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"I quesiti sul decreto 81: come individuare il dirigente e il preposto"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
22/01/2014 -
La domanda
Se in un organigramma della sicurezza e nel DVR ad esso collegato non sono individuati preposti e/o dirigenti per
la sicurezza, la formazione deve esplicitare il percorso in caso di
presenza delle figure sopra riportate? In caso di verifica di conformità
legislativa (o meglio di applicazione degli obblighi del D.Lgs. 81/08)
da quali elementi si potrebbe desumere la presenza di preposti e/o
dirigenti e quindi la loro mancata formazione?
La risposta
L'Azienda deve obbligatoriamente indicare nel documento
di valutazione dei rischi i preposti e i dirigenti (qualora presenti, tenendo
conto che la legge all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga datori di lavoro e
dirigenti a vigilare, su preposti e lavoratori; quindi qualora non vi siano, ad
esempio, preposti dovrà nel DVR, il datore di lavoro, spiegare in che modo
procede alla vigilanza sui lavoratori, di norma svolta dai preposti), che devono
in precedenza essere stati individuati dal datore di lavoro e/o dai dirigenti,
come da organigramma e anche in base ai
compiti effettivamente svolti, tutto ai sensi di quanto segue, legge e
giurisprudenza.
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 - Oggetto della valutazione
dei rischi
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel
rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto
informatico e, deve (...) contenere:
(...)
d)
l’individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
(...) |
Questo obbligo va coordinato con l'art. 37 del D.Lgs.
n. 81/2008 che prevede l'obbligo di formazione, in particolare di dirigenti
e preposti.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
(...)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del
datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
1. formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
(...) |
E' chiaro che è impossibile adempiere a tale obbligo
se il DVR non li ha individuati, e non ha definito esattamente i loro compiti
in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il
fondamentale principio di supremazia
Il principio
della supremazia è un criterio
comunemente utilizzato per individuare il dirigente (ma anche il preposto) in
"
chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza
rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o
direttive sul lavoro da eseguire
,
deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 547/55,
DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lett. d) e
18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che
esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti
contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo
titolo" (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98), e rivelandosi così
un effettivo
dirigente (o preposto).
Una sentenza (Cass. Pen. Sez. IV 1/7/1992, Boano in
Cass. Pen. 1994, pag. 388 n. 285) ha evidenziato nel modo più chiaro possibile
che i dirigenti [e i preposti], in senso lato, sono da
identificarsi
nei soggetti preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi, come i dirigenti tecnici o
amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, e che devono predisporre
tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle
norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove
misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la
sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni
non previste o non prevedibili dal legislatore.
Il riferimento al principio
dell’effettività ha portato la Cassazione (Cass. sez. IV 5/4/1994 n. 3484,
Pozzati ed altro) a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non
ricoprendo nell’organigramma aziendale tale posizione, aveva di fatto impartito
l’ordine di effettuare un lavoro. In
particolare si è ritenuto che "
chi dà in concreto l’ordine di effettuare un
lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione,
assume di fatto la mansione di dirigente
, sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga svolto nel
rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendo essere lasciato agli
operai la scelta dello strumento da utilizzare".
La
differenza
tra dirigente e preposto può essere così sintetizzata, secondo Cass., sez.
4 pen., 1° giugno 2007, n. 21593: “
Seppure
in materia antinfortunistica debbano ritenersi destinatari delle disposizioni
di prevenzione tutti coloro che presiedono all'organizzazione del lavoro
aziendale, è chiaro che
per dirigenti si
intendono i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare
la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate
dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente (essi
rappresentano, dunque, l'alter ego del
datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei
limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti);
i preposti sono, invece, coloro i quali vigilano sull'attività
lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel
rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un
limitato potere di impartire ordini e
istruzioni, peraltro di
natura
tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva”.
La individuazione dei destinatari delle norme
antinfortunistiche [datore di lavoro, dirigenti e preposti] “
va compiuta non tanto in relazione alla
qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed
imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle
reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto
delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del
preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o
di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia,
sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività
lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può
essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi
le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra
persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n°
7999, Chierici ed altro, in motivazione).
Il tutto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
81/2008, Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi:
Le posizioni di garanzia relative ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro],
d) [dirigente]
ed e) [preposto]
, gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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