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"Le ricadute di Reach e CLP sul D.Lgs. 81/08 e gli obblighi per le PMI"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/01/2014 - Come più volte
ricordato dal nostro giornale i
Regolamenti
Europei REACH-CLP prevedono nuovi adempimenti per le aziende e si integrano
con il Decreto legislativo 81/2008 come strumenti utili per la
valutazione del rischio chimico. E sono
diversi gli attori coinvolti nel settore produttivo: produttori di sostanze
chimiche, importatori, utilizzatori a valle e distributori.
Per offrire un sostegno a tutti
gli operatori interessati alla gestione degli adempimenti previsti dai regolamenti
europei
e per favorire una corretta valutazione
del rischio chimico, durante la “
XIV
Giornata della Sicurezza sul Lavoro” (il 7 giugno 2013) si è tenuto a Como
un convegno, organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, dal
titolo “
Il Rischio Chimico ai sensi dei Regolamenti REACH – CLP e Decreto
Legislativo 81/08 - il punto della situazione a due anni di distanza”.
In relazione al convegno
presentiamo brevemente uno degli atti pubblicati sul sito dell’ASL di Como:
l’intervento "
Ricadute operative
della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e 1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e
obblighi per le PMI" a cura del Dr. Domenico Cavallo e del Dr. Andrea
Cattaneo ( Università
degli Studi dell’Insubria).
L’intervento innanzitutto si
sofferma ampiamente sul Titolo IX Capo I (Protezione da agenti chimici) del
D.Lgs. 81/2008 e affronta poi il tema della
valutazione del Rischio Chimico.
Ad esempio è sottolineato un
importante obbligo del datore di lavoro (ddl) con riferimento all’art. 223,
comma 1, articolo che “prescrive al ddl di valutare il
rischio chimico per la salute dei lavoratori al momento della scelta delle
sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire,
quando possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno”.
E bisogna ricordare che
l’attività comincia “solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi
che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione”.
Riguardo in particolare all’
obbligo di sostituzione della sostanza,
“in presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni e di agenti chimici pericolosi
al di sopra della soglia di rischio irrilevante la possibile sostituzione è una
misura di tutela obbligata, la cui violazione è sanzionata”.
E la valutazione deve essere
aggiornata:
- “per gli agenti chimici: in
caso di variazioni” (art.223 comma 7:
il
datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità);
- per cancerogeni
e mutageni : in caso di variazioni o comunque ogni tre anni (art. 236 comma
5).
Queste le
variabili da considerare nella valutazione preliminare (Art. 223):
- “identificazione e
classificazione agenti chimici;
- proprietà pericolose ( schede di sicurezza);
- quantità in uso, livello, tipo
e durata esposizione;
- effetti delle misure preventive
adottate;
- valori limite di esposizione;
- risultati sorveglianza
sanitaria”.
E (Art. 224, comma 2) se i
risultati della valutazione dei rischi “dimostrano che, in relazione al tipo ed
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo di formazione/informazione (art.227).
La relazione si sofferma anche
sulle
misurazioni.
Le misurazioni “dell’agente
chimico per la valutazione del rischio, e la loro eventuale obbligatorietà, si
prospetta quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico come
superiore alla soglia dell’irrilevante per la salute”.
Questi alcuni
strumenti per la valutazione del rischio
chimico;
- “stime del rischio (valutazioni
di tipo cautelativo basate su dati disponibili);
- algoritmi (valutazioni di tipo
semiquantitativo basate su parametri indicizzati di calcolo);
- misure (determinazioni degli inquinanti
in ambienti di lavoro)”.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare, si sofferma poi sulla norma UNI EN 689/97, sui valori limite di
esposizione professionale, sugli algoritmi ( metodo
MovaRisCh, metodo
Inforisk, ...) e arriva a parlare del
regolamento
REACH.
Regolamento REACH che è una
opportunità per:
- riduzione delle malattie
professionali;
- riduzione dell’impatto
sull’ambiente”.
Il documento si sofferma anche su
Valutazione di Sicurezza Chimica (CSA), Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR), Scenari
di Esposizione, Schede di Sicurezza Chimica (SDS) e Regolamento
CLP.
Riguardo alle
schede di sicurezza, quando è
obbligatorio fornire la SDS?
La fornitura di una SDS è
obbligatoria se:
- “una sostanza o una miscela è
classificata come pericolosa;
- una sostanza è persistente,
bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile
(vPvB) secondo il Regolamento REACH (Allegato XIII);
- una sostanza è inclusa
nell'elenco delle ‘sostanze candidate’ di particolare interesse (the Candidate
List)”.
E una miscela che non soddisfa i
criteri di classificazione come pericolosa “necessita di una SDS da fornire
obbligatoriamente su richiesta del cliente se contiene:
- almeno una sostanza pericolosa
per la salute o l’ambiente in concentrazione >1 % w/w (non gassose) o >
0.2 % v/v (gassose);
- almeno una sostanza PBT o vPvB
in concentrazione > 0.1 % w/w (non gassose);
- una sostanza per la quale la
normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
L’etichetta sull’imballaggio deve
“riportare informazioni che indichino la disponibilità della SDS”.
Concludiamo questa breve
presentazione affrontando il tema delle schede di
sicurezza e delle
responsabilità;
- “la responsabilità iniziale dei
contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo;
- gli attori lungo al catena di
approvvigionamento forniscono una SDS, ricorrendo alle informazioni ricevute
dai fornitori, verificandole ed implementandole (se opportuno);
- i fornitori di una
sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei
contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi”.
" Ricadute operative della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e
1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e obblighi per le PMI" a cura del Dr.
Domenico Cavallo e del Dr. Andrea Cattaneo (Università degli Studi
dell’Insubria), intervento al convegno “Il Rischio Chimico ai sensi dei
Regolamenti REACH – CLP e Decreto Legislativo 81/08 - il punto della situazione
a due anni di distanza” (formato PDF, 2.5 MB).
RTM
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