"Aumentate le sanzioni per violazioni in materia di lavoro irregolare e di orario di lavoro"
fonte www.porreca.it / Normativa
Quanto sopra indicato è riportato nell’art. 14 del Decreto legge contenente le “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare” secondo il quale:
“1. Al fine di rafforzare
l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare
e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30%. Per la
violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con
esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;
c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di
cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad
iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del
lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di
coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la
migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti
Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la
programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che
territoriale, da parte dei predetti Enti è sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel
profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di
ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del
centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la
relativa spesa;
f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente
decreto, sono individuate forme di implementazione e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di
economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio
reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016”.
Leggi il testo del D.L. sulla G.U. del 23/12/2013
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