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"La gestione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

04/03/2014 - Con la funzione di offrire informazioni pratiche relative agli adempimenti normativi, PuntoSicuro si sofferma oggi sulla redazione del  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
 
Infatti nell’area web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è presente un documento dal titolo “ Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro.

Il documento è stato prodotto prima delle modifiche al Decreto 81 correlate al Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
Segnaliamo che in virtù di queste modifiche in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali non è più obbligatoria l’ elaborazione del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori.
In questi settori è invece sufficiente, in alternativa, l’ individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito.
Ricordiamo tuttavia che tali settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali non sono stati ad oggi ancora individuati. Saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Sono state poi riviste le condizioni in presenza delle quali, come ricordato in un articolo su PuntoSicuro da Gerardo Porreca, si può essere esonerati dalla redazione del DUVRI.
L’obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (nel testo originale erano indicati due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Dopo aver riportato queste lunghe note di doveroso aggiornamento, torniamo al documento che in relazione al DUVRI indica che il datore di lavoro committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha “l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi”.
 
Nei casi previsti dalla normativa “rilevata l’interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, il committente dovrà elaborare il DUVRI costituito da una parte descrittiva, da una teorica e da una parte di tipo ‘tecnico’ che entra nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti delle organizzazioni in esse coinvolte.
Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze rischiose fra le attività lavorative e le organizzazioni di lavoro che le eseguono, da elaborare e allegare a tutti i contratti d’appalto, d’opera (e, più che probabilmente, anche a quelli di somministrazione di servizi) interni, affidati dal datore di lavoro/committente, dovrà contenere:
- i dati relativi all'attività dell'azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;
- l'individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera; - la metodologia adottata per la valutazione;
- l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
- le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazione dei soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto”.
 
Concludiamo questa breve presentazione riportando l’ indice del documento:
 
- che cosa è il D.U.V.R.I.?
- indicazioni e norme sull’applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- vademecum esplicativo;
- elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- informazioni tecniche necessarie da fornire per la redazione dei D.U.V.R.I.;
- a chi inviare la documentazione.
 
 
Università degli Studi di Bari, Dipartimento Amministrativo per la Sanità, Area Servizio di Prevenzione e Protezione, “ Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro (formato PDF, 459 kB).
 
 
RTM

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