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"Solare termico, bocciate le semplificazioni della Toscana"
fonte www.edilportale.com / Normativa
05/02/2014 - Le Regioni non possono semplificare l’installazione degli impianti
solari e termici oltrepassando le previsioni delle norme nazionali.
Sulla base di questo presupposto, la
Corte Costituzionale con la
sentenza 11/2014 ha dichiarato parzialmente illegittime la Legge Regionale 69/2012 della Toscana.
Secondo la norma regionale non c’è bisogno di nessun titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se la superficie complessiva non supera i 20 metri quadri. Allo stesso tempo, non sono richiesti permessi se l’installazione dei pannelli avviene nel settore florovivaistico.
Si tratta, sostiene la Corte Costituzionale, di disposizioni che superano quanto stabilito dal Decreto Legislativo 28/2011, norma di riferimento nazionale in materia di promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.
Prevedendo tali semplificazioni, la Regione ha esteso il regime semplificato della comunicazione pre avvio dei lavori ad interventi che non sono contemplati dalla norma statale.
Gli impianti che beneficerebbero della semplificazione sarebbero quindi anche quelli non indicati dalle norme statali, come ad esempio quelli non collocati sugli edifici esistenti.
Si tratta quindi di una violazione del principio delle competenze, che è stato giudicato illegittimo dalla Consulta.
Secondo la norma regionale non c’è bisogno di nessun titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se la superficie complessiva non supera i 20 metri quadri. Allo stesso tempo, non sono richiesti permessi se l’installazione dei pannelli avviene nel settore florovivaistico.
Si tratta, sostiene la Corte Costituzionale, di disposizioni che superano quanto stabilito dal Decreto Legislativo 28/2011, norma di riferimento nazionale in materia di promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.
Prevedendo tali semplificazioni, la Regione ha esteso il regime semplificato della comunicazione pre avvio dei lavori ad interventi che non sono contemplati dalla norma statale.
Gli impianti che beneficerebbero della semplificazione sarebbero quindi anche quelli non indicati dalle norme statali, come ad esempio quelli non collocati sugli edifici esistenti.
Si tratta quindi di una violazione del principio delle competenze, che è stato giudicato illegittimo dalla Consulta.
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