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"Legge di conversione: le proroghe in materia di sicurezza e ambiente"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/03/2014 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (il cosiddetto “milleproroghe”) recante "
proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
E con questa pubblicazione sono state non solo
confermate le proroghe in materia di salute e sicurezza, che PuntoSicuro aveva già segnalato in relazione al Decreto legge milleproroghe, e che erano in vigore dal 31 dicembre 2013, ma sono state aggiunte
nuove proroghe in materia ambientale.
Ricordando che la conversione
avviene con alcune
modifiche, ricordiamo
brevemente le proroghe confermate.
Ad esempio nel Decreto legge 150/2013
era contenuta la
proroga dei termini per
le disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture
turistico-ricettive oltre i 25 posti letto, giustificata dalla necessità di
maggiori margini per uniformarsi alla normativa
antincendio.
Tuttavia l’articolo 11, che
conferma la proroga al
31 dicembre 2014, è stato riscritto.
Ne riportiamo la nuova versione:
Art. 11 (Proroga termini in materia di turismo)
1. Il termine stabilito dall'articolo 15,
comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi, è prorogato
al 31 dicembre
2014 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data
di entrata in
vigore del decreto
del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione
al piano straordinario biennale
di adeguamento
antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive
modificazioni.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno, da
adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, si provvede
ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del
Ministro dell'interno 9
aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare
per le strutture ricettive
turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
3. All'attuazione del presente
articolo si provvede nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. |
Da notare che al testo
originario, oltre ad alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti due commi.
Il secondo comma dovrebbe permettere, “entro sessanta giorni”, l’aggiornamento e
semplificazione delle disposizioni
del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 semplificando i requisiti prescritti
in particolare per le strutture
ricettive turistico-alberghiere fino
a cinquanta posti letto.
Un’altra proroga del
milleproroghe riguardava gli
impianti
funiviari.
Riportiamo a questo proposito le
modifiche (indicate in grassetto) all’articolo 4, comma 7 del decreto legge:
Art. 4 (Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti)
(...)
7. I termini in materia di
impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto
all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere
ulteriormente prorogati
di un periodo non
superiore a dodici mesi, compresi
gli impianti inattivi da non
più di sei mesi alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al
funzionamento e della sicurezza degli impianti.
(...) |
Nessuna modifica invece alla
proroga che riguarda l’
invio telematico
del certificato medico di gravidanza.
Art.8 (Proroga di termini in
materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 21 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le
parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento
settantesimo giorno”. |
Riportiamo una modifica in
relazione alla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di attività di
formazione e concessione brevetti per lo
svolgimento dell’attività di salvamento acquatico.
Anche in questo caso sono in
grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione.
Art. 4 - Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3 -quinquies è sostituito dal
seguente: «3 -quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la
salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non
oltre il
30 giugno 2014, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al
salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio
di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento
dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
(...) |
Infine segnaliamo l’ennesima
modifica al SISTRI (sistema di tracciabilità
elettronica dei rifiuti) operata direttamente dalla legge di conversione che
all’articolo 10 del Decreto legge 150/2013 ha aggiunto il comma 3-bis:
Art.
10. (Proroga di termini in materia ambientale)
(...)
3-bis.
Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013″
sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014” |
Modifica che posticipa il termine
per l’entrata in vigore delle
sanzioni
legate al SISTRI: non si applicano sino al
31 dicembre 2014. E dunque a questa data è prorogato il periodo di
doppio binario per i rifiuti pericolosi: sino a tale termine, rimangono
solamente le sanzioni afferenti alla tracciabilità cartacea.
Concludiamo ricordando che la
Legge 27 febbraio 2014, n. 15
è entrata
in vigore il primo marzo 2014, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Tiziano Menduto
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