"APE, Contratti e Certificatori: Ultime novità"
fonte www.lavoripubblici.it / Risparmio energetico
Notevolmente modificati, dalle commissioni i commi dell’articolo 1 relativi all’attestato di prestazione enrgetica.
Le modifiche introdotte dalle commissioni sono rilevabili nel testo allegato alla presente notizia e possono essere così riassunte:
- inserimento nel comma 7 di un nuovo periodo con cui viene precisato che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta, comunque, dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni;
- inserimento del comma 7-bis con cui viene precisato che al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il terzo responsabile dell'impianto termico è l’impresa e non la persona giuridica”;
- inserimento del comma 7-ter con cui viene previsata l’abrogazione dell’articolo 1, comma 139, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; nel dettaglio viene abrogata la norma che modificava il comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che era stato già sostituito da un unico comma 3 dal decreto-legge n. 145/2013 e che risultava, quindi, inapplicabile;
- inserimento del comma 8-bis con cui, in pratica l'obbligo del corso viene cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale e tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati, poi, inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica; sempre con lo stesso comma 8-bis viene aumentato il numero delle ore da 64 ad 80 del corso di formazione per tecnici che non rientrando tra quelli abilitati ope legis possono essere abilitati alla certificazione energetica degli edifici soltanto a seguito della frequenza di un corso
- inserimento del comma 8-ter con cui viene precisato che gli annunci di locazione degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno non hanno alcun obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente
Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il
corso di 80 ore?
Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di certificatore
energetico senza svolgere il corso, il tecnico iscritto al relativi
ordini e collegi professionali, abilitato all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti
agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso
attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti
titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
- LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-20 ingegenria aerospaziale e astronautica
- LM-21 ingegneria biomedica
- LM-22 ingegneria chimica
- LM-23 ingegneria civile
- LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-26 ingegneria della sicurezza
- LM-28 ingegneria elettrica
- LM-30 ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 ingegneria gestionale
- LM-33 ingegneria meccanica
- LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
- LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
- LM-69 scienze e tecnologie agrarie
- LM-71 sciense e tecnologie della chimica industriale
- LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):
- 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
- 25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica
- 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
- 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
- 29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione
- 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
- 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica
- 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
- 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica
- 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
- 37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale
- 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
- 54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
- 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
- 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
- 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
- 81/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
- L-7 ingegneria civile e ambientale
- L-9 ingegneria industriale
- L-17 scienze dell'architettura
- L-23 scienze e tecniche dell'edilizia
- L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):
- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
- 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
- C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia";
- C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero
diploma di geometra.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo
C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria"
articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero
diploma di perito agrario o agrotecnico.
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