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"Modelli organizzativi: i limiti delle procedure semplificate"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
06/03/2014 - Prima di fare
una critica (speriamo costruttiva) è doveroso esprimere un sincero complimento
per il lavoro fatto. Lavoro assolutamente necessario per ricondurre la
implementazione dei modelli
organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ciò che devono
veramente essere: uno strumento organizzativo ma concreto di prevenzione degli
eventi dannosi. Strumento che nelle PMI deve necessariamente essere semplice
tanto quanto lo è la organizzazione generale delle medesime.
Premessa
Le procedure
semplificate sono appena state pubblicate, e già senza entrare nella fase
applicativa ci viene un dubbio importante. Vediamo di seguire un percorso
lineare per arrivare al dubbio.
Come noto in linea generale le
linee guida di vari soggetti indipendenti (associazioni di categoria, comitati
paritetici, parti sociali ecc.) rappresentano un elemento di valutazione per
giudicare la conformità dei modelli organizzativi adottati. Questo indurrebbe
l’utilizzatore a fidarsene pienamente, ma c’è un dubbio:
cosa succede se la linea guida induce a non realizzare una parte di
modello organizzativo esimente che invece è concretamente necessaria al fine
della prevenzione dei reati? Domanda a cui sarà meglio che rispondano i
giuristi.
A chi sono indirizzate le procedure
Un aspetto estremamente
interessante è che le procedure, pur nascendo per le PMI come definite nella
legislazione vigente, vengono però indirizzate specificatamente alle aziende
con una organizzazione semplice; ed è infatti evidente che più che il numero
dei dipendenti, sia la natura della organizzazione che rende applicabili o meno
procedure semplificate come quelle in oggetto.
Il passo rilevante è di seguito
riportato integralmente:
“
Più in generale, si ritiene che la realizzazione di un MOG, anche
secondo le modalità semplificate riportate in questo documento, rappresenti un
impegno, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con
una struttura organizzativa semplice. Pertanto, le aziende di dimensioni e/o
complessità ridotte debbono valutare l’opportunità di implementare un MOG
aziendale. Un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria,
deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità
ed esigenze gestionali ed organizzative”.
Limiti di applicabilità delle procedure
Quindi se ne desume che le
aziende con ridotto numero di dipendenti e/o con una organizzazione semplice
possono utilizzare le procedure per implementare il modello. Ma attenzione,
all’articolo 1 del decreto ministeriale si precisa “
Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto
dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/08 …”, quindi la applicazione
delle procedure NON sostituisce l’integrale applicazione di tale articolo! È un
passaggio fondamentale. Chi applica le procedure, quindi, in funzione della
propria realtà organizzativa e operativa, deve comunque verificare di avere
integralmente applicato l’articolo 30; altrimenti il modello è incompleto.
La struttura delle procedure
Queste procedure semplificate
vogliono dare, giustamente, un aiuto alle aziende con una organizzazione
semplice, nel definire gli elementi che devono comunque essere presenti nel modello
organizzativo. A parte alcuni elementi a carattere generale, si concentrano
giustamente sugli aspetti operativi che per il modello in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro sono fondamentali.
Seguendo l’organizzazione
dell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 vanno quindi a identificare questi elementi
operativi. E dobbiamo riconoscere che questo pare l’approccio più razionale.
Un passaggio che potrebbe trarre in inganno
Ritorniamo alla questione della
integrale applicazione dell’articolo 30, e in particolare del comma 1 del
medesimo articolo che recita:
“
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di
tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate”.
Prima di tutto vogliamo porre in
evidenza il fatto che il modello deve “…assicurare l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a:” , e quindi
il
mancato rispetto di uno degli obblighi giuridici di cui all’elenco comporta che
il modello sia da ritenersi incompleto sotto quel profilo. Per non creare
equivoci precisiamo che incompleto non significa inesistente, e che là dove
l’incompletezza non sia la causa diretta di un evento dannoso per le persone
(ovvero una carenza organizzativa che è causa di un infortunio o di una
malattia professionale), non si può ravvisare alcuna responsabilità
amministrativa per la azienda.
Ma procediamo: il punto a nostro
avviso critico è il
comma 1 lettera c),
che purtroppo può creare ambiguità. Il testo rispetto al quale il comma 1
chiede di rispettare tutti gli obblighi giuridici relativi è il seguente: “
alle attività di natura organizzativa, quali
…”. In questa indicazione, assolutamente giusta ma pericolosa, la parola chiave
è quali, che si deve leggere “quali ad esempio”, oppure “quali (elenco non
esaustivo)”. In altri termini
tutte le
attività di natura organizzativa che, se correttamente organizzate ed attuate,
comportano la prevenzione o il controllo di un rischio devono essere inserite
nel modello organizzativo almeno per quanto riguarda il rispetto degli obblighi
giuridici istituiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi non
solo la gestione
delle emergenze, la consultazione e quanto altro previsto dalla lettera c)
del comma 1.
Prima di procedere con qualche
esempio precisiamo cosa rimproveriamo alle procedure: il fatto che da una
lettura che non tenga conto della precisazione fatta appena sopra, si deduce
che gli aspetti organizzativi da mettere sotto controllo secondo il dettato del
comma 1 lettera c) sono solo quelli elencati in tale comma e, specularmente,
nelle procedure. Ci pare che questo possa risultare decisamente fuorviante.
