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"La gestione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
04/03/2014 - Con la funzione di offrire informazioni pratiche relative agli
adempimenti normativi, PuntoSicuro si sofferma oggi sulla redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
Infatti nell’area web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è presente un documento dal titolo “
Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro.
Il documento è stato prodotto
prima delle modifiche al Decreto 81 correlate al Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013.
Segnaliamo che in virtù di queste
modifiche in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali non è più obbligatoria l’ elaborazione
del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli
appaltatori e subappaltatori.
In questi settori è invece
sufficiente, in alternativa, l’
individuazione
di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito.
Ricordiamo tuttavia che tali
settori a basso rischio di infortuni e di
malattie professionali non sono stati ad oggi ancora individuati. Saranno
stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Sono state poi riviste le
condizioni in presenza delle quali, come ricordato in un articolo
su PuntoSicuro da Gerardo Porreca, si può essere esonerati dalla redazione
del DUVRI.
L’obbligo della redazione del
DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso
rischio di infortuni e di malattia professionale, “non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (nel
testo originale erano indicati due giorni), sempre che essi non comportino
rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del
decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di
attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R.
14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Dopo aver riportato queste lunghe
note di doveroso aggiornamento, torniamo al documento che in relazione al DUVRI
indica che il datore di lavoro committente che affida attività lavorative a
ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha “l'obbligo di promuovere
la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi”.
Nei casi previsti dalla normativa
“rilevata l’interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, il
committente dovrà elaborare il DUVRI costituito da una parte descrittiva, da
una teorica e da una parte di tipo ‘tecnico’ che entra nel merito delle
lavorazioni e dei dati concreti delle organizzazioni in esse coinvolte.
Il
documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da
interferenze rischiose fra le attività lavorative e le organizzazioni di lavoro
che le eseguono, da elaborare e allegare a tutti i contratti d’appalto, d’opera
(e, più che probabilmente, anche a quelli di somministrazione di servizi)
interni, affidati dal datore di lavoro/committente,
dovrà contenere:
- i dati relativi all'attività
dell'azienda committente, nonché delle imprese
appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia
di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell'attività
oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;
- l'individuazione dei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera; - la metodologia
adottata per la valutazione;
- l'individuazione dei pericoli
interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la
salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
- le misure di prevenzione e di
protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazione dei
soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle
in atto”.
Concludiamo questa breve
presentazione riportando l’
indice
del documento:
- che cosa è il D.U.V.R.I.?
- indicazioni e norme sull’applicazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- vademecum esplicativo;
- elenco dei lavori comportanti
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- informazioni tecniche
necessarie da fornire per la redazione
dei D.U.V.R.I.;
- a chi inviare la
documentazione.
Università degli Studi di Bari,
Dipartimento Amministrativo per la Sanità, Area Servizio di Prevenzione e
Protezione, “ Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di
valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di
Lucia Maria Stella Vurro (formato PDF, 459 kB).
RTM
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