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"La mancanza di aggiornamento dei datori di lavoro RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
21/01/2014 - In relazione a quanto richiesto dalla normativa per i datori di
lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del
Servizio di Prevenzione e Protezione (cosiddetti datori di lavoro RSPP), PuntoSicuro ha recentemente ricordato che per i
datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94 l’
aggiornamento previsto sarebbe dovuto avvenire entro l’11 gennaio del 2014.
D.Lgs. n. 626/1994 - Art. 95. Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque
non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal
predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Ripercorriamo nel dettaglio la
normativa.
Come indicato dall’
articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, i datori
di lavoro RSPP sono tenuti a frequentare i corsi
di aggiornamento previsti nell’
Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 34
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi)
(...)
3. Il datore di lavoro che
svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al
precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a
coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. |
In particolare i punti dell’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che trattano l’aggiornamento anche dei
datori di lavoro esonerati sono i punti 7 e 9.
7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha
periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di
rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va
preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica
anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16
gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena
richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla
data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la
partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi
contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
(...)
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare
il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che
dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo,
una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e
gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come
indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento
secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
(...) |
Dunque i datori di lavoro che
hanno usufruito dell’esonero ex art. 95 del D. Lgs. 626/1994 continuano ad
essere esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione, ma avrebbero dovuto comunque
aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 dell’Accordo.
Come ricordato in un articolo su
PuntoSicuro dell’ing. Gerardo Porreca il termine entro il quale avrebbero
dovuto farlo “non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro
l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito
dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi
aggiornare entro tempi più brevi”.
E ora a quali
conseguenze va incontro il datore di
lavoro RSPP che non abbia fatto l’idoneo aggiornamento nei tempi indicati?
Segnaliamo che le
sanzioni del D.Lgs. 81/2008, come
modificate dal D.Lgs. 106/2009, riguardano in particolare il
comma 2 dell’articolo 34: in mancanza
di una formazione adeguata il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro (Art. 55, co. 1 lett. b),
compresa la successiva rivalutazione degli importi). Mentre il legislatore non
ha fornito di sanzione il comma 3 del citato articolo 34 che si riferisce in
specifico all’ obbligo
dell’aggiornamento.
Tuttavia per analogia, con
riferimento in questo caso a RSPP e ASPP, ricordiamo quanto riportato dalle Linee
interpretative del 25 luglio 2012 relative agli accordi sulla formazione: “
pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP
che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria
“operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla
regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri
compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore
mancante (...)”.
E se, in definitiva, il datore di
lavoro RSPP - esonerato dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex
D. Lgs. 626/94 e in carenza dell’aggiornamento previsto - decade dalla funzione
di RSPP, può anche venire sanzionato per mancata nomina dell’RSPP.
Tiziano Menduto
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