Un paio di esempi
Senza esempi sembra filosofia,
però speriamo che proponendo un paio di casi ipotetici si possa chiarire bene
di cosa stiamo ragionando.
ESEMPIO 1 – incidente durante la manutenzione
Il caso
Poniamo che durante la
manutenzione di un elevatore a tazze, a seguito della rottura di una delle
catene che sollevano le tazze, si verifichi la caduta delle stesse con
schiacciamento di uno degli addetti all’intervento. A seguito di una accurata
indagine si rileva che sotto il profilo tecnico la rottura può essere
ricondotta al fatto che i perni che uniscono le varie maglie della catena erano
usurati. Si rileva anche per l’elevatore non era prevista manutenzione
programmata, e neanche erano effettuati controlli periodici (rispettivamente
parliamo del comma 4 e del comma 8 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008). Si
scopre infine che l’azienda non aveva in atto alcun processo (procedura) per
definire quali manutenzioni programmate e quali controlli periodici fossero
necessari per garantire sicurezza e salute sul lavoro.
La interpretazione organizzativa
e giuridica
Dalla descrizione può derivare la
seguente interpretazione: la mancanza di una organizzazione (procedura) per la
definizione delle manutenzioni e dei controlli periodici necessari a prevenire
i guasti pericolosi è una carenza organizzativa che è causa diretta
dell’incidente. Gli obblighi giuridici non rispettati sono quelli dei già
citati commi dell’articolo 71. Ne potrebbe seguire una solida ipotesi di responsabilità
amministrativa per la azienda. E c’è poco da discutere, se sia una PMI o
una grande azienda: la relazione causa – effetto dovrebbe apparire chiara a chi
si occupa della indagine.
ESEMPIO 2 – accesso trasportatori (di prodotto finito) in
stabilimento
Il caso
In uno stabilimento che produce e
spedisce semilavorati metallici di dimensioni consistenti, poniamo che un
trasportatore diretto a prelevare alcuni pezzi sbagli strada, dal cancello
all’area spedizioni. Così facendo entra in una zona dove normalmente non
accedono camion, e così facendo crea una situazione imprevista che comporta un
incidente fra il camion e un carrello elevatore. L’incidente causa gravi danni
al carrellista.
Dalla indagine sull’infortunio
emerge che all’ingresso dello stabilimento al trasportatore sono state
consegnate alcune informazioni circa i rischi presenti in stabilimento e alcune
regole di comportamento, ma nei documenti forniti non c’è alcuna piantina che
indichi il percorso da seguire. Inoltre si osserva che il trasportatore parla
una lingua dell’est europeo e non parla inglese né tantomeno italiano. In
pratica l’indagine conclude che la situazione anomala verificatasi deriva dal
fatto che non erano stati predisposti idonei strumenti per comunicare ai
trasportatori la strada da seguire per arrivare nell’area di carico.
La interpretazione organizzativa
e giuridica
Dalle conclusioni dell’indagine
sull’infortunio emerge dunque che in azienda non erano state adottate le misure
organizzative minime indispensabili per prevenire l’errore del trasportatore che
ha portato all’infortunio.
Seppure in maniera più sfumata
che nel caso precedente, si può comunque pensare di ipotizzare una
colpa organizzativa che potrebbe a sua
volta condurre a una ipotesi di responsabilità amministrativa per la azienda.
Ultime precisazioni
È chiaro, riteniamo, che esistono
situazioni evidenti di colpa organizzativa e conseguente responsabilità
amministrativa, e altre situazioni che risultano ambigue e sfumate. La
interpretazione di chi svolge l’indagine e dello stesso pubblico ministero può
ampliare o ridurre l’ambito di presunzione della responsabilità amministrativa.
La situazione giurisprudenziale per ora non è sufficiente per trarre indirizzi
certi; peraltro conta molto la sensibilità dei singoli alla interpretazione
organizzativa degli eventi.
Ma ragioniamo al contrario, e
pensiamo a quella azienda che decide di investire tempo e risorse per
implementare un modello organizzativo esimente. Ha senso che, per una ragione
di
semplificazione, si rischi di
incorrere in una situazione come quelle sopra esemplificate?
Ma attenzione anche a non
esagerare: dobbiamo sinceramente ammettere che anche il modello
organizzativo costruito con la più grande attenzione e concretezza, può
presentare dei buchi. Ma consideriamo che, pur imperfetto, il modello esiste e
che tutela la azienda (e ancor prima le persone) in una larga percentuale dei
casi possibili. Poi da lì, a partire da un modello imperfetto, si procederà
secondo la logica del miglioramento continuo, così come ben evidenziato dalle
procedure semplificate.
Quindi: come utilizzare le procedure
Le procedure semplificate sono un
ottimo strumento da cui trarre spunti per definire una organizzazione semplice
ed efficace, solamente non bisogna pretendere che all’interno delle stesse
siano considerati tutti gli aspetti da mettere sotto controllo. Quindi
alle procedure deve essere aggiunta una
attenta lettura dell’articolo 30, ma ancor prima una accurata ricognizione dei
processi aziendali per capire in quali processi si collochino le attività
necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Alessandro
Mazzeranghi
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