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"Direttiva RAEE, gli emendamenti delle Regioni sul decreto di recepimento "
fonte www.insic.it / Normativa
18/02/2014 - Gli emendamenti proposti sono contenuti
in un documento (in
allegato alla notizia) che è stato consegnato al Governo: le Regioni
anticipano il contenuto dei propri emendamenti che riguardano, per
esempio
la Definizione di Centro di raccolta RAEE: secondo le
Regioni, la nozione sembra relativa a strutture per la sola raccolta di
RAEE, mentre il riferimento all'art 183 lett mm) del D.Lgs n. 152/2006 è
relativo alle strutture pubbliche di raccolta di rifiuti urbani da
utenze domestiche e non domestiche, compresi i RAEE; secondo le Regioni
non è dunque necessario creare centri di raccolta esclusivamente per i
RAEE.
Le Regioni commentano anche la nozione di RAEE equivalenti che dovrebbe essere uniformata con il concetto espresso all'art 5 c. 1 lett b) della Direttiva 2012/19/UE, ove non è citato il peso del RAEE tra i criteri di equivalenza. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell'apparecchiatura equivalente da sostituire.
Alcune considerazioni riguardano poi l'articolo 7 del decreto sulla Preparazione del rifiuti per il riutilizzo: la sua applicazione pone alcune problematiche dovute sia alla mancata definizione delle responsabilità, in particolare chi sia il soggetto che deve destinare i RAEE prioritariamente alla preparazione al riutilizzo previa separazione dai RAEE destinati al trattamento; non è poi chiaro chi stabilisca quali RAEE sono destinati all'area adibita al deposito preliminare alla raccolta all'interno dei centri di raccolta. Lo stesso comma parrebbe obbligare i centri di raccolta ad individuare delle aree di deposito preliminare alla raccolta di RAEE domestici da destinare alla preparazione per il riutilizzo diverse da quelle dove si effettua la raccolta dei RAEE conferiti direttamente dai cittadini: tale previsione comporterebbe indubbiamente la necessità di una riorganizzazione/adeguamento del centro di raccolta con aggravio dei costi a carico del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Le Regioni si soffermano anche sull'articolo 11 ( Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori), ritenendo necessario che i RAEE raccolti dai distributori possano essere trasportati sia presso centri di raccolta la cui realizzazione e gestione è disciplinata dal DM 8/4/2008, sia presso centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art 208, 213 e 216 D.Lgs n. 152/2006, per comprendere tutte le tipologie dei centri di raccolta.
Non sfuggono alle precisazioni regionali i RAEE di piccolissime dimensioni, con riferimento alle lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici, da raccogliere con sistemi idonei a garantire l'integrità del vetro e conferite in contenitori differenti rispetto a quelli da utilizzarsi per altri RAEE di piccolissime dimensioni che possono essere raccolti senza dover mettere in atto sistemi di salvaguardia dell'apparecchiatura stessa.
Ulteriori considerazioni riguardano poi le Semplificazioni per i distributori introdotte dal decreto e riferite a distributori con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq ed alla sola raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni.
Fra gli altri punti trattati, la Raccolta differenziata dei RAEE domestici: le Regioni propongo che "L'accesso ai centri di raccolta per il conferimento gratuito di RAEE di provenienza domestica da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE è consentito previa stipula di apposita convenzione con il gestore del centro di raccolta. Il conferimento di RAEE da parte di nuclei domestici residenti in Comuni non dotati di Centri di Raccolta presso Centri di Raccolta situati in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni interessati".
Quanto al Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta, le Regioni ritengono necessario che anche i produttori di AEE partecipino ai costi di raccolta.
Nell'articolo 18 del decreto, segnalano le Regioni, si fa poi riferimento ad un prossimo decreto ministeriale che, in materia di Trattamento dei RAEEE, indicherà modalità e criteri tecnici per le modalità di verifica del rifiuto: in attesa del decreto, si raccomanda di rendere obbligatorio quanto già previsto dagli accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE. Infatti è necessario che tutti gli impianti, per ogni categoria, garantiscano il proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.
Le Regioni commentano anche la nozione di RAEE equivalenti che dovrebbe essere uniformata con il concetto espresso all'art 5 c. 1 lett b) della Direttiva 2012/19/UE, ove non è citato il peso del RAEE tra i criteri di equivalenza. Tale modifica si rende necessaria in quanto l'evoluzione tecnologica permette oggi la produzione e commercializzazione di apparecchiature nuove di peso nettamente inferiore alla metà di quello dell'apparecchiatura equivalente da sostituire.
Alcune considerazioni riguardano poi l'articolo 7 del decreto sulla Preparazione del rifiuti per il riutilizzo: la sua applicazione pone alcune problematiche dovute sia alla mancata definizione delle responsabilità, in particolare chi sia il soggetto che deve destinare i RAEE prioritariamente alla preparazione al riutilizzo previa separazione dai RAEE destinati al trattamento; non è poi chiaro chi stabilisca quali RAEE sono destinati all'area adibita al deposito preliminare alla raccolta all'interno dei centri di raccolta. Lo stesso comma parrebbe obbligare i centri di raccolta ad individuare delle aree di deposito preliminare alla raccolta di RAEE domestici da destinare alla preparazione per il riutilizzo diverse da quelle dove si effettua la raccolta dei RAEE conferiti direttamente dai cittadini: tale previsione comporterebbe indubbiamente la necessità di una riorganizzazione/adeguamento del centro di raccolta con aggravio dei costi a carico del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Le Regioni si soffermano anche sull'articolo 11 ( Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori), ritenendo necessario che i RAEE raccolti dai distributori possano essere trasportati sia presso centri di raccolta la cui realizzazione e gestione è disciplinata dal DM 8/4/2008, sia presso centri di raccolta autorizzati ai sensi degli art 208, 213 e 216 D.Lgs n. 152/2006, per comprendere tutte le tipologie dei centri di raccolta.
Non sfuggono alle precisazioni regionali i RAEE di piccolissime dimensioni, con riferimento alle lampade a risparmio energetico utilizzate dai nuclei domestici, da raccogliere con sistemi idonei a garantire l'integrità del vetro e conferite in contenitori differenti rispetto a quelli da utilizzarsi per altri RAEE di piccolissime dimensioni che possono essere raccolti senza dover mettere in atto sistemi di salvaguardia dell'apparecchiatura stessa.
Ulteriori considerazioni riguardano poi le Semplificazioni per i distributori introdotte dal decreto e riferite a distributori con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq ed alla sola raccolta di RAEE di piccolissime dimensioni.
Fra gli altri punti trattati, la Raccolta differenziata dei RAEE domestici: le Regioni propongo che "L'accesso ai centri di raccolta per il conferimento gratuito di RAEE di provenienza domestica da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE è consentito previa stipula di apposita convenzione con il gestore del centro di raccolta. Il conferimento di RAEE da parte di nuclei domestici residenti in Comuni non dotati di Centri di Raccolta presso Centri di Raccolta situati in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni interessati".
Quanto al Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta, le Regioni ritengono necessario che anche i produttori di AEE partecipino ai costi di raccolta.
Nell'articolo 18 del decreto, segnalano le Regioni, si fa poi riferimento ad un prossimo decreto ministeriale che, in materia di Trattamento dei RAEEE, indicherà modalità e criteri tecnici per le modalità di verifica del rifiuto: in attesa del decreto, si raccomanda di rendere obbligatorio quanto già previsto dagli accordi volontari per la qualità del trattamento negli impianti che trattano i RAEE. Infatti è necessario che tutti gli impianti, per ogni categoria, garantiscano il proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.
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