il 31/10/2013, per quanto riguarda il momento dal quale far
partire il termine dei 45 giorni per effettuare la prima verifica che ora va riferito
non più al momento della messa in servizio dell’attrezzatura medesima ma della
richiesta della verifica, è stato stabilito che:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche
periodiche volte
a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima
verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede
nel termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta (già dalla messa in servizio
) dell’attrezzatura. Una volta
decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro
può avvalersi, a propria scelta, di
altri soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive
verifiche sono effettuate su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge
regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al
comma 13. Per
l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di
cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione
dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese
per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro”
comma che
ha sostituito il comma 11 originale del D. Lgs. n. 81/2008 nel quale era stato indicato
che:
“
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche
periodiche, volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con
la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati
con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di
cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Le verifiche sono onerose
e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”
(…)
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