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"Emilia Romagna: entrate in vigore le norme per semplificazione della disciplina edilizia"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
17/01/2014 - L'art. 52 della legge finanziaria regionale n. 28 del 20 dicembre 2013
ha modificato alcune norme della l.r. 15/2013 "Semplificazione della
disciplina edilizia" e precisamente gli artt. 7, 12, 23, 24, 26 e 55.
E' stata semplificata la fase di fine lavori, per ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese e per rispondere ad esigenze di uniformità rispetto ai principi contenuti nell'ordinamento statale. In particolare è stato cancellato l'obbligo di allegare alla istanza del certificato di conformità edilizia e di agibilità la scheda tecnica descrittiva del manufatto edilizio realizzato.(art. 24). La scheda tecnica è sostituita da una sintetica asseverazione del tecnico abilitato in merito alla conformità tra l'opera realizzata e il progetto originario e all'osservanza dei requisiti tecnico-edilizi.
Con altra modifica legislativa è stato chiarito che la norma di favore per il frazionamento dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, prevista dall'art. 55 della l.r. 15/2013, non si applica alle strutture adibite ad uso ricettivo (alberghi e residenze turistico alberghiere), le quali rimangono sottoposte alla apposita normativa regionale che ne definisce le caratteristiche minime, i vincoli di destinazione e il divieto di frazionamento.
Infine è stato precisato che l'entrata in vigore dal prossimo 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi (contenute nella DAL 279/2010), che hanno prevalenza sulle definizioni contenute negli strumenti urbanistici, non penalizza i titoli edilizi già presentati e quelli già richiesti prima di tale data, per i quali continuano ad applicarsi i parametri e le modalità di calcolo in base ai quali è stata elaborata la relativa progettazione edilizia (art. 12).
Fonte: Regione Emilia Romagna
E' stata semplificata la fase di fine lavori, per ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese e per rispondere ad esigenze di uniformità rispetto ai principi contenuti nell'ordinamento statale. In particolare è stato cancellato l'obbligo di allegare alla istanza del certificato di conformità edilizia e di agibilità la scheda tecnica descrittiva del manufatto edilizio realizzato.(art. 24). La scheda tecnica è sostituita da una sintetica asseverazione del tecnico abilitato in merito alla conformità tra l'opera realizzata e il progetto originario e all'osservanza dei requisiti tecnico-edilizi.
Con altra modifica legislativa è stato chiarito che la norma di favore per il frazionamento dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, prevista dall'art. 55 della l.r. 15/2013, non si applica alle strutture adibite ad uso ricettivo (alberghi e residenze turistico alberghiere), le quali rimangono sottoposte alla apposita normativa regionale che ne definisce le caratteristiche minime, i vincoli di destinazione e il divieto di frazionamento.
Infine è stato precisato che l'entrata in vigore dal prossimo 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi (contenute nella DAL 279/2010), che hanno prevalenza sulle definizioni contenute negli strumenti urbanistici, non penalizza i titoli edilizi già presentati e quelli già richiesti prima di tale data, per i quali continuano ad applicarsi i parametri e le modalità di calcolo in base ai quali è stata elaborata la relativa progettazione edilizia (art. 12).
Fonte: Regione Emilia Romagna
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