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"Manutenzione impianti termici, spazio alle imprese individuali"
fonte www.edilportale.com / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
03/02/2014 - Le imprese individuali potranno continuare ad occuparsi della
manutenzione degli impianti termici. Lo ha chiarito un emendamento al
ddl Destinazione Italia, approvato dalle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera.
Si chiarisce così il problema sollevato nei giorni scorsi da Cna Installazione Impianti, basato su una definizione, considerata errata, del “terzo responsabile”, contenuta nel DM 22 novembre 2012, che ha modificato l’allegato A del D.lgs. 192/2005.
Come sottolineato da Cna Installazione Impianti, per terzo responsabile si intende il soggetto che ha requisiti e competenze tali da essere delegato ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e del contenimento dei consumi energetici dell’impianto termico. Nelle norme in questione, però, il terzo responsabile deve essere una persona giuridica.
Dal momento che ciò significherebbe escludere le imprese individuali e attuare nei loro confronti un trattamento discriminatorio, l’emendamento approvato sostituisce le parole “persona giuridica” con il termine “impresa”.
In questo modo si tenta inoltre di risolvere la situazione che aveva colpito molte imprese che, a causa della loro forma giuridica, si stavano vedendo revocare i contratti per la manutenzione degli impianti stipulati con i condomini.
Si chiarisce così il problema sollevato nei giorni scorsi da Cna Installazione Impianti, basato su una definizione, considerata errata, del “terzo responsabile”, contenuta nel DM 22 novembre 2012, che ha modificato l’allegato A del D.lgs. 192/2005.
Come sottolineato da Cna Installazione Impianti, per terzo responsabile si intende il soggetto che ha requisiti e competenze tali da essere delegato ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e del contenimento dei consumi energetici dell’impianto termico. Nelle norme in questione, però, il terzo responsabile deve essere una persona giuridica.
Dal momento che ciò significherebbe escludere le imprese individuali e attuare nei loro confronti un trattamento discriminatorio, l’emendamento approvato sostituisce le parole “persona giuridica” con il termine “impresa”.
In questo modo si tenta inoltre di risolvere la situazione che aveva colpito molte imprese che, a causa della loro forma giuridica, si stavano vedendo revocare i contratti per la manutenzione degli impianti stipulati con i condomini.
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