"Il socio di cooperativa edilizia può avanzare richiesta di risarcimento per danni da infiltrazione direttamente nei confronti della cooperativa medesima, senza necessità di rivolgersi alla ditta esecutrice dei lavori."
fonte Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Edilizia
Alcuni soci di una cooperativa edilizia avevano citano in giudizio la stessa, per chiedere il risarcimento dei danni occorsi al loro appartamento a causa di infiltrazioni d’acqua prodotte da vizi della tubatura condominiale.
Nel difendersi, la cooperativa aveva chiamato in giudizio la ditta esecutrice delle opere idrauliche.
In primo grado i soci danneggiati avevano ottenuto ragione, condannando la cooperativa, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione a loro favorevole, affermando che le loro pretese avrebbero dovuto essere indirizzate direttamente nei confronti della ditta che aveva eseguito le opere viziate.
I soci danneggiati, per contrastare la decisione sfavorevole, pronunciata in II grado, hanno proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte (con una sentenza del dicembre 2013) ha dato loro ragione, riconoscendo, in sostanza, la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata direttamente nei confronti della cooperativa (ed escludendo, quindi, la necessità per i danneggiati di rivolgersi alla ditte esecutrice dell’impianto). Queste, in sintesi, le affermazioni della Cassazione:
-- qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento, impregiudicata, tuttavia, la decisione sulla “domanda in garanzia” che la medesima cooperativa ha a sua volta “attivato” nei confronti della ditta esecutrice dei lavori;
-- la domanda di risarcimento danni è stata correttamente proposta nei confronti della società cooperativa, in forza del rapporto tra soci e società cooperativa edilizia, nascente dalla cosiddetta prenotazione dell’appartamento, e dall’immissione nella detenzione di esso. Questo rapporto è da qualificare bensì di natura personale, perchè anteriore alla vera e propria assegnazione (la quale soltanto comporta il trasferimento della proprietà), ma non per questo è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico, essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali quella di assicurare il godimento dell’immobile concesso ad uso abitazione.
[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta - avvocatonicolapignatelli@gmail.com]
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