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"Regione Toscana: accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
23/01/2014 - Benché le
bevande alcoliche possano alterare le prestazioni e aumentare notevolmente i rischi dei lavoratori, la normativa nazionale in materia di alcol e problemi alcolcorrelati nel mondo del lavoro non brilla per chiarezza e completezza.
E la Regione Toscana, come già altre regioni prima - ad esempio la Regione Piemonte con il DGR del 22 ottobre 2012 - ha emanato la
Deliberazione del 9 dicembre 2013 n. 1065 “
Linee
di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di
alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
Approvazione”.
Nel documento approvato con la
delibera - “
Procedura per gli
accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi” - si indica che la normativa di riferimento è finalizzata
“a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro
ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal
comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l’effetto di
alcol”.
Il documento ha le seguenti
finalità:
- “consentire ai competenti
servizi delle Aziende USL del territorio toscano ed ai Medici competenti
l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico
legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori
adibiti alle mansioni a rischio di cui all'allegato 1 del documento “ Intesa
tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome” approvato in data 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 254);
- fornire il supporto
specialistico alcologico per tale attività;
- prevedere un criterio omogeneo
di tariffazione dei costi a carico del datore di lavoro”.
E l’applicazione “uniforme e
condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali” presuppone che le
mansioni a rischio sulle quali effettuare la sorveglianza
sanitaria siano quelle comprese nell’allegato I sopra riportato. Ricordiamo
che in tale allegato si individuano tra le attività a rischio anche l’attività
d’insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
Il documento approvato ricorda
che il D.Lgs. 81/2008, con le successive integrazioni apportate dal D. Lgs. 3
agosto 2009, n. 106, prevede che la sorveglianza sanitaria effettuata dal
medico competente sia anche finalizzata
alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dall’attuale ordinamento,
“rimandando ad un successivo accordo, da stipulare entro il 31 dicembre 2009,
in sede di Conferenza Stato-Regioni, la ridefinizione delle condizioni e delle
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza
(art.41 comma 4-bis). Alla norma non è poi stata data piena applicazione
giacché
non è stato emanato l’accordo;
inoltre la normativa attualmente in vigore presenta non poche
criticità e dubbi interpretativi che
hanno portato ad una applicazione non omogenea sul territorio nazionale e
regionale con conseguente difficoltà a fornire una corretta informazione”.
Accenniamo brevemente alla
procedura approvata per gli
accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza.
Si ricorda innanzitutto che la
precedente
Delibera G.R.T. n° 624 del 03
settembre 2007 impegnava le Aziende USL toscane “ad attivare idonee
procedure tecniche ed organizzative per la costituzione dei
Centri di Consulenza Alcologica (CCA);
si tratta di un servizio ambulatoriale di valenza aziendale in cui operano
specialisti con specifiche competenze algologiche”. E le Aziende USL, “per
individuare gli specialisti da impegnare nel CCA, si sono avvalse dei
Responsabili dei Dipartimenti delle Dipendenze o, ove non costituiti, dei
Ser.T. con équipe alcologica operativa ai sensi della Delibera del Consiglio
regionale toscano 281/1998”.
Veniamo ai
compiti del datore di lavoro e del medico competente.
Il
datore di lavoro provvede:
- “alla valutazione e gestione
del rischio legato all’ assunzione
di alcol;
- all'elaborazione di proposte di
programmi ed azioni di promozione della salute nell’ambito delle attività di
informazione e formazione.
Il medico competente collabora a
tale attività”.
E la
valutazione dei rischi e le
misure
di prevenzione, saranno finalizzati a:
- “individuare l’esistenza
nell’azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e
per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell’elenco delle lavorazioni per
le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive,
promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto
dell’assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori
reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo;
- individuare un pool di mansioni
alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la
condizione di alcol
dipendenza;
- definire le procedure aziendali
che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige
il divieto di assunzione sia all’interno dell’azienda che al di fuori,
esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi
convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti
vendita aperti anche al pubblico all’interno dell’area dell’azienda, compresi i
distributori automatici;
- definire le procedure aziendali
in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da
parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro;
- provvedere all'informazione di
tutti i lavoratori ed alla formazione dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui
rischi da alcol per la salute e la performance”.
Dopo aver riportato i contenuti
minimi della formazione, il documento indica che il medico competente
istituisce il “
Protocollo sanitario da
adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza
sanitaria (ove prevista dal D. Lgs. 81/2008) delle attività lavorative ad
elevato rischio infortuni”; ad esempio con riferimento a:
-
valutazione alcolemica tramite etilometro;
-
valutazione sanitaria di 1° livello: a) Sorveglianza Sanitaria
nelle lavorazioni per le quali è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/2008; b)
Invio a valutazione Sanitaria di 2° livello (“in caso di sospetta alcol
dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA per la valutazione
di 2° livello e può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa
alla mansione specifica”);
-
valutazione sanitaria di 2° livello: “l’obiettivo è quello di
escludere la presenza di dipendenza da alcol. Lo specialista del CCA valuta
anche il livello di consapevolezza e di percezione dei rischi connessi allo
stile di vita del lavoratore ed al rapporto con le bevande alcoliche. Per poter
effettuare la diagnosi di dipendenza da alcol si ritiene necessario, di norma,
un periodo di valutazione di almeno 30-40 giorni”;
-
primo accesso al CCA;
-
secondo accesso al CCA;
-
reintegro nella mansione”.
RTM
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