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"Lavoratori all'estero: obblighi e responsabilità del datore di lavoro"
fonte www.insic.it / Normativa
03/03/2014 -
Il Quesito
Lavoratori in missione all'estero (sia per trasferta di lunga durata che per distacco) presso sedi dell'azienda o di terzi: quali gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro mandante e del soggetto ricevente nei Paesi extra UE? Come assicurare il rispetto delle normative nazionali? E per quanto riguarda il distacco?
Una parte della giurisprudenza dice che, per una prestazione di un lavoratore all'estero, il datore di lavoro italiano può essere chiamato a rispondere in sede penale in Italia, ma i limiti di tale responsabilità sono sempre derivanti proprio dalla valutazione dei rischi. ( "Quelli che sono i rischi che si possono ragionevolmente prevedere sulla base delle conoscenze del contesto in cui vengono mandati i lavoratori vanno certamente integrati nel DVR"). E' pur vero che si dovranno attuare le misure organizzative per poter limitare al minimo i rischi: in alcuni casi, ho personalmente consigliato di individuare un proposto nel luogo specifico, che possa vigilare sul rispetto delle procedure aziendali fornite ai lavoratori e che sia chiamato a segnalare il mancato rispetto delle procedure impartite. Teoricamente in ambito UE il distaccatario dovrebbe avere tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Quesito
Lavoratori in missione all'estero (sia per trasferta di lunga durata che per distacco) presso sedi dell'azienda o di terzi: quali gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro mandante e del soggetto ricevente nei Paesi extra UE? Come assicurare il rispetto delle normative nazionali? E per quanto riguarda il distacco?
Secondo l'Esperto
Se la modalità di utilizzo della manodopera all'estero è ordinaria o, quantomeno frequente, va sicuramente considerata la valutazione dei rischi come strumento fondamentale. Questa dovrà comprendere il rischio derivante dal fatto di inviare maestranze (non importa a quale titolo) in altra nazione. Nel DVR dovrò precisare qual è stata la formazione del personale che mando all'estero e, soprattutto, le procedure che vado a segnalare a queste persone che possono riguardare i rischi che andranno a trovare e che, ragionevolmente, si possono prevedere ( "Ad esempio se mando un lavoratore in uno Stato africano, dovrò prevedere un protocollo sanitario per determinate malattie non presenti in Italia"). Il limite di tale obbligo è la prevedibilità delle condizioni che si possono incontrare nel Paese dove il personale viene inviato.Una parte della giurisprudenza dice che, per una prestazione di un lavoratore all'estero, il datore di lavoro italiano può essere chiamato a rispondere in sede penale in Italia, ma i limiti di tale responsabilità sono sempre derivanti proprio dalla valutazione dei rischi. ( "Quelli che sono i rischi che si possono ragionevolmente prevedere sulla base delle conoscenze del contesto in cui vengono mandati i lavoratori vanno certamente integrati nel DVR"). E' pur vero che si dovranno attuare le misure organizzative per poter limitare al minimo i rischi: in alcuni casi, ho personalmente consigliato di individuare un proposto nel luogo specifico, che possa vigilare sul rispetto delle procedure aziendali fornite ai lavoratori e che sia chiamato a segnalare il mancato rispetto delle procedure impartite. Teoricamente in ambito UE il distaccatario dovrebbe avere tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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