"Riforma Condominio, nuove modifiche dal Decreto Destinazione Italia"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
In particolare, il decreto Destinazione Italia ha integrato la legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici, apportando delle modifiche rese necessarie a seguito dei dubbi interpretatiti di alcuni suoi punti, tra i quali:
- i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica;
- la maggioranza assembleare per l'approvazione dei lavori per il contenimento del consumo energetico;
- alcune precisazioni in merito al registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici;
- la costituzione di un fondo speciale per il lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni;
- la modifica della norma per le infrazioni al regolamento del condominio.
In riferimento all'
attività di formazione degli amministratori di condominio,
il Decreto Destinazione Italia ha previsto l'emanazione di un
Regolamento del Ministero della Giustizia che determini i requisiti
necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori
di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento
dei corsi della formazione iniziale e periodica.
Viene modificato anche l'articolo 1120 relativo alle
innovazioni.
In particolare, sono eliminate tra le innovazioni i lavori per il
contenimento energetico degli edifici che, in questo modo, per poter
essere deliberati, non necessitano della maggioranza definita dal comma
2, art. 1136 del codice civile (ovvero un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio), ma di quella prevista dall'art. 26, comma 2, della Legge
n. 10/1991 e s.m.i., che prevede la maggioranza agevolata di un terzo
del valore dell'edificio oltre alla maggioranza dei partecipanti
all'assemblea nel caso gli interventi siano individuati attraverso un
attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata
da un tecnico abilitato.
Per quanto concerne le
attribuzioni dell'amministratore, il
Decreto Destinazione Italia ha precisato che in riferimento al registro
di anagrafe condominiale, questo deve contenere solo i dati relativi
alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Per quando riguarda il
fondo speciale per il lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni,
l'art. 13 della Legge n. 220/2012 aveva apportato alcune modificazioni
all'art. 1135, comma 4 del codice civile stabilendo che per l'avvio
delle opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni, l'assemblea
dei condomini provvede alla costituzione di un fondo speciale di importo
parti all'ammontare dei lavori. La genericità della norma aveva, di
fatto, bloccato i lavori successivi al 18 giugno 2013 (data di entrata
in vigore della riforma). Per questo motivo, il Decreto Destinazione
Italia ha previsto che
per i lavori che devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del
loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito
in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
È modificato anche l'art. 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile relativo alle
infrazioni al regolamento di condominio.
L'articolo prevedeva che per le infrazioni al regolamento di condominio
potesse essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una
somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800 (somma
devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie). Il Decreto Destinazione Italia ha previsto che l'irrogazione
della sanzione debba essere deliberata dall'assemblea con le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice, ossia
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
ed almeno la metà de valore dell'edificio.
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