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"Interpello: il D.Lgs. 81/2008 e il montaggio di scaffalature metalliche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
21/01/2014 -
Il quesito inviato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( CNA) alla
Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) era relativo alla possibilità di “
escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dall'art. 89, comma 1, lett. a) (definizione di cantiere)
un luogo di lavoro dove è effettuato il
montaggio di scaffalature
all’interno di locali
,
sia di tipologia da ‘hobbistica’ che ‘industriale’, che non rientrino
nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è
possibile assimilare l'impianto a opere fisse in metallo come riportato
dall'allegato X D.Lgs. 81/2008”. In particolare il chiarimento era richiesto per i locali in cui:
- non sono presenti all'interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.
La risposta della Commissione per gli interpelli, arrivata con l’
interpello n. 16/2013
del 19 dicembre
2013,
specifica che l'attività
di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche può determinare
l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto,
in relazione alla
tipologia di
scaffalature ed al
contesto nel quale
devono essere montate.
Vediamo più nel dettaglio il contenuto dell’interpello.
Per rispondere al quesito la Commissione indica preliminarmente che le
scaffalature metalliche si possono
suddividere in una “moltitudine di tipologie significativamente differenti”,
tipologie classificate in maniera organica nella pubblicazione ‘Guida alla
sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi’ edita dall'Associazione fra i
Costruttori in Acciaio Italiani (ACAI).
Ad esempio si possono avere:
- “scaffalature leggere ( scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
- scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough,
portapallet);
- scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con
portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);
- magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in
acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico
per scatole, contenitori ecc.);
- magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi,
magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali,
magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
- archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri,
compattabili pesanti);
- scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il
tetto di copertura dell'edificio);
- scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle
utilizzate per il passaggio di lavoratori)”.
In relazione a queste differenze la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
In via preliminare “si rileva che qualora l'attività di montaggio e
smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile - come definito dall'art. 89 del D.Lgs. n.
81/2008 - l'operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell'intera opera
da realizzare. Ne consegue l'applicazione di quanto previsto dal Titolo IV,
Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Con riferimento alla definizione di “cantiere temporaneo o mobile” (art.
89, D.Lgs. 81/2008), l'applicazione del Titolo IV è subordinata alla necessità
che “i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di
opere fisse, permanenti o temporanee
(allegato X, punto 1) oppure al
montaggio
e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile (allegato X, punto 2), introducendo -
per quanto interessa in questa sede —importanti elementi interpretativi, da
verificare nei casi concreti”.
Sulla base di tale disposto normativo e tenuto conto della diversità
delle caratteristiche delle “scaffalature metalliche”, è opinione della
Commissione che “l'applicabilità del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008
al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta
tenendo conto dell'applicazione congiunta dei seguenti elementi:
a)
contesto nel quale la
scaffalatura deve essere montata”: occorre valutare “la necessità che il
montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l'installazione di
un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi
indicati nell'allegato XV, punto 2.2.2., del D.Lgs. n. 81/2008”;
b)
tipologia della scaffalatura:
occorrerà “avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia
riconducibile a
lavori di costruzione ...
di opere ,fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo e non consista nel
mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa
valutazione non può prescindere dall'analisi dello specifico progetto di
ciascuna scaffalatura”. L’interpello fornisce alcuni criteri che possono
indirizzare le scelte operate dai committenti:
- le
scaffalature leggere
“sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da
escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il
loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di
cantiere temporaneo o mobile”;
- il montaggio/smontaggio delle
scaffalature
medie e pesanti e delle
scaffalature
molto pesanti “potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo
o mobile contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di
costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati”;
- i
magazzini dinamici a gravità
sono “assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o
addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro
stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n.
81/2008”;
- i
magazzini ed archivi
automatizzati sono generalmente “costruzioni complesse, spesso dotate di macchine
di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano
avvicinarne fortemente il montaggio ai
lavori
di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo
di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008. L'articolazione dei lavori di
montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere
temporaneo o mobile, contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si
tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici
prefabbricati”;
- gli
archivi e magazzini mobili
o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie
dell'ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per
loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo
montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo
I, del D.Lgs. n. 81/2008;
- le
scaffalature autoportanti
e le
scaffalature leggere con passerelle
multipiano, “edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel
campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Dunque, in definitiva. “
il
montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l'applicazione del Titolo
IV in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo
conto dei criteri a) e b) sopra individuati”.
E per quanto sopra detto, “si ritiene che le scaffalature metalliche non
siano attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella
definizione di
macchine ai sensi del
D.Lgs. n. 17/2010”.
RTM
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