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"Gasolio per autotrazione, chiarimenti sugli utilizzi ad alta temperatura"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
13/01/2014 - La Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica presso il
Dipartimento VV.F. ha pubblicato la
Nota n. 17382/2013 del 27-12-2013 (in allegato alla notizia) con la quale ha fornito chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il
gasolio con temperatura di infiammabilità nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
Per temperatura con alta infiammabilità si intende una temperatura maggiore di 55-56°C: la Direzione ritiene possibile utilizzare il gasolio con tale temperatura, in quanto il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
La Direzione raccomanda anche che per evidenziare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere usati i metodi previsti dal D.M. 31 luglio 1934 ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
Per temperatura con alta infiammabilità si intende una temperatura maggiore di 55-56°C: la Direzione ritiene possibile utilizzare il gasolio con tale temperatura, in quanto il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
La Direzione raccomanda anche che per evidenziare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere usati i metodi previsti dal D.M. 31 luglio 1934 ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
